Istanza di Interpello – ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212; interpretazione dell’art. 7, quinto comma, del D.P.R. n. 605 del 1973; trasmissione dei dati catastali relativi ad immobili con utenze di energia elettrica, acqua e gas; utenze ad uso pubblico; esclusione
Risoluzione Agenzia Entrate n. 214 del 08.08.2007
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’ art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972.
QUESITO
L'art. 7, quinto comma, ultimo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, stabilisce che le aziende che stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas, devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati catastali identificativi dell'immobile per cui è attivata l'utenza che devono essergli trasmessi dai fruitori dei servizi.
Considerata la ratio degli obblighi legislativi soprarichiamati, il Comune di …., nella persona del Sindaco, chiede di sapere se l'Amministrazione comunale, qualora stipuli a proprio nome contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e di gas, sia tenuta a comunicare ai gestori dei servizi i dati catastali degli immobili in cui sono attivate le utenze.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante non propone alcuna soluzione interpretativa.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 1, comma 332, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) ha modificato gli articoli 6 (relativo agli atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale) e 7 (riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.
Più precisamente, è stato esteso l'obbligo di indicare il codice fiscale degli utenti, previsto dalla vecchia formulazione dell'art. 6, primo comma, lett. g-ter), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 esclusivamente per i contratti di somministrazione di energia elettrica per usi commerciali (v. provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 giugno 2002), a quelli relativi ai servizi idrici e del gas anche se utilizzati per fini domestici.
Inoltre, l'art. 7, quinto comma, ultimo periodo, del DPR n. 605 del 1973, ha previsto che "Al fine dell' emersione delle attività economiche, con particolare riferimento all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l' utenza, dichiarati dagli utenti". I soggetti interessati dalla norma sono quelli (aziende, istituti, enti e società) che in base al citato art. 7, quinto comma, primo periodo, sono tenuti a comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di cui all'art. 6, primo comma, lettera g-ter).
Il comma 333, dell'articolo unico, della finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004) precisa che ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 7, quinto comma, ultimo periodo, del DPR n. 605 del 1973, a decorrere dal 1 aprile 2005, le aziende, gli istituti, gli enti e le società richiedono i dati identificativi catastali all'atto della sottoscrizione dei relativi contratti, oppure, per i contratti in essere, in occasione del rinnovo ovvero della modificazione del contratto stesso.
Dal combinato disposto dei nuovi articoli 6, primo comma, lettera g-ter) e 7, quinto comma, ultima parte, del DPR n. 605 del 1973 si desume che l'obbligo di comunicare il codice fiscale dei propri clienti, prima previsto unicamente per il settore dell'energia elettrica e per i servizi di acqua e gas, limitatamente alle utenze "business", è stato esteso anche ai soggetti che erogano i servizi idrici e del gas (cfr. Circolare del 19/10/2005 n. 44).
Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 02 ottobre 2006, emanato a norma dell'art. 7, del DPR n. 605 del 1973, nel dettare le modalità operative ed i termini per l'adempimento dei nuovi obblighi previsti dalle citate disposizione di legge, ha precisato al punto 1.2 che le comunicazioni in via telematica all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti per utenze di servizi idrici e del gas, previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 giugno 2002 per le utenze non domestiche e di quelle ad uso non pubblico, sono estese alle utenze domestiche ai sensi dell'art. 7, undicesimo comma, del D.P.R. n. 605 del 1973.
Dal quadro normativo sopra descritto emerge che sono interessati dai nuovi obblighi di comunicazione dei dati catastali gli immobili presso cui sono attivate le utenze ad uso domestico e quelle ad uso commerciale, risultando, pertanto, esclusi dall' ambito di applicazione delle disposizioni in rassegna, i contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e gas, posti al servizio di immobili utilizzati dagli enti pubblici nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
Tale esclusione è peraltro coerente con le finalità della norma che, come puntualizzato nelle motivazioni del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 ottobre 2006, risponde all'esigenza di una maggiore proficuità delle azioni di prevenzione e contrasto all'evasione nel settore immobiliare.
Tanto considerato si ritiene che le aziende, gli istituti, gli enti e le società erogatrici dei servizi di elettricità, acqua e gas siano esonerati dall'obbligo di comunicare all'anagrafe tributaria i dati catastali degli immobili utilizzati dal Comune di …. per l'esercizio dei propri fini istituzionali.
Un uso diverso dell'immobile da parte del Comune, viceversa, farebbe rientrare nell'ambito di applicazione del suddetto obbligo anche i contratti di somministrazione di energia elettrica, dei servizi di idrici e del gas, intestati all'ente locale.
La presente risposta, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi