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Risoluzione Agenzia Entrate n. 204 del 10.12.2001

Interpello n. 954-103/2001 ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212
Risoluzione Agenzia Entrate n. 204 del 10.12.2001

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, lo "StudioXX" di..., con interpello concernente la corretta applicazione della legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 138, che disciplina la regolarizzazione delle somme oggetto di sospensione del pagamento per effetto dei provvedimenti agevolativi conseguenti al sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nella Sicilia orientale, formula il seguente

QUESITO
Lo "Studio XX", associazione tra professionisti, con riferimento alla propria posizione tributaria, chiede di conoscere:
a) quale sia l'ammontare sul quale va calcolata la maggiorazione del quindici per cento prevista dall'articolo 138 della legge n. 388 del 2000;
b) gli effetti della definizione di cui al citato articolo 138 della legge 388 sulle violazioni relative ai precedenti versamenti, consistenti nella tardività degli stessi;
c) se sia corretto ritenere la predetta maggiorazione del quindici per cento deducibile dal reddito;
d) se sia corretto effettuare il pagamento delle rate successive alla prima mediante compensazione di crediti tributari.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
L'interpellante sostiene quanto qui di seguito viene esposto.
a) I pagamenti da scomputare dalle somme dovute ai sensi del comma 1 dello stesso articolo sono tutti quelli eseguiti prima della scadenza del termine fissato per la regolarizzazione e quindi pure se avvenuti il giorno precedente, con la conseguenza che la predetta maggiorazione del quindici per cento va applicata solo sul debito per capitale che residua alla scadenza del termine previsto per la sanatoria. Tale interpretazione deriverebbe dal fatto che l'articolo 138 in commento non ha individuato alcun termine per i pagamenti precedenti che si possono defalcare ai fini della regolarizzazione.
b) La definizione in esame produce l'effetto di estinguere anche le violazioni relative ai precedenti versamenti, consistenti nella tardività degli stessi rispetto alle scadenze previste dal decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, concernente provvidenze per i soggetti residenti nella Sicilia orientale interessati dagli eventi sismici del 13 dicembre 1990, nonché dall'articolo 25 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, concernente la medesima materia.
c) La predetta maggiorazione del quindici per cento, non avendo natura sanzionatoria, ma risarcitoria, costituisce un costo deducibile dal reddito.
d) E' possibile, infine, effettuare il versamento della prima rata di quanto dovuto per la regolarizzazione e delle rate successive mediante compensazione di crediti tributari in base alla vigente normativa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
1. PREMESSA
L'articolo 138 della legge finanziaria per l'anno 2001, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, prevede che i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi o contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, a prescindere dall'avvenuta presentazione di qualsiasi istanza, versando l'ammontare dovuto a titolo di capitale, maggiorato di un importo pari al quindici per cento, entro il 27 dicembre 2001. E' possibile anche il versamento dilazionato fino ad un massimo di dieci rate semestrali di uguale importo. In tal caso entro la detta data va versata la prima rata. Le successive vanno maggiorate degli interessi legali. Il perfezionamento e, quindi, l'effetto sanante della regolarizzazione si realizzano col solo versamento tempestivo di tutti gli importi previsti.
In esecuzione del citato articolo 138 sono state stabilite le modalità di versamento delle somme di cui si tratta con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2001.

2. AMMONTARE SUL QUALE VA CALCOLATA LA MAGGIORAZIONE
In ordine alla prospettata questione delle modalità di calcolo della maggiorazione del quindici per cento, l'orientamento manifestato dall'associazione tra professionisti non aderisce né al disposto letterale, né allo spirito della norma agevolativa.
Sul punto, inoltre, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 ottobre 2001 non lascia spazio ai dubbi avanzati.
L'effetto sanante della regolarizzazione di cui si tratta è chiaramente subordinato al versamento delle somme dovute con la maggiorazione del quindici per cento, sicché il contribuente, se intende fruire validamente della sanatoria, deve necessariamente maggiorare le somme oggetto di regolarizzazione del quindici per cento.
La data da prendere a riferimento per individuare l'importo dovuto (sul quale calcolare la maggiorazione) è quella di entrata in vigore della nuova sanatoria, vale a dire il I gennaio 2001 (come disposto dall'articolo 158 della legge finanziaria citata), atteso che l'espressione "ammontare dovuto a titolo di capitale", contenuta nel comma 1 dell'articolo 138, non può che riferirsi alle somme ancora dovute alla data di entrata in vigore della legge. Più esattamente, il residuo debito sul quale calcolare la maggiorazione in parola deve essere assunto, come precisato dal successivo comma 2, al netto, non solo del capitale, ma anche degli interessi già versati, s'intende alla predetta data.
Al riguardo si aggiunge che, nell'ipotesi in cui da tale operazione non dovesse risultare un ammontare ancora dovuto alla data del I gennaio 2001, non può più considerarsi irregolare la posizione del soggetto, anche quando aveva effettuato i precedenti versamenti in violazione delle norme agevolative antecedenti all'articolo 138. E' questo un effetto che implicitamente deriva dalle disposizioni di favore in commento.
In sintesi, il contribuente potrà sanare la propria posizione irregolare con il versamento entro il 27 dicembre 2001 di una somma pari alla differenza tra l'intero importo originariamente dovuto e quanto eventualmente pagato a titolo di capitale ed interessi (se questi ultimi sono stati già versati in adempimento delle disposizioni dettate dai precedenti provvedimenti di ripresa della riscossione). Dovrà altresì versare la maggiorazione del quindici per cento calcolata sul capitale come sopra determinato alla data di entrata in vigore della nuova sanatoria.
Qualora dopo il 31 dicembre 2000 e fino alla data di definizione del rapporto tributario siano stati effettuati dei versamenti relativi ai debiti che si intendono regolarizzare, questi ultimi vanno comunque detratti dal totale da versare, ma restano ininfluenti ai fini del calcolo della maggiorazione del quindici per cento, la quale dovrà essere in ogni caso rapportata al debito in essere alla data del I gennaio 2001, come innanzi precisato.
In caso di versamento rateale, disciplinato dal comma 3 dell'articolo 138 della legge n. 388 del 2000, gli interessi legali sono calcolati dal debitore, su ciascuna rata successiva alla prima, in rapporto al numero dei giorni intercorrenti fra il 27 dicembre 2001 e la data di versamento della rata, applicando il tasso o i tassi in vigore in tale periodo. Gli stessi sono versati cumulativamente con la rata alla quale si riferiscono.
Si coglie l'occasione per chiarire anche che i soggetti che alla data di entrata in vigore dell'articolo 138 in esame erano in regola (e che lo sono tuttora) con i versamenti per effetto dei precedenti provvedimenti di sospensione della riscossione, di successiva ripresa della stessa e di rateizzazione, possono scegliere di non avvalersi dell'ultima sanatoria e continuare a pagare in base ai provvedimenti di dilazione di cui stanno attualmente beneficiando. Se invece optano per la nuova sanatoria, devono maggiorare del quindici per cento le somme ancora dovute alla data del I gennaio 2001.

