Risoluzione Agenzia Entrate n. 207 del 04.11.2003

Istanza d'interpello - Applicazione dell'aliquota IVA agevolata, prevista dal n. 30 della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 207 del 04.11.2003

Con istanza d'interpello, concernente l'esatta applicazione dell'aliquota IVA, prevista dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la società " XY S.r.l." (di seguito "la società") ha esposto il seguente

Quesito
La società commercializza, con applicazione dell'aliquota IVA ordinaria, guaine "elasto-compressive" realizzate su misura per soggetti ustionati o affetti da linfedemi; l'azione di tali guaine consente ai medesimi di evitare il formarsi di invalidità permanenti, quali riduzioni ed immobilizzo degli arti, perdita delle relative funzioni flessorie, disfunzioni linfatiche, conseguenti al verificarsi delle menzionate patologie.
Per la cura dei linfedemi viene altresì commercializzato, con la medesima aliquota ordinaria, un apparecchio denominato "Dren", costituito da uno stivale o bracciale pneumatico, utilizzabile però anche nelle applicazioni estetiche per la riduzione della "cellulite".
Nell'istanza viene chiesto di conoscere il trattamento ai fini IVA da applicare alle cessioni dei prodotti in esame e, nel caso in cui questi ultimi siano riconducibili agli "apparecchi di protesi" ovvero agli "ausili", quale debba essere la documentazione sanitaria da produrre per ottenere il relativo beneficio dell'aliquota IVA agevolata prevista dal legislatore fiscale (rispettivamente, nn. 30 e 41-quater della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società ritiene che le cessioni relative ai prodotti in esame possano godere dell'aliquota IVA del 4 per cento, senza fare riferimento ad una specifica norma fiscale.

Parere dell'Agenzia delle Entrate
Dalle schede tecniche allegate all'istanza si evince che le guaine commercializzate dalla società si caratterizzano come indumenti "elasto-compressivi", realizzati in filo elastico (Filanca), a base di tessuto "Power Net", di cui il 39 per cento in Lycra ed il 61 per cento in Nylon.
In considerazione di tale qualificazione si ritiene che le guaine commercializzate dalla società non possono godere delle agevolazioni previste dal n. 30 della Tabella A, parte II, allegata al citato decreto sull'IVA per "gli apparecchi di ortopedia (...) e apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità". Ciò in quanto:
1) l'Agenzia delle Dogane, con parere n. 2955 del 22 settembre 2003 trasmesso a seguito di richiesta della scrivente, ha fatto presente relativamente all'aspetto merceologico ("guaine elasto-compressive") che la nota legale 1 b), della sezione XVIII, capitolo 90, della Tariffa doganale d'Uso esclude dalla voce protesi e apparecchi "le cinte e le bende di natura tessile, la cui funzione è data dall'elasticità necessaria per sostenere l'organo (per esempio, cinte di gravidanza, bende toraciche, bende addominali, bende per le articolazioni o per i muscoli)".
2) Le suddette guaine non possono rientrare nemmeno nell'ambito della norma agevolativa in esame come "apparecchi (di protesi) da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità", avendo evidentemente caratteristiche fisiche ben distinte da questi ultimi.
Tali prodotti possono invece rientrare nella categoria degli "ausili", di cui al citato n. 41-quater della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972. Tale disposizione consente di applicare l'aliquota IVA del 4 per cento ai prodotti acquistati o utilizzati da disabili per alleviare o curare menomazioni funzionali che si presentano in modo permanente.
A tal fine occorre però valutare quali siano le funzioni concretamente svolte dalle guaine elastiche e se le patologie, verso le quali è rivolto l'effetto curativo delle medesime, possano qualificarsi come invalidità permanenti.

A) Ustioni
Le ustioni sono da considerare come ferite il cui esito finale è rappresentato dalla cicatrice, causa invalidante in quanto associata a riduzione degli arti, perdita di funzione flessoria, formazione di contratture ed edemi.
Le guaine utilizzate per il trattamento di tale patologia sostituiscono i ruoli naturali di copertura del corpo umano, nonché di pressione che sono svolti dall'organo cutaneo prima di essere distrutto dalle ustioni; la relativa applicazione, in tal modo, corregge e comprime le cicatrici ipertrofiche, impedendo altresì il formarsi di edemi ed aiutando le formazioni di diramazioni venose.
B) Linfedemi
Nel caso del linfedemi, si è in presenza di una malattia del sistema linfatico, caratterizzato da un blocco della progressione della linfa verso il circolo sistemico; quest'ultima circostanza determina accumulo di liquidi negli arti edematosi, i cui effetti sono rappresentati da un gonfiore paralizzante e deformante dei medesimi, associati spesso ad un'insufficienza venosa cronica, trombosi venose profonde od edemi di varia natura.
Le guaine elastiche, attraverso la loro funzione comprimente, esercitata meccanicamente ed in modo quotidiano, incrementano la pressione della linfa, favorendo il riassorbimento dei liquidi e ripristinando, altresì, la normale dinamica dei fluidi nei sistemi venosi e linfatici, con la conseguenza di un miglioramento nelle qualità motorie dell'arto, posta l'attenuazione del gonfiore.
Ciò premesso si rileva che in entrambi i casi (sub A e B) i prodotti in discussione svolgono un'azione meccanica con finalità curative, volte al miglioramento della qualità di vita del paziente.
Sotto il profilo fiscale può pertanto ritenersi che le guaine utilizzate per la cura delle ustioni e dei linfedemi possano ricomprendersi nella definizione di "ausili", nel senso della norma precedentemente indicata, la quale richiede per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4 per cento la presenza di uno stato di invalidità permanente.
Tale circostanza dovrà risultare dalle relative prescrizioni sanitarie, atteso che la norma fiscale, come visto, limita l'agevolazione IVA solo agli ausili utilizzati per questo stato d'invalidità.
Anche in merito alle cessioni riguardanti l'apparecchio "Dren", utilizzabile anche per situazioni non invalidanti (come i trattamenti estetici) ed avente le medesime funzioni delle guaine (miglioramento della qualità di vita del paziente), l'applicabilità dell'aliquota IVA agevolata propria degli "ausili" è subordinata alla presenza di certificazione sanitaria, che attesti inconfutabilmente l'utilizzazione dell'apparecchio da parte di malati affetti da linfedemi invalidanti in modo permanente.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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