Risoluzione Agenzia Entrate n. 215 del 04.07.2002

Interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Istanza. -Interpello riguardante la tassazione di una polizza vita con una Compagnia assicurativa .... (Estera). D.L. 350/2001
Risoluzione Agenzia Entrate n. 215 del 04.07.2002

QUESITO
L'interpellante, nel rappresentare di aver già stipulato una polizza di assicurazione vita con una società assicurativa avente sede legale....all'estero ed autorizzata ad operare in Italia con polizze di diritto italiano, intende stipulare una nuova polizza vita con la stessa Compagnia ma presso la filiale ubicata .... all'estero.
Per effettuare tale operazione, l'istante otterrebbe da una banca estera un'apertura di credito di valore pari a 2,5 volte il premio della polizza già precedentemente stipulata in Italia, che verrebbe data in cauzione alla predetta banca estera finanziatrice.
Tanto premesso, chiede di conoscere il trattamento fiscale dei redditi generati da tale polizza.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Secondo l'istante l'operazione prospettata sarebbe legittima, anche se il trasferimento all'estero della polizza contratta in Italia viene fatta tramite soggetto non istituzionale, in quanto trattasi di trasferimento non avente ad oggetto denaro o valori mobiliari e, quindi, non soggetto all'obbligo della dichiarazione all'Ufficio Italiano Cambi ai sensi dell'art. 3 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167.
Inoltre, non sarebbe obbligatorio né indicare "l'importo dell'attività' generata dalla polizza nella dichiarazione IRPEF relativa agli anni di vita della polizza stessa, in quanto essa può produrre reddito solo alla scadenza", né tanto meno nella dichiarazione relativa all'anno di scadenza della polizza, in quanto la rendita sarebbe assoggettata all'imposta sostitutiva del 12,5%.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Limitatamente agli aspetti tributari del tipo di polizza indicato, si fa presente che quest'ultima sembra rientrare tra le polizze cosiddette "unit linked" che, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall'ISVAP con circolare n. 332/D del 1998, non possono essere qualificate come contratti di assicurazione sulla vita, bensì come contratti di capitalizzazione, nel caso siano riscontrabili le caratteristiche tipiche di detti contratti e, in particolare, sia prevista la garanzia di un rendimento minimo.
In relazione a tali polizze, la cui stipula avviene, normalmente, con l'intervento di un intermediario, per lo più una banca, che provvede a mettere in contatto le parti contraenti, si rende necessario stabilire se le stesse riflettano vere e proprie attività estere di natura finanziaria, produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia.
A tal riguardo si ritiene che esse, in quanto espressione di un impiego di capitali, debbano annoverarsi tra le attività estere di natura finanziaria, da cui scaturiscono proventi di fonte estera qualificabili come redditi di capitale, a norma dell'art. 41 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e tassabili, in base a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 26-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600, (articolo introdotto dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47), secondo le disposizioni recate dall'art. 16-bis del TUIR.
In particolare, il citato articolo 26-ter del DPR n. 600/1973, dispone che sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quater, del TUIR, l'impresa di assicurazione applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento. Il comma 3 del menzionato articolo 26-ter del DPR 600/73, con riferimento ai redditi della stessa specie di fonte estera, prevede la tassazione ai sensi dell'articolo 16-bis del TUIR. A tale proposito, le istruzioni al modello UNICO 2002, quadro RM (sez. VIII), spiegano che, ai sensi di tale disposizione, il percettore dei redditi di fonte estera, in sede di dichiarazione, deve assoggettare gli stessi ad un'imposta sostitutiva con la stessa aliquota che sarebbe stata applicata qualora i redditi fossero stati percepiti con l'intervento di un intermediario residente.
Infine, si ritiene opportuno segnalare che la polizza vita detenuta all'estero e i trasferimenti da, verso e sull'estero, relativi alla stessa devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi (modulo RW). Infatti l'articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, prevede che devono essere indicate le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, nonché l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale della ..., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del DM 26 aprile 2001, n. 209.

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