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Risoluzione Agenzia Entrate n. 209 del 08.08.2007

Interpello per la disapplicazione delle norme antielusive ai sensi dell’art. 37- bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Interpello n. …. : Alfa Beta & C. s.n.c. in liquidazione
Risoluzione Agenzia Entrate n. 209 del 08.08.2007

Con istanza pervenuta il …. 2006 presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di ….. e successivamente trasmessa alla competente Direzione Regionale, la società Alfa Beta & C. s.n.c. in liquidazione giudiziaria ha presentato al Direttore Regionale un interpello formulato ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973, per la disapplicazione della disciplina sulle società non operative di cui all’art. 30, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
La Direzione Regionale, con nota n. …. del …. 2007, ha invitato la scrivente ad esprimere un parere preventivo sulla suddetta istanza, riguardante la predetta società posta in liquidazione giudiziaria.

Fattispecie rappresentata
La società Alfa Beta & C. s.n.c. in liquidazione, con sede in …., in persona del liquidatore giudiziario dott. Gamma Delta, prospetta la seguente situazione:
- la società immobiliare Alfa Beta & C. s.n.c. era partecipata da due soci persone fisiche: la sig.ra Alfa Beta, titolare del 90% del capitale, e la sig.ra X Y, titolare del 10% delle quote;
- in data …. 1991, si verifica il decesso della sig.ra Alfa Beta;
- la società viene sciolta e posta in liquidazione giudiziaria nel 1997, ai sensi dell’articolo 2272, comma 4 del codice civile, in quanto non era stata ricostituita la pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
- la mancata ricostituzione della compagine sociale, oltre alla procedura di liquidazione, ha comportato il sorgere di un debito nei confronti degli eredi della sig.ra Alfa Beta, creditori del valore della quota spettante al socio defunto;
- tra gli eredi della sig.ra Alfa Beta vi è il marito X Z dichiarato fallito dal Tribunale di ….;
- in data ….. 2005, il Tribunale di ….., in sostituzione del precedente liquidatore dimissionario, nominava il dott. Gamma Delta liquidatore giudiziario della società;
- attualmente, la società è partecipata unicamente dalla sig.ra X Y, l’attivo è costituito da alcuni immobili e l’unico debito è rappresentato dal credito vantato dagli eredi per la liquidazione della quota della sig.ra Alfa Beta.
Ciò premesso, il liquidatore fa presente che - attualmente - la liquidazione deve considerarsi “bloccata” a causa del mancato accordo in ordine alla quantificazione della quota spettante agli eredi (fra cui figura il fallimento di X Z).
Gli organi fallimentari dovrebbero a breve deliberare l’accettazione di un accordo, tuttavia le lungaggini connesse all’accettazione da parte della procedura fallimentare rendono, di fatto inoperosa l’attività liquidatoria.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società istante chiede, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973, al Direttore Regionale la disapplicazione della norma antielusiva di cui all’art. 30 della legge 724/94, trovandosi la società, nel periodo d’imposta 2006, in presenza delle condizioni previste dal comma 4-bis del suddetto articolo ("oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi…").

Parere della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
La liquidazione ordinaria configura una delle potenziali ed eventuali “oggettive situazioni” in presenza delle quali la società interessata può presentare, ai sensi del nuovo comma 4-bis dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, introdotto dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, istanza al Direttore regionale competente per la disapplicazione della disciplina sulle società non operative.
Nella disciplina attualmente in vigore, infatti, lo stato di liquidazione formale della società non costituisce di per sé condizione sufficiente per escludere la società stessa dall’ambito di applicazione della disciplina suddetta, essendo a tal fine necessario, invece, verificare in sede d’interpello l’effettività della liquidazione in essere, così come precisato nelle due recenti Circolari dell’Agenzia delle Entrate 2 febbraio 2007, n. 5 e 15 marzo 2007, n. 14.
Appare opportuno evidenziare, però, che la fattispecie rappresentata nell’istanza di interpello “de qua” è costituita da una società in liquidazione giudiziaria, oltretutto - allo stato attuale - “bloccata” a causa delle lungaggini connesse all’accettazione di un accordo, in ordine alla quantificazione della quota spettante agli eredi, da parte della procedura fallimentare relativa al fallimento del sig. X Z, marito della defunta Alfa Beta.
In considerazione del particolare status della società in liquidazione con liquidatore nominato dal Tribunale, si ritiene la stessa esclusa dalla disciplina sulle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Invero, le stesse motivazioni che hanno indotto il legislatore ad escludere dall’applicazione della norma in esame le “società in amministrazione controllata o straordinaria”, possono rinvenirsi - come già affermato nella circolare del 4 maggio 2007, n. 25, par. 2 - anche nell’ipotesi di liquidazione giudiziaria.
Si ritiene, pertanto - a rettifica di quanto indicato al paragrafo 3.2 della Circolare del 9 luglio 2007, n. 44 - che le società interessate da procedure di liquidazione giudiziaria sono escluse dall’applicazione della disciplina di cui all’art. 30 della legge n. 724 del 1994 senza necessità di presentare istanza di interpello.
Il presente parere viene reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi prima esaminati, assunti acriticamente così come esposti nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro completezza, veridicità e concreta realizzazione.

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