Istruzioni per il versamento dei tributi sospesi a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le Province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057
Risoluzione Agenzia Entrate n. 209 del 25.06.2002
L'articolo 138, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 24, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce che i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale - al netto dei versamenti già effettuati a titolo di capitale ed interessi - in unica soluzione ovvero la prima rata entro il 30 giugno 2002.
Ciò premesso, per consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione, si forniscono le seguenti istruzioni.
I codici tributo con cui effettuare i versamenti sono i seguenti:
5021, denominato "Iva oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali - sisma del 13 e 16 dicembre 1990", per i versamenti mensili, trimestrali e annuali dovuti per la predetta imposta;
5022, denominato "Irpef oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali - sisma del 13 e 16 dicembre 1990";
5023, denominato "Irpeg oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali - sisma del 13 e 16 dicembre 1990";
5024, denominato "Ritenute alla fonte oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali - sisma del 13 e 16 dicembre 1990", da utilizzarsi per i versamenti da parte dei sostituti con impianti in Sicilia;
5025, denominato "Ilor oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali - sisma del 13 e 16 dicembre 1990", da utilizzarsi per i versamenti dell'Ilor da parte di tutti i soggetti interessati siano essi persone fisiche, società di persone o società di capitali;
5020, denominato "Altri tributi oggetto di sospensione - sisma del 13 e 16 dicembre 1990".
In ordine alla compilazione del modello F24, si fa presente che i suddetti codici-tributo devono essere esposti nella "Sezione Erario", con l'indicazione, quale periodo di riferimento, dell'anno cui va imputato il versamento.
Si fa presente, inoltre, che gli importi dei versamenti dovuti possono essere rateizzati fino ad un massimo di dodici rate semestrali di pari importo. Pertanto, nel campo rateazione del modello F24, deve essere indicato il numero della rata in pagamento ed il numero di rate totali previste, che non potrà in ogni caso essere superiore a 12 (es. 01/12 per indicare che si sta pagando la prima rata di 12; 01/06 per indicare che si sta pagando la prima rata di 6).
In caso di pagamento di più annualità per lo stesso tributo, il contribuente deve indicare nel modello F24 il relativo codice, l'anno di riferimento e l'importo da versare e l'eventuale numero di rate.
Si precisa che per i tributi oggetto dei predetti versamenti non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Infine, si fa presente che gli altri tributi indiretti possono essere versati con il modello F23 utilizzando i relativi codici
attualmente in uso.
La ripartizione delle entrate tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale saranno effettuate secondo le disposizioni delle rispettive Leggi e Statuti.
La Direzione Regionale della Sicilia curerà l'assistenza ai contribuenti, notiziando della presente risoluzione le Province interessate, per gli eventuali adempimenti di competenza.
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