Interpello n. ......./2001. Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212
Risoluzione Agenzia Entrate n. 205 del 10.12.2001
Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente
Quesito.
La Soc. K...... S.p.A., che opera nel settore dei servizi telematici, ha chiesto di conoscere il trattamento, ai fini dell'Iva, applicabile ai servizi informatici resi dalla controllata Soc. B... S.p.A. (di seguito denominata " Soc. B"), a favore del Gruppo Banca Z ..... (di seguito denominato "Banca").
In particolare, l'istante chiede di conoscere se trova applicazione l'articolo 10, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 relativamente ai servizi telematici connessi alle sottoelencate operazioni:
- Operazioni di prestito e finanziamento;
- Centrale rischi;
- Operazioni di raccolta;
- Garanzie reali e personali;
- Servizi di pagamento;
- Servizio incassi effetti, documenti, assegni;
- Servizi di pagamento utenze, contributi e tributi;
- Operazioni valutarie in cambi;
- Operazioni titoli, valori mobiliari e derivati;
- Bankimpresa e Corporate banking;
- Sistema informativo di filiale - Front office;
- Portafoglio;
- Reti interbancarie;
- Esattorie;
- Informativa alla clientela;
- Anagrafe;
- Cassette di sicurezza;
- Tesoreria enti.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Premesso che la Soc. B è iscritta all'ABI ed è tenuta ad applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per i dipendenti di aziende di credito, che la sua attività è soggetta a vigilanza e controllo da parte della Banca d'Italia e della Consob, premesso inoltre che la sua responsabilità nei confronti del Gruppo Banca Z è assimilabile a quella propria degli intermediari finanziari, l'istante ritiene che i servizi sopra elencati, in quanto relativi ad operazioni finanziarie, siano da ricondurre nell'ambito dell'esenzione Iva ai sensi dell'articolo 10, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'art. 4 della legge 18 febbraio 1998, n. 28 ha ridisciplinato l'ambito oggettivo d'applicazione dell'Iva relativa alle attività di natura bancaria e finanziaria, in conformità all'art.13, lettera d), della VI direttiva comunitaria che è recepito nella medesima formulazione dalla norma interna dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
In particolare l'articolo 10, n. 1, del citato decreto stabilisce, tra l'altro, che sono esenti da IVA, "le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria; (...) le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni d'investimento (...) ".
La norma citata sembrerebbe non escludere una interpretazione estensiva, idonea a ricomprendere nel suo ambito applicativo anche le prestazioni rese da soggetti cui è affidata la gestione telematica della rete bancaria, dato che tali prestazioni potrebbero essere considerate operazioni relative alle operazioni finanziarie sottostanti specificate nella norma stessa.
Tale lettura della norma va, tuttavia, riconsiderata alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea con la sentenza 5 giugno 1997, causa C-2/95, la quale si è pronunciata sull'ambito d'applicazione delle esenzioni IVA, e in particolare su quelle contemplate dall'articolo 13, lettera d), nn. 3 e 5, della sesta direttiva, che trovano corrispondenza nell'articolo 10, n. 1, citato.
Con la predetta sentenza la Corte, nell'affrontare la questione dell'esenzione Iva a proposito dei servizi resi da un centro informatico alle banche clienti, ha ritenuto che le operazioni indicate nel citato articolo 13, lettera d), nn. 3 e 5, sono esenti anche se effettuate da un soggetto che non svolge un'attività bancaria.
Al riguardo è stato chiarito che "l'esenzione non è soggetta alla condizione che le operazioni siano effettuate da un certo tipo di istituti di credito, da un certo tipo di persona giuridica o, in tutto o in parte, in una determinata maniera, elettronica o manuale".
La Corte ritiene, quindi, che la mera circostanza che un servizio sia effettuato mediante strumenti elettronici non osta, di per sé, al riconoscimento dell'esenzione, ancorché lo stesso servizio sia prestato con l'ausilio di un centro d'informatica o di terzi cui sia demandata l'attuazione dell'operazione.
Inoltre la Corte chiarisce che, nel caso di affidamento a terzi (es. centro informatico) dell'esecuzione delle operazioni in parola, per aversi l'esenzione non è sufficiente che il servizio fornito sia un elemento indispensabile alla realizzazione di una prestazione finanziaria esente, bensì è necessario che lo stesso costituisca un insieme distinto nella sua globalità, idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali delle operazioni per le quali è espressamente prevista l'esenzione; in particolare, per quanto concerne i servizi relativi ai giroconti, la Corte ha ritenuto che tali servizi devono essere idonei ad operare trasferimenti di fondi e ad implicare modifiche giuridiche ed economiche.
Pertanto, a giudizio della stessa Corte, non sono esenti da Iva i servizi concernenti "la fornitura di una semplice prestazione materiale o tecnica, come il mettere a disposizione della banca un sistema informatico"; determinante, a tal fine, sarà l'analisi del grado di responsabilità contrattuale del centro di informatica nei confronti delle banche clienti; occorrerà, infatti, valutare se tale responsabilità è limitata agli aspetti tecnici delle prestazioni fornite ovvero si estenda alla corretta esecuzione delle operazioni bancarie.
