Interpello ....../2001 - art. 7 legge 23 dicembre 2000, n. 388. Banca .... S.p.A
Risoluzione Agenzia Entrate n. 214 del 19.12.2001
Con l'istanza d'interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono stati esposti i seguenti
Quesiti
Banca ..... S.p.A. appartiene ad un gruppo societario come controllata ed a sua volta controlla, direttamente o indirettamente, altre società. Ai fini del calcolo del credito d'imposta per i neoassunti, introdotto dalla norma citata, la società chiede:
1) come devono essere calcolate le "diminuzioni occupazionali" in società controllate e collegate, ai sensi del comma 3 dell'art. 7;
2) da quale valore occorre sottrarre tali diminuzioni occupazionali;
3) come influisce sul calcolo dell'agevolazione la variazione dell'orario di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale, di un dipendente a tempo indeterminato;
4) se un'operazione di scissione parziale di una società controllata dall'istante, nel caso in cui alla beneficiaria, di nuova costituzione e anch'essa controllata, venga trasferito un ramo aziendale comprensivo dei relativi dipendenti, costituisca una diminuzione occupazionale rilevante per la controllante ai sensi del comma 3 dell'art. 7;
5) come influisce, agli stessi fini, un'operazione di cessione d'azienda tra due società controllate, nel caso in cui vengano trasferiti anche i relativi dipendenti.
Soluzioni interpretative prospettate dal contribuente
Le soluzioni interpretative proposte sono le seguenti:
1) secondo la società istante, le diminuzioni occupazionali presso le società controllate e collegate, che ai sensi del comma 3 dell'art. 7 riducono l'incremento di base occupazionale del soggetto del gruppo che applica l'agevolazione, devono essere calcolate con il medesimo meccanismo di calcolo degli incrementi di base occupazionale. Quindi, si realizza diminuzione occupazionale qualora, a fine mese, il numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato sia inferiore alla media dei dipendenti a tempo indeterminato per il periodo dal 1/10/1999 al 30/9/2000;
2) la società intende sottrarre le diminuzioni occupazionali, verificatesi presso le società controllate o collegate, dal proprio incremento di base occupazionale. Se la differenza è ancora positiva, la società calcolerà il credito d'imposta confrontando tale risultato con il numero di dipendenti neoassunti per i quali spetta l'agevolazione;
3) secondo l'istante, poiché l'influenza dei lavoratori a tempo parziale deve essere considerata in ogni aspetto del calcolo del credito d'imposta, anche la variazione di orario di un dipendente a tempo indeterminato, indipendentemente dal fatto che abbia i requisiti per dare diritto al credito d'imposta, deve essere considerata nel calcolo dell'incremento occupazionale mensile e nel calcolo del numero dei dipendenti neoassunti per i quali spetta l'agevolazione;
4) nell'ipotesi di scissione parziale di una società controllata, la società ritiene che l'operazione non influisce ai fini della determinazione delle diminuzioni occupazionali rilevanti per la controllante ai sensi del comma 3 dell'art. 7.
Infatti, la media di dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato occupati dalla società scissa nel periodo dal 1/10/1999 al 30/9/2000, deve essere suddivisa tra la scissa e la beneficiaria proporzionalmente al numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato rimasti nell'una o trasferiti nell'altra. In tal modo, raffrontando la consistenza dei dipendenti presso la scissa e la beneficiaria dopo la scissione, con la media di riferimento così ripartita, non si genererebbero diminuzioni occupazionali;
5) nell'ipotesi di cessione d'azienda tra due controllate, nella quale sono stati trasferiti i dipendenti, la società istante ritiene corretto imputare la diminuzione occupazionale verificatasi nella cedente, in riduzione del corrispondente incremento verificatosi nella cessionaria e non del proprio incremento.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
In merito ai quesiti proposti la scrivente esprime il seguente parere.
Quesito n. 1
Non si ritiene di poter condividere la tesi prospettata al punto 1.
Al riguardo occorre premettere che la norma di cui all'art. 7, comma 3, intende contrastare comportamenti elusivi posti in essere tra società di uno stesso gruppo, disponendo a tal fine che l'incremento della base occupazionale deve essere calcolato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate.
