Risoluzione Agenzia Entrate n. 212 del 17.12.2001

Interpello n. 954-107/2001. Articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 - Applicazione dell'articolo 48, comma 2, lettera g-bis), Tuir
Risoluzione Agenzia Entrate n. 212 del 17.12.2001

Con istanza consegnata a mano a questa Direzione Centrale in data 19 settembre u.s., codesta società ha sottoposto un quesito concernente la corretta applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 48, comma 2, lett. g-bis), del Tuir, in merito alla esclusione dalla base imponibile del reddito di lavoro dipendente della differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente all'atto dell'esercizio dell'opzione.
Lo specifico caso prospettato è il seguente.

Esposizione del quesito
La XX USA, indirettamente controllante della XX Italia, ha introdotto un piano di stock option riservato ai dirigenti di tutte le società del gruppo.
Il piano di azionariato, come in origine proposto, comportava l'offerta di opzioni esercitabili da parte del dipendente attraverso la corresponsione di un importo che risultava inferiore al valore normale delle azioni al momento dell'offerta.
In merito, si rammenta che il valore normale è determinato secondo le disposizioni del comma 4 dell'articolo 9 del TUIR, che, alla lettera a), stabilisce che per le azioni negoziate in borsa il valore normale è determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese.
Come già precisato con la circolare n. 30 del 25 febbraio 2000, si ribadisce che la locuzione "ultimo mese" utilizzata nella lettera a) del comma 4 dell'articolo 9 del TUIR non fa riferimento al mese solare precedente, ma al periodo che va dal giorno di riferimento allo stesso giorno del mese solare precedente, poiché una diversa interpretazione potrebbe comportare un allontanamento troppo ampio del periodo preso a base per la rilevazione della media aritmetica dei prezzi dei titoli rispetto al momento nel quale si verifica la valutazione e, quindi, la fissazione di un "valore normale" che potrebbe già essere non adeguato a quello in atto al momento della valutazione.
La società istante intende mutare detto piano di azionariato, prevedendo che, all'atto dell'esercizio dell'opzione, il lavoratore paghi alla XX USA il prezzo stabilito al momento dell'offerta ed alla società XX Italia l'ammontare pari alla differenza tra il valore normale delle azioni al momento dell'offerta determinato ex articolo 9 del Tuir ed il suddetto prezzo.

Soluzione interpretativa prospettata
In virtù della modifica al piano di azionariato che la società intende introdurre il lavoratore, all'atto dell'esercizio del diritto di opzione, si troverebbe a corrispondere un ammontare complessivo pari al valore normale delle azioni al momento dell'offerta dell'opzione. Tale situazione comporterebbe, in applicazione della disposizione di cui all'articolo 48, comma 2, lettera g-bis), del Tuir, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente della differenza tra il valore normale delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare complessivamente corrisposto dal dipendente.

Risposta della Direzione
La disposizione contenuta nella lettera g-bis) del comma 2 dell'articolo 48 del Tuir, di carattere agevolativo, sancisce la non concorrenza alla determinazione della base imponibile per redditi di lavoro dipendente della differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta.
Dall'esame della norma citata, è evidente che la condizione essenziale per poter fruire dell'agevolazione in questione è che la cifra alla quale vengono offerte le azioni, e quindi il prezzo che il dipendente dovrà pagare all'atto dell'esercizio del diritto di opzione, deve essere pari o più alto rispetto al valore normale delle stesse azioni al momento dell'offerta.
La ratio della norma è evidente, in quanto tende ad evitare che il piano di stock-option sia utilizzato non per perseguire obiettivi di fidelizzazione del dipendente, bensì per corrispondere allo stesso compensi detassati attraverso l'offerta di titoli ad un prezzo inferiore al valore normale, che possono essere rapidamente monetizzati dal dipendente.
Nel merito del caso sottoposto a interpello da parte di codesta società, si rileva che i piani di azionariato finora proposti, risalenti al 1998 e al 2000, prevedono un prezzo di esercizio del diritto di opzione inferiore al valore normale dei titoli al momento dell'offerta, dal che consegue l'esclusione dall'agevolazione prevista dalla citata lettera g-bis) del comma 2 dell'articolo 48 del Tuir per il mancato rispetto della condizione.
Con riferimento alle assegnazioni effettuate sulla base dei detti piani, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'esercizio del diritto di opzione ed il prezzo pagato dal dipendente costituirebbe per quest'ultimo reddito di lavoro dipendente, e come tale dovrebbe essere assoggettata a ritenuta dal sostituto d'imposta.
Con la modifica che la società istante intende apportare ai piani di azionariato verrebbe, di fatto, soddisfatta la condizione su esposta, in quanto i dipendenti che esercitassero il diritto di opzione pagherebbero un prezzo pari al valore delle azioni al momento dell'offerta. Per tale motivo tornerebbe applicabile l'agevolazione esaminata e quindi non si configurerebbe per i dipendenti reddito imponibile in relazione alla differenza tra il valore di assegnazione e il valore normale del titolo.

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