Risoluzione Agenzia Entrate n. 208 del 25.06.2002

Istanza di Interpello. Art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. YJ S.p.A. - IVA. Art. 6, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133. Prestazioni di servizi rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario. Regime di esenzione
Risoluzione Agenzia Entrate n. 208 del 25.06.2002

Con nota presentata in data 4 aprile 2002 a questa Direzione Centrale codesta Società, ha presentato istanza di interpello, vertente sul seguente

Quesito
La Società istante, nell'ambito della propria specifica attività, presta principalmente i seguenti servizi:
a. servizi di posta e bancoposta
b. servizi di comunicazione postale ed elettronica e, più in generale, di logistica
c. servizi di riscossione e pagamento e di raccolta del risparmio e dei conti correnti postali
d. vendita al dettaglio di valori bollati, di biglietti delle lotterie nazionali, di titoli e di documenti di viaggio.
Inoltre, in base allo statuto sociale, la Società può svolgere tutte le operazioni che, caratterizzate da un vincolo di connessione o collegamento con le attività principali, siano ritenute necessarie od utili al perseguimento dell'oggetto sociale, nonché ogni altra operazione strumentale, accessoria e/o complementare alle attività principali in precedenza definite ed a quelle con queste ultime collegate.
La Società ha affidato o intende affidare a proprie società controllate sia lo svolgimento di alcune attività rientranti nella propria attività caratteristica, core business, (quali ad esempio l'attività di trasporto e distribuzione di pacchi, corrispondenza, prodotti, beni, valori, ecc., la stampa e la commercializzazione di servizi di posta elettronica ibrida, i servizi postali elettronici, i servizi postali e finanziari on line, il commercio elettronico con i relativi servizi di consegna e spedizione, ecc.), sia lo svolgimento di altri tipi di operazioni o attività che, a parere dell'istante, si presentano come strumentali o ausiliari rispetto all'attività specifica della Società (ad esempio i servizi immobiliari, informatici, di call center, di gestione amministrativa e di gestione del personale).
In relazione alla circostanza che l'istante e le sue controllate rientrano nel concetto di gruppo ad attività prevalentemente esente, contenuto nell'art. 6, comma 3, lett. c), della legge 13 maggio 1999, n. 133, viene posto il problema dell'applicabilità ai servizi resi alla Società YJ del regime di esenzione IVA, previsto dalla stessa legge.

Soluzione prospettata dal contribuente
La Società istante rileva, innanzitutto, che dalla norma contenuta nell'art. 6, comma 1 della legge n. 133 del 1999, emerge che l'ambito di applicazione del trattamento di esenzione da IVA sia limitato, sotto il profilo oggettivo, alle sole prestazioni di servizi che costituiscono oggetto di attività ausiliaria all'attività propria delle società del gruppo.
In ordine alla definizione del concetto di "attività ausiliaria", l'istante, premesso di non condividere l'opinione secondo la quale sarebbe tale ogni attività in astratto esternalizzabile, ritiene che non può essere definita "attività ausiliaria" quella che, pur se esternalizzata, costituisce non una fase "propedeutica" allo svolgimento dell'attività tipica del gruppo, ma una parte di quest'ultima attività. In altri termini, le fasi operative in cui può strutturalmente essere scomposto il ciclo economico dell'attività "principale" di un'impresa non perdono questa qualità strutturale, e quindi non diventano ausiliarie, per il solo fatto che sono operate in "outsourcing".
Pertanto, poiché prestazioni quali quelle relative: all'attività di trasporto e distribuzione di pacchi, corrispondenza, prodotti, beni, valori ecc....; alla stampa e alla commercializzazione di servizi di posta elettronica ibrida; ai servizi postali elettronici, ai servizi postali e finanziari "on line"; al commercio elettronico con i relativi servizi di consegna e spedizione, ecc...., rientrano nel "core business" della società istante, le prestazioni stesse non possono ritenersi comprese nell'ambito dell'esenzione da IVA di cui alla citata legge n. 133 del 1999 e, quindi, devono essere fatturate con applicazione dell'imposta.
Al contrario, i servizi non rientranti nel core business, quali quelli immobiliari, informatici e di call center, di gestione amministrativa e di gestione del personale presentano un chiaro nesso di ausiliarietà o strumentalità con l'attività principale svolta dall'istante, con la conseguenza che i relativi corrispettivi devono considerarsi esenti da IVA, ricorrendo tutti i presupposti previsti dal succitato art. 6 della legge n. 133 del 1999.

Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'art. 6, comma 1, della legge 13 maggio 1999 n. 133, così come modificato dall'art. 53, della legge 21 novembre 2000 n. 342, prevede che "Sono esenti da IVA le prestazioni di servizi rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 effettuate da società facenti parte del gruppo bancario di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, ivi incluse le società strumentali di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c) del predetto decreto legislativo, alle società del gruppo medesimo (...)".
Tale norma di esenzione viene estesa ai gruppi societari svolgenti attività commerciale "ordinaria", per effetto del successivo comma 3, secondo cui "L'esenzione prevista al comma 1 si applica altresì alle prestazioni di servizi ivi indicate rese: (...) a società del gruppo il cui volume d'affari dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, da altra società facente parte del gruppo medesimo. La disposizione si applica a condizione che l'ammontare globale dei volumi d'affari delle società del gruppo dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti. Agli effetti della presente disposizione si considerano facenti parte dello stesso gruppo la società controllante e le società controllate dalla stessa ai sensi del primo comma, n. 1) e del secondo comma dell'articolo 2359 del codice civile fin dall'inizio dell'anno solare precedente".
Per individuare l'ambito di operatività delle richiamate disposizioni è necessario verificare la sussistenza contemporanea di due condizioni l'una di carattere soggettivo (composizione del volume d'affari), l'altra di carattere oggettivo (caratteristica di "ausiliarietà" delle attività nell'ambito delle quali sono rese le prestazioni di servizio che qui interessano).
Per quanto riguarda il primo requisito, secondo quanto dichiarato dall'istante la Società YJ S.p.A. e le sue controllate rientrano nella definizione di gruppo ad attività prevalentemente esente secondo le disposizioni del ripetuto art. 6, comma 3, lettera c), della legge n. 133 del 1999. In ogni caso, va verificato in concreto se in capo alla Società istante e al gruppo l'ammontare globale del volume d'affari dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti, come prescritto dalla citata norma.
Ciò premesso e nel presupposto dell'esistenza del requisito soggettivo -come sopra specificato-, è necessario passare all'esame della seconda condizione, vale a dire la caratteristica di "ausiliarietà" ascrivibile alle attività nell'ambito delle quali sono rese le prestazioni a favore dell'istante da parte di società del gruppo.
Al riguardo, in mancanza di una specifica definizione di attività ausiliaria, occorre far riferimento al disposto dell'art. 59, comma 1 del D.lgs. n. 385 del 1993, che individua dette attività in quelle "che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici".
Il citato art. 6, con riguardo sia ai gruppi bancari sia ai gruppi di cui all'art. 6, comma 3, lett. c) (gruppi di società svolgenti attività commerciali prevalentemente esenti), limita l'ambito di applicazione del trattamento fiscale di favore solo alle prestazioni di servizi che costituiscono oggetto di attività ausiliaria all'attività propria delle società del gruppo.
Dalla lettera della norma sembra emergere che deve trattarsi di attività che si distinguono da quella principale propria, ponendosi in un rapporto non di mero mezzo al fine, ma in termini più lati di attività servente e collaterale di quella principale.
Pertanto, una determinata attività può essere o meno considerata ausiliaria attraverso un'analisi caso per caso, con riferimento al tipo di attività principale svolta dal committente a servizio della quale la prestazione ausiliaria stessa è resa.
Tenuto conto di quanto sopra e della specifica attività caratteristica svolta dalla società istante, la scrivente ritiene che prestazioni quali quelle relative all'attività di trasporto e distribuzione di pacchi, corrispondenza, prodotti, beni, valori, alla stampa ed alla commercializzazione di servizi di posta elettronica ibrida, ai servizi postali elettronici, ai servizi postali e finanziari "on line", al commercio elettronico con i relativi servizi di consegna e spedizione, pur se esternalizzate, non costituiscono attività ausiliaria a quella principale bensì costituiscono parte, più o meno rilevante, dell'attività propria della Società.
In tal senso è da ritenersi accoglibile la soluzione proposta dall'istante, per cui non possono beneficiare del regime di esenzione, previsto dall'art. 6 della legge n. 133 del 1999, le prestazioni di servizi rese da società del gruppo che svolge attività rientrante nel così detto "core business", del committente.
Al contrario, saranno da considerare esenti i corrispettivi relativi alle altre prestazioni di servizi, quali quelli immobiliari, informatici e di call center, di gestione amministrativa e di gestione del personale, che presentano un chiaro nesso di ausiliarietà o strumentalità con l'attività principale svolta dall'istante, come richiesto appunto dal ripetuto art. 6 della legge n. 133 del 1999, semprechè, ovviamente, siano sussistenti le altre condizioni poste dalla norma.

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