Trattamento tributario dei diritti di prevendita sul prezzo dei biglietti d'ingresso alle manifestazioni sportive. Quesito della XY
Risoluzione Agenzia Entrate n. 21 del 25.01.2002
Codesta XY ha chiesto chiarimenti sul trattamento tributario, ai fini IVA, dei diritti di prevendita, con riferimento anche agli obblighi di registrazione dei corrispettivi.
La XY ritiene che gli obblighi fiscali possano essere assolti annotando tra i corrispettivi l'importo derivante dalla vendita dei biglietti al netto dei diritti di prevendita che, invece, costituiranno corrispettivo dei venditori dei biglietti stessi.
Al riguardo si richiamano preliminarmente le precisazioni fornite con la circolare n. 165/E del 7 settembre 2000 e con le risoluzioni n. 88/E del 12 giugno 2001 e n. 201/E del 4 dicembre 2001.
In particolare con la circolare n. 165/E del 2000, nonché con la successiva risoluzione n. 88/E del 2001, è stato ribadito quanto già espresso dalla Avvocatura Generale dello Stato con parere reso in data 4 maggio 1999, secondo il quale "la somma pagata dall'acquirente, ivi compreso il diritto di prevendita, va imputata tutta ed interamente all'organizzatore e costituisce perciò il corrispettivo per assistere allo spettacolo, ancorché una parte di tale somma (e più specificamente, del diritto di prevendita) potrà essere poi attribuita dall'organizzatore dello spettacolo al distributore dei biglietti a compenso dell'attività di distribuzione da lui svolta in proprio nome e per proprio conto in virtù del contratto di mandato o di appalto con lui stipulato".
Con la risoluzione n. 201/E del 2001 è stato altresì richiamato il decreto direttoriale 13 luglio 2000 in base al quale, con l'entrata in funzione dei misuratori fiscali, i titoli d'accesso rilasciati per la certificazione dei corrispettivi relativi alle prestazioni soggette all'imposta sugli intrattenimenti nonché alle prestazioni spettacolistiche di cui alla Tabella C allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, dovranno recare anche l'indicazione dell'ammontare del corrispettivo incassato a titolo di prevendita.
Il compenso di competenza della società distributrice dei biglietti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ancorché corrispondente all'intero importo della prevendita, attiene al rapporto tra la predetta società e la XY istante organizzatrice dello spettacolo, in nome e per conto della quale essa provvede alla distribuzione dei titoli.
Come precisato dall'Avvocatura Generale dello Stato nel citato parere, il fatto che il diritto di prevendita possa essere trattenuto direttamente dal distributore, in via di compensazione legale tra le reciproche obbligazioni, attiene non agli aspetti giuridici dei rapporti ed alla causa negoziale dei pagamenti, ma soltanto alla regolamentazione contabile delle reciproche obbligazioni di dare ed avere.
Pertanto, l'organizzatore dello spettacolo è tenuto ad annotare nel registro dei corrispettivi l'importo complessivo derivante dalla vendita dei biglietti comprensivo del diritto di prevendita.
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