Il credito d'imposta non matura, di conseguenza, se l'incremento della base occupazionale, calcolato nei modi stabiliti al comma 2, è neutralizzato da una corrispondente diminuzione del numero di dipendenti presso la controllata.
Le diminuzioni occupazionali presso la controllata si misurano con riferimento non alla media dei dipendenti nel periodo dal 1/10/1999 al 30/9/2000 ma al numero di dipendenti al 30 settembre 2000, ossia prima dell'inizio del periodo agevolato. Che tale criterio di diminuzione non possa essere uguale a quello valido per misurare l'incremento di base occupazionale si desume dallo stesso lessico normativo che fa riferimento a "diminuzioni occupazionali" e non a decrementi di "base occupazionale".
Tale soluzione appare, peraltro, conforme alla finalità del comma 3 in esame. La norma, infatti, vuole evitare che all'interno di un gruppo avvengano riduzioni di personale in alcune società e contemporaneamente assunzioni di dipendenti per i quali spetta l'agevolazione in altre società, alle quali sono spostati ovviamente anche i processi produttivi.
La tesi sostenuta nell'istanza porterebbe, invece, a conseguenze non in linea con la struttura del beneficio, come dimostrano gli esempi che seguono.
_____________________________________________
Esempio 1 - Consistenza lavoratori al 30/9/2000 superiore alla base occupazionale di riferimento
a) Base occupazionale di riferimento (media 1/10/99 - 30/9/00) 100
b) Consistenza lavoratori occupati al 30/9/2000 120
c) Consistenza lavoratori occupati al 31/1/2001 110
d) Incremento/diminuzione occupazionale al 31/1/2001 (a-c) (metodo proposto) +10
e) Incremento/diminuzione occupazionale al 31/1/2001 (b-c) (metodo corretto) -10
_____________________________________________
Secondo il metodo proposto, la controllata, nel citato esempio, avrebbe ancora un incremento occupazionale nonostante abbia di fatto ridotto il personale.
_____________________________________________
Esempio 2 - Consistenza lavoratori al 30/9/2000 inferiore alla base occupazionale di riferimento
a) Base occupazionale di riferimento (media 1/10/99 - 30/9/00) 100
b) Consistenza lavoratori occupati al 30/9/2000 90
c) Consistenza lavoratori occupati al 31/1/2001 95
d) Incremento/diminuzione occupazionale al 31/1/2001 (a-c) (metodo proposto) - 5
e) Incremento/diminuzione occupazionale al 31/1/2001 (b-c) (metodo corretto) + 5
_____________________________________________
In quest'altro caso, la controllata ha di fatto aumentato il numero dei dipendenti rispetto al 30 settembre 2000, anche se non ha ancora realizzato un incremento della "base occupazionale"; sembra conforme alla ratio della norma non ricollegare al caso di specie alcun effetto negativo sulla posizione della controllante sotto forma di "diminuzione occupazionale", in realtà non sussistente.
Quesito n. 2
Si concorda con la soluzione prospettata. Il comma 3 dell'art. 7 indica chiaramente che le diminuzioni occupazionali delle società controllate e collegate devono essere portate a riduzione dell'incremento della base occupazionale della società che applica l'agevolazione. Nella circolare n. 1 del 3 gennaio 2001, è stato chiarito che l'incremento di base occupazionale coincide con il valore della "differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, rilevato in ciascun mese, ed il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo tra il 1 ottobre 1999 e il 30 settembre 2000".
Pertanto, le diminuzioni occupazionali devono essere sottratte dall'incremento di base occupazionale, come definito sopra. Il valore dell'incremento occupazionale netto, così ottenuto, deve essere confrontato con il numero dei lavoratori neoassunti, per i quali spetta l'agevolazione.
Il credito d'imposta spettante si ottiene moltiplicando il minore dei due valori per l'importo unitario dello stesso.
Quesito n. 3
Si concorda con la tesi secondo cui la variazione dell'orario di lavoro, da tempo pieno a part-time e viceversa, riferita ad un dipendente a tempo indeterminato, debba essere considerata nel calcolo della variazione mensile della base occupazionale, anche se, di fatto, non vi siano state in quel mese variazioni nel numero dei lavoratori occupati. Se il lavoratore in questione è anche neoassunto ed ha i requisiti per conferire il diritto all'agevolazione, la variazione di orario di lavoro rileverà anche per il calcolo del credito imposta spettante.
