Interpello...../2001-Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212
Risoluzione Agenzia Entrate n. 206 del 13.12.2001
Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente
Quesito.
La Provincia autonoma di ...... chiede di conoscere se le cessioni di aree industriali, effettuate dalla stessa nello svolgimento dell'attività di ausilio allo sviluppo degli insediamenti produttivi, debbano essere assoggettate ad Iva, ovvero ad imposta di registro in misura proporzionale.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.
L'istante, ritenendo che tali cessioni non rientrino nelle attività svolte "nella qualità di pubblica autorità", e sussistendo pertanto il presupposto soggettivo, è del parere che le stesse siano da assoggettare regolarmente ad Iva.
Parere dell'Agenzia delle Entrate.
Si premette che la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, prevede una serie di strumenti che la Provincia autonoma di ........ può utilizzare al fine di favorire lo sviluppo dell'apparato produttivo sito nel suo territorio.
Con tale provvedimento normativo è stabilito, infatti, che la Provincia autonoma, in armonia con gli strumenti urbanistici in vigore, acquisisca aree e strutture per le attività economiche con la procedura di espropriazione per pubblica utilità o, in casi particolari, con la trattativa privata; tali aree, successivamente, possono essere cedute in proprietà ad imprese per realizzare o ampliare gli immobili aziendali.
Le cessioni delle aree industriali di cui sopra, inoltre, sono effettuate con un vincolo di destinazione, annotato nei libri fondiari, che comporta un divieto al successivo trasferimento, per atto tra vivi, del relativo diritto di proprietà.
Negli atti stipulati per l'alienazione di dette aree industriali si prevede che l'acquirente si obbliga riguardo le modalità e i tempi per la realizzazione dei progetti insediativi e riguardo i livelli occupazionali da raggiungere nella fase di inizio dell'attività; nei casi di inadempimento grave o di cessazione dell'attività, la Provincia autonoma potrà ottenere la restituzione dell'area.
Sulla base di quanto premesso, al fine di chiarire se le cessioni di cui sopra siano da assoggettare o meno ad Iva, occorre verificare la sussistenza del presupposto oggettivo e di quello soggettivo, richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Sotto il profilo oggettivo, l'articolo 2, terzo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, esclude dal campo di applicazione dell'Iva solo le cessioni dei terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria, con la conseguenza che sono rilevanti agli effetti del tributo le cessioni di aree industriali.
In merito al presupposto soggettivo, l'articolo 4, quarto comma, dello stesso decreto stabilisce che enti non commerciali (come la Provincia autonoma istante) sono soggetti passivi d'imposta limitatamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell'ambito di attività commerciali o agricole, di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile.
Al riguardo, il quinto comma dello stesso articolo 4 elenca una serie di attività, che si riporta qui di seguito, che sono considerate in ogni caso attività commerciali, anche se svolte da enti pubblici; restano, invece, fuori del campo di applicazione dell'Iva le operazioni compiute nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali.
Occorre, a questo punto, chiarire se le cessioni di aree industriali in argomento rientrino nell'ambito di un'attività commerciale di cui all'articolo 2195 del codice civile, ovvero siano effettuate nello svolgimento delle funzioni istituzionali demandate all'ente locale.
In merito alla qualificazione delle funzioni istituzionali svolte da stati, regioni, province, comuni ed altri organismi di diritto pubblico, la Corte di giustizia della comunità europea, con sentenza del 17 ottobre 1989, cause riunite nn. 231/87 e 129/88, ha chiarito, al riguardo, che "le attività esercitate 'in quanto pubbliche autorità (...) sono quelle svolte dagli enti di diritto pubblico nell'ambito del regime giuridico loro proprio, escluse le attività da essi svolte in forza dello stesso regime cui sono sottoposti gli operatori economici privati".
Sono ricondotte, quindi, alle attività di natura istituzionale quelle basate su un rapporto di diritto pubblico, fondate sul cosiddetto "iure imperii", mentre sono ricomprese nelle attività di natura commerciale quelle di carattere privatistico, espressione dello "iure gestionis".
Nella fattispecie in questione, la Provincia autonoma istante svolge un'attività complessa allo scopo di favorire il consolidamento, la qualificazione e lo sviluppo della struttura produttiva industriale e l'incremento dell'occupazione; in particolare, effettua interventi sul territorio allo scopo di apprestare le aree industriali necessarie per la realizzazione degli insediamenti produttivi.
Nel perseguimento di tali pubbliche finalità, la Provincia autonoma istante può procedere, tra l'altro, all'espropriazione per pubblica utilità dei terreni da apprestare come aree industriali.
Ciò premesso, si ritiene che la successiva cessione a privati delle aree industriali in questione rientra nelle funzioni istituzionali della Provincia autonoma, ossia nelle attività fondate sul suo potere di imperio e, come tali, da considerarsi escluse dal campo di applicazione dell'Iva.
D'altronde, in senso conforme si è espressa la soppressa Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari con la circolare n. 8 del 14 giugno 1993, precisando che le cessioni effettuate dai Comuni di aree edificabili acquisite con esproprio rientrano nello svolgimento della loro attività istituzionale e, pertanto, non sono da assoggettare ad Iva.
Inoltre, la stessa circolare ha chiarito che analogo trattamento, ai fini dell'Iva, è da attribuirsi alle cessioni di aree industriali effettuate dai Comuni per la realizzazione di impianti produttivi nell'ambito della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Al riguardo, si è del parere che quanto precisato con la citata circolare n. 8 del 1993 abbia a valersi anche per le cessioni effettuate dagli altri enti pubblici territoriali, come le Province, le Regioni o lo Stato, attese le medesime finalità perseguite di sviluppo dell'apparato produttivo di un determinato territorio.
Conclusivamente, con riferimento alla fattispecie prospettata, la scrivente ritiene che le cessioni di aree industriali effettuate dalla Provincia autonoma istante siano da considerarsi fuori del campo di applicazione dell'Iva per carenza del presupposto soggettivo e, conseguentemente, siano da assoggettare ad imposta di registro in misura proporzionale, in base al principio di alternatività di cui all'articolo 40 del Testo Unico dell'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Provinciale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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