Infatti, è ben differente la fattispecie in cui il prestatore del servizio possiede le unità centrali di elaborazione e si limita a metterle a disposizione delle banche clienti, le quali le utilizzano tramite i propri terminali, dal caso in cui la società di servizi informatici interviene nelle procedure di esecuzione delle operazioni bancarie e le effettua direttamente modificando situazioni giuridiche ed economiche e garantendone la corretta esecuzione.
Entrando nel merito della questione rappresentata dall'istante si formulano le seguenti considerazioni.
Si premette che i rapporti giuridici fra la Banca Z e la Soc. B sono disciplinati da un "Accordo quadro per la fornitura di servizi informatici", integrato da un "Accordo di gruppo" e, infine, da un "Contratto di fornitura di servizi informatici".
Con tali atti negoziali il Gruppo Banca Z ha affidato alla Soc. B "la gestione e l'operatività dei centri elaborazioni dati, delle telecomunicazioni, delle periferiche in Italia e all'estero, ivi incluse le apparecchiature per le telecomunicazioni e le apparecchiature utilizzate per servire direttamente i clienti di Banca Z".
Negli accordi sopra indicati è stabilito, altresì, che la Soc. B ha una responsabilità nei confronti di Banca Z, seppure limitata con specifiche clausole contrattuali ad un massimo del 10 per cento dei corrispettivi percepiti, per i danni provocati ai terzi e, in particolare, per i danni causati ai detti terzi da inadempimento della Banca Z a sua volta dovuto ad inadempimento della Soc. B al contratto di servizi.
Inoltre, la Banca Z ha il diritto di essere manlevata dalla Soc. B nel caso di azioni legali minacciate od intentate da terzi nei suoi confronti per atti, fatti od omissioni imputabili alla stessa Soc. B; in tal caso la Soc. B dovrà, ove consentito, sostituirsi alla Banca Z nella vertenza con il terzo; ove ciò non sia possibile, la vertenza sarà gestita dalla Banca Z a spese della Soc. B, la quale avrà, però, il diritto di controllo sulla difesa contro tale azione, incluso il controllo di eventuali transazioni.
Dalle considerazioni sopra esposte si evince, pertanto, una responsabilità della Soc. B di grado ben più elevato di una responsabilità di natura tecnica legata alla semplice messa a disposizione di supporti informatici.
Infatti, i servizi forniti dalla stessa Soc. B producono effetti diretti sulla sottostante situazione giuridica ed economica e sono atti a modificarne il contenuto; da ciò deriva una responsabilità nei confronti della Banca Z relativamente alla corretta esecuzione dell'operazione, responsabilità che si estende, ove possibile, alle vertenze che dovessero sorgere fra la stessa Banca Z e i clienti terzi danneggiati.
Tale livello di responsabilità comporta, seguendo l'orientamento espresso dalla Corte di giustizia CEE, una riconducibilità, in generale, dei servizi informatici forniti alle fattispecie di esenzione previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in quanto servizi relativi ad operazioni bancarie e finanziarie.
Ciò considerato in linea di principio, occorrerà ora verificare nel merito la pertinenza di ogni singolo servizio alle operazioni indicate nell'articolo 10 appena citato.
Al riguardo, si ritiene che sono riconducibili alle operazioni indicate nel citato articolo 10, n. 1, i servizi relativi alle seguenti tipologie di operazioni:
- Operazioni di prestito e finanziamento;
- Centrale rischi;
- Operazioni di raccolta;
- Garanzie reali e personali;
- Servizi di pagamento;
- Servizio incassi effetti, documenti, assegni;
- Servizi di pagamento utenze;
- Sistema informativo di filiale - Front office;
- Portafoglio;
- Reti interbancarie.
Rientrano nella previsione normativa di cui all'articolo 10, n. 3 i servizi relativi alle Operazioni valutarie in cambi e in quella di cui all'articolo 10, n. 4 i servizi relativi alle Operazioni titoli, valori mobiliari e derivati, con esclusione dei servizi di custodia e amministrazione.
Inoltre, sono da ricondurre nell'esenzione di cui all'articolo 10, n. 5, i servizi telematici relativi alle operazioni seguenti:
- Servizi di pagamento contributi e tributi.
- Esattorie, con esclusione delle riscossioni delle entrate a carattere non tributario;
Per quanto riguarda i servizi di Bankimpresa e Corporate banking, si ritiene che gli stessi siano esenti da Iva solo se utilizzati esclusivamente per effettuare operazioni in esenzione ex art. 10.
Inoltre, per quanto concerne i servizi di Informativa alla clientela, relativi ad operazioni contabili effettuate sui conti correnti, a patrimoni gestiti o al portafoglio effetti, attesa la loro connessione oggettiva con operazioni in esenzione ex articolo 10, si è del parere che gli stessi siano ugualmente esenti da imposta, restando esclusi i servizi di informativa sull'andamento delle Borse e dei mercati finanziari.
Sono, invece, da assoggettare regolarmente ad imposta i servizi relativi alla Anagrafe e alle Cassette di sicurezza, in quanto non previsti nelle disposizioni normative di esenzione di cui all'articolo 10 citato.
Infine e da ultimo, per quanto concerne i servizi relativi alla Tesoreria Enti, come già chiarito con risoluzione ministeriale n. 527985 del 1 marzo 1973, sono da assoggettare ad Iva i servizi di riscossione delle entrate a carattere non tributario, ed, in genere, tutti quei servizi che sono effettuati, ancorché in dipendenza di un obbligo normativo, a fronte di uno specifico corrispettivo.
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