3. EFFETTI DELLA NUOVA SANATORIA SULLE PRECEDENTI VIOLAZIONI
In relazione al secondo profilo problematico sollevato, si concorda, invece, con l'associazione istante. Per vero, alla regolarizzazione in parola possono accedere anche coloro che non hanno rispettato, in tutto o in parte, i precedenti provvedimenti di sospensione della riscossione, di successiva ripresa della stessa e di rateizzazione. Il comma 1 dell'articolo 138, infatti, individua i beneficiari dell'agevolazione in coloro che potevano fruire di precedenti provvedimenti agevolativi, prescindendo tuttavia dalla circostanza che in effetti se ne siano avvalsi.
Da ciò discende che i soggetti colpiti dal sisma che, pur avendone pienamente diritto, di fatto non hanno goduto dei precedenti provvedimenti agevolativi, possono ora versare quanto ancora dovuto in base all'ultima sanatoria. Lo stesso vale a maggiore ragione per chi, pur essendosi avvalso dei precedenti provvedimenti agevolativi, non ne ha rispettato, in tutto o in parte, le relative prescrizioni.
Resta inteso che, in assenza di definizione, le posizioni irregolari, dopo la scadenza del termine di cui al più volte citato articolo 138, tornano ad essere assoggettate ai previsti regimi accertativi, sanzionatori e di riscossione. Inoltre, per quanto concerne i termini di decadenza, il comma 4 dell'articolo 138 stabilisce che "le somme dovute, anche sulla base delle dichiarazioni presentate, dai contribuenti di cui al comma 1 e non versate, sono recuperate mediante iscrizione in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata utile".

4. INDEDUCIBILITA' DELLA MAGGIORAZIONE
Passando ora all'esame del terzo quesito, si chiarisce che la prevista maggiorazione del quindici per cento non costituisce una sanzione amministrativa. Ciò nondimeno, la soluzione interpretativa a tale riguardo formulata nell'interpello non può essere condivisa.
La maggiorazione in parola è una somma che si aggiunge al debito principale e che deve essere versata per poter definire la relativa posizione irregolare. Essa, quindi, è un accessorio dell'onere principale.
Ciò è sufficiente nel caso di specie, in cui la maggiorazione del 15% deve essere commisurata all'IVA ancora dovuta, per escluderne la deducibilità ai fini della determinazione del reddito da assoggettare alle relative imposte.
Al riguardo va peraltro ricordato che l'associazione tra professionisti interpellante non ha titolo per dedurre dal reddito la stessa IVA già addebitata, a titolo di rivalsa, ai clienti.

PAGAMENTO MEDIANTE COMPENSAZIONE
Si fa osservare, infine, che, in base al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 ottobre 2001, il debitore versa le somme oggetto di definizione secondo le ordinarie modalità stabilite per ciascuna di esse, utilizzando la modulistica prevista per i versamenti ed i codici-tributo in vigore. Questo rinvio alle ordinarie modalità di versamento in vigore, per i tributi che rientrano nella disciplina dei versamenti unitari di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fra i quali vi è anche l'IVA, consente la compensazione fra gli importi a credito spettanti e quelli a debito inerenti alla presente definizione indicati nel modello F24, nei limiti, con le modalità ed alle condizioni previsti in tale materia.

La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza presentata alla Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto del Ministro delle Finanze 26 aprile 2001, n. 209.

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