Risoluzione Agenzia Entrate n. 205 del 24.06.2002

Interpello - Articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. WY Società Cooperativa Istanza. Esenzione Iva per i corsi di formazione per discipline sportive. Articolo 10, primo comma, n. 20 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 205 del 24.06.2002

QUESITO
La società cooperativa istante ha rappresentato di aver per oggetto sociale la gestione di un impianto sportivo polivalente, di essere regolarmente affiliata alle federazioni sportive nazionali e di svolgere, conformemente alle proprie finalità statuarie, anche attività didattiche, organizzando corsi di formazione e di avviamento in alcune discipline sportive riconosciute dal CONI. Tanto premesso, la cooperativa chiede se sia applicabile l'articolo 10, primo comma, n. 20 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ai proventi incassati per corsi di formazione e avviamento riguardanti discipline sportive riconosciute dal CONI.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
La cooperativa istante ritiene che, limitatamente ai proventi incassati per lo svolgimento dei corsi in argomento, possa fruire del trattamento di esenzione, trattandosi di attività di prestazione didattica da ricomprendere tra le operazioni esenti di cui all'articolo 10, primo comma, n. 20 del DPR n. 633 del 1972.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 10, primo comma, n. 20, del DPR n. 633 del 1972, dispone l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per "le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus...".
Ai fini del riconoscimento dell'esenzione dall'ambito applicativo dell'IVA, alle prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù, nonchè a quelle didattiche di ogni genere, rese da soggetti diversi dalle Onlus, è, dunque, necessario il concorso di due condizioni:
a) che le predette prestazioni siano rese da istituti o scuole;
b) che siffatti istituti o scuole siano riconosciuti da pubbliche amministrazioni.
Relativamente al punto sub a), si è già avuto modo di precisare (cfr.risoluzioni n. 77 e 129 rispettivamente del 28 maggio 2001 e 18 settembre 2001) che alla terminologia utilizzata dalla norma di istituti o scuole "deve essere attribuito valore meramente descrittivo,....e non il significato di un'elencazione tassativa di soggetti ammessi ad usufruire del regime d'esenzione".
Conseguentemente, tutte le attività educative dell'infanzia e della gioventù, ovvero didattiche, sono suscettibili di beneficiare dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, purché poste in essere da organismi riconosciuti da pubbliche amministrazioni.
L'individuazione dei soggetti idonei al rilascio di siffatto riconoscimento è stata già oggetto di numerosi interventi da parte dell'amministrazione finanziaria. In particolare, la citata risoluzione n. 129 del 2001, richiamando precedenti pronunce, ha sintetizzato l'indirizzo interpretativo assunto in materia, secondo il quale "... il riconoscimento può essere rilasciato anche da organismi diversi..." dalla pubblica amministrazione a condizione che gli stessi siano "sottoposti a loro volta a vigilanza e controllo da parte del Ministero competente".
Con riferimento all'attività didattica ed educativa svolta da scuole sportive è stato ritenuto che il riconoscimento potesse essere effettuato anche dalle Federazioni sportive, organi del CONI, sottoposto alla vigilanza del Ministero dei beni e attività culturali, già Ministero del turismo e dello spettacolo (cfr. risoluzione n. 360751 del 13 aprile 1978, n. 361426 del 26 maggio 1978 e n. 551 del 30 dicembre 1993).
In sostanza l'amministrazione finanziaria ha ricondotto nell'ambito applicativo dell'articolo 10, primo comma, n. 20 del DPR n. 633 del 1972 anche le prestazioni didattiche concernenti l'insegnamento di discipline sportive purché svolte da scuole debitamente riconosciute dalle rispettive Federazioni.
Per quanto concerne il requisito del riconoscimento la risoluzione n.150 del 10 agosto 1994, ha precisato peraltro che il riconoscimento di cui all'articolo 10, primo comma, n. 20 del DPR n. 633 del 1972, deve riguardare specificatamente il corso, educativo o didattico, che l'organismo intende realizzare.
Ciò premesso, si evidenzia che nel caso specifico, come risulta dall'istanza di interpello, la cooperativa interessata è affiliata alle federazioni nazionali, ma le attività didattiche - corsi di formazione e di avviamento - che l'istante intende realizzare mancano, allo stato attuale, del requisito del riconoscimento di cui al citato articolo 10, primo comma, n. 20 del DPR n. 633 del 1972.
Conseguentemente, i proventi derivanti dallo svolgimento dei corsi di cui trattasi, in quanto non risultano formalmente riconosciuti dalle federazioni di appartenenza, ovvero dal CONI, non possono fruire dell'esenzione prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 20, del DPR n. 633 del 1972.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello, presentata alla Direzione Regionale..........., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS