Risoluzione Agenzia Entrate n. 211 del 01.07.2002

Interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Comune di ....- Istanza. Utilizzo credito d'imposta per i comuni. Art. 14, comma 1-bis, del t.u.i.r.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 211 del 01.07.2002

Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'art. 14, comma 1-bis, del t.u.i.r., approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è stato posto il seguente

QUESITO
Il Comune di ..., tramite il proprio sindaco in qualità di rappresentante legale, ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di applicare in compensazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 1-bis, del t.u.i.r., il credito d'imposta sui dividendi distribuiti negli anni 2000 e 2001 da parte di un'azienda speciale consortile trasformatasi in società per azioni (XX S.p.A.).
In particolare, l'interpellante ha fatto presente di essere socio, unitamente ad altri enti locali, della predetta società la quale ha distribuito ai propri soci gli utili maturati nel 1999 e 2000, con distribuzioni deliberate nel corso degli anni 2000 e 2001, rispettivamente con accrediti effettuati in data 9 ottobre 2000 e 14 luglio 2001.
Pertanto, in base alle menzionate modalità di distribuzione ed accreditamento dei dividendi, il comune in argomento ha chiesto di conoscere se possa fruire del credito d'imposta, di cui al citato articolo 14 del t.u.i.r., per la compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. del 9 luglio 1997, n. 241.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il Comune di..., ritiene di rientrare a pieno titolo nella fattispecie prevista dal citato articolo 14, comma 1-bis, del t.u.i.r., e, quindi, di poter utilizzare, attraverso il modello F24, il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalla predetta società XX S.p.A. al fine della compensazione dei debiti, sulla base di quanto previsto dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 29 della legge n. 342 del 21 novembre 2000, ha aggiunto all'articolo 14 del t.u.i.r., approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante il credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, dopo il comma 1, il seguente "1.bis. Il credito di imposta di cui al comma 1, relativo ai dividendi percepiti dai comuni distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, può essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.".
Successivamente, l'articolo 27, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel riformulare il citato comma 1-bis dell'articolo 14 del t.u.i.r., ha previsto che"Il credito d'imposta di cui al comma 1 attribuito ai comuni in relazione ai dividendi distribuiti dalle società, comunque costituite, che gestiscono i servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, può essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.".
Al riguardo, si fa presente che la scrivente ha avuto modo di chiarire la portata delle menzionate disposizioni con le risoluzioni n. 159/E del 17 ottobre 2001, n. 45/E del 18 febbraio 2002, n. 96/E del 26 marzo 2002.
Con le richiamate risoluzioni, è stato chiarito che, a partire dall'entrata in vigore della citata legge n. 342 del 2000 (10 dicembre 2000) e fino al 31 dicembre 2001, i comuni possono fruire del credito d'imposta esclusivamente per i dividendi distribuiti dalle società per azioni derivanti dalla trasformazione di aziende speciali preesistenti. Al riguardo si precisa, concordando con il parere espresso dalla Direzione Regionale ...., che il credito d'imposta spetta anche per i dividendi distribuiti dalle società scaturenti dalla trasformazione dei cosiddetti "consorzi-azienda", in forza del rinvio, per i predetti soggetti, alle norme previste per le aziende speciali operato dall'articolo 31, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Dal 1 gennaio 2002, data di entrata in vigore della citata legge n. 448 del 2001, i comuni possono utilizzare il credito in questione in relazione ai dividendi distribuiti dalle società, comunque costituite, chiamate a gestire i servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 113 del citato D.Lgs. n. 267 del 2000, come sostituito dall'articolo 35 della predetta legge n. 448 del 2001.
Per quanto riguarda l'individuazione del momento a partire dal quale il credito d'imposta può essere utilizzato, la scrivente ritiene che il comune possa utilizzare il credito d'imposta, di cui al citato articolo 14, comma 1-bis, del t.u.i.r., con riferimento ai dividendi percepiti a partire dal 10 dicembre 2000, data di entrata in vigore della citata legge n. 342 del 2000, che ha introdotto nell'ordinamento il predetto comma 1-bis.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ..., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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