Le variazioni di orario di lavoro rilevano anche nel calcolo, da effettuarsi ai fini della verifica della decadenza dall'agevolazione, del numero complessivo dei lavoratori dipendenti occupati su base annua, ai sensi dell'art. 7, comma 2, secondo periodo. In tale caso rilevano le variazioni di orario riferite a tutti i lavoratori, a tempo indeterminato, determinato e con contratto di formazione.
Quesito n. 4
Nel caso prospettato di scissione parziale di una società controllata, dalla quale derivano due società entrambe ancora controllate dall'istante, si concorda con la considerazione che l'operazione, in quanto tipicamente neutrale, non debba influire nella determinazione delle diminuzioni occupazionali rilevanti per la controllante ai sensi del comma 3 dell'art. 7.
Tuttavia, considerata l'interpretazione del concetto di diminuzione occupazionale che si è data nella risposta al quesito n. 1, per individuare tali diminuzioni successivamente alla scissione, il valore da ripartire proporzionalmente tra scissa e beneficiaria non è quello della base occupazionale media - data dalla media dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nel periodo dal 1/10/1999 al 30/9/2000 - ma quello della consistenza dei lavoratori, con contratto a tempo indeterminato, occupati al 30 settembre 2000.
Tale valore deve essere ripartito tra la scissa e la beneficiaria, in proporzione ai lavoratori a tempo indeterminato, rimasti nell'una e trasferiti nell'altra per effetto della scissione. Dopo la scissione, le diminuzioni occupazionali devono essere individuate distintamente presso la scissa e la beneficiaria e distintamente rileveranno in capo alla controllante. Anche in questo caso, si avrà diminuzione occupazionale quando il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, rilevato alla fine di ciascun mese presso l'una o l'altra delle società, è inferiore alla relativa porzione di consistenza degli stessi al 30 settembre 2000.
Il medesimo criterio di proporzionalità, con il numero di lavoratori trasferiti alla beneficiaria e rimasti alla scissa per effetto della scissione, deve essere seguito anche nella ripartizione, tra le due società, del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti da prendere a base per la verifica annuale dell'eventuale decadenza dall'agevolazione.
In questo caso, sempre per garantire l'omogeneità dei valori, occorre considerare nel calcolo della proporzione tutti i lavoratori, trasferiti e rimasti, all'atto della scissione (a tempo indeterminato, determinato e con contratto di formazione).
Quesito n. 5
Si concorda con la soluzione prospettata anche in ordine all'ultimo quesito. Nel senso che le variazioni occupazionali, di segno opposto, che si generano per effetto della cessione d'azienda prospettata, devono prioritariamente essere compensate tra di loro. Tuttavia, tali conclusioni sono applicabili solo alla fattispecie di cessione d'azienda prospettata. In linea di principio, nell'ipotesi in cui una società controllante applica l'agevolazione, essa non può compensare decrementi e incrementi relativi all'insieme delle società controllate, ma, per la controllante, rilevano solo i decrementi.
L'operazione prospettata, invece, sembra avere chiare finalità di ristrutturazione aziendale all'interno del gruppo, per cui l'applicazione di tale principio sarebbe oltremodo penalizzante.
Nel caso in esame la società, che ha ceduto l'azienda con tutti i suoi dipendenti, ha una consistenza degli stessi a fine mese pari a zero.
Applicando i medesimi criteri indicati nella risposta al quesito n. 4, si assume che, anche la consistenza dei dipendenti al 30 settembre 2000 sia pari a zero e, pertanto, la società cedente non realizza alcuna diminuzione occupazionale. Viceversa la società cessionaria, alla quale sono trasferiti tutti i dipendenti dell'azienda ceduta, eredita anche il valore della consistenza degli stessi al 30 settembre 2000. Poiché nell'operazione prospettata vengono trasferiti tutti i dipendenti dell'azienda ceduta, anche in capo alla cessionaria l'operazione non determina alcuna diminuzione occupazionale.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi