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Risoluzione Agenzia Entrate n. 216 del 04.07.2002

Interpello ai sensi dell'art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Società YJ S.n.c. - Applicazione degli artt. 10, primo comma, n. 1 e 12 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 216 del 04.07.2002

Con l'istanza presentata in data 11 marzo 2002, la Società YJ S.n.c. ha chiesto il riesame della risposta fornita dalla Direzione Regionale .... all'istanza di interpello concernente l'esatta applicazione degli articoli 10, primo comma, n.1, e 12 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Al riguardo si precisa che la richiesta di riesame dell'interpello non è espressamente prevista né dalla legge n. 212/2000, né dal decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.
Le risposte fornite direttamente dalle Direzioni Regionali dell'Agenzia sono comunque monitorate da questa Direzione Centrale al fine di garantire la necessaria omogeneità nell'interpretazione delle norme tributarie.
La richiesta di riesame formulata, pertanto, non potrà essere considerata istanza di interpello formulata ai sensi dello Statuto del Contribuente, né potrà conseguire gli effetti previsti dalla legge.
Tuttavia, considerata la particolarità della fattispecie rappresentata, relativa all'inquadramento ai fini IVA di prestazioni che afferiscono ad operazioni esenti da imposta, la scrivente formula il seguente parere nell'ambito dell'attività di consulenza giuridica come prevista dalla circolare 99/E del 18 maggio 2000.

Fattispecie rappresentata
La Società YJ riceve dalla WZ S.p.a. l'incarico di eseguire visure ipocatastali da utilizzare nella fase istruttoria della concessione dei prestiti.
La società chiede se tali prestazioni di servizi siano esenti da imposta in quanto concernenti operazioni creditizie e finanziarie ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 1, ovvero in quanto accessorie ai sensi dell'art. 12 alle citate operazioni creditizie e finanziarie.
La società, pur ritenendo che i servizi svolti siano assoggettabili ad aliquota ordinaria IVA, ha presentato l'istanza di riesame su sollecitazione della WZ, che diversamente ritiene i servizi in questione esenti da IVA.

Parere dell'Agenzia delle Entrate
Nell'istanza di riesame la Società YJ cita la risoluzione n. 205 del 10 dicembre 2001, la quale, ispirandosi ai principi fissati nella sentenza 5 giugno 1997, causa C-2/95, della Corte di Giustizia della Comunità Europea, ha riconosciuto ai servizi telematici connessi alle attività finanziarie l'inclusione tra le operazioni contemplate dall'art. 10, primo comma, n. 1) citato.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che, affinché una prestazione di servizi possa essere considerata esente da imposta in quanto "relativa" ad un'operazione creditizia di cui all'art. 10, primo comma, n. 1, è necessario che ne svolga le stesse funzioni specifiche ed essenziali e che sia idonea ad incidere direttamente sulle situazioni giuridiche ed economiche soggettive allo stesso modo dell'operazione principale.
Non sono, quindi, esenti da iva i servizi concernenti la fornitura di una semplice prestazione materiale o tecnica, strumentale rispetto all'operazione creditizia, la cui responsabilità è limitata agli aspetti tecnici delle prestazioni fornite.
Nella fattispecie, l'esecuzione delle visure ipocatastali, pur costituendo un'attività strumentale alla valutazione degli affidamenti, è una semplice attività tecnica che non svolge le stesse funzioni specifiche ed essenziali delle operazioni di finanziamento effettuate dalle aziende di credito e non è idonea a modificare direttamente le situazioni giuridiche ed economiche soggettive, condizioni, queste, richieste dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea nella sentenza sopraccitata.
Pertanto, le prestazioni di servizi di visure ipocatastali effettuate nei confronti delle aziende di credito non rientrano nel regime di esenzione IVA di cui all'art. 10, primo comma, n. 1), del D.P.R. n. 633 del 1972. Resta da esaminare se le prestazioni in argomento possano essere considerate esenti da IVA in quanto accessorie, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 633 del 1972, all'operazione principale di finanziamento effettuata dalla WZ.
Al riguardo l'art. 12, primo comma, del DPR 633/72 statuisce che le "(...) prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti tra le parti dell'operazione principale...".
Dal disposto normativo si evince che, affinché una operazione possa definirsi "accessoria", è necessario:
- che vi sia un'operazione principale, cui collegarsi, al fine di integrarla, completarla o renderla possibile;
- che avvenga tra gli stessi soggetti dell'operazione principale;
- che venga effettuata direttamente dal cedente o prestatore della operazione principale, ovvero da altri soggetti, ma per suo conto ed a sue spese.
Inoltre, in base alla norma citata, la prestazione accessoria sconta lo stesso trattamento IVA dell'operazione principale.
Nella fattispecie, la "Società YJ Snc", dotata di un'organizzazione imprenditoriale autonoma, priva di legami partecipativi con la WZ, riceve da questa un incarico di eseguire le visure ipocatastali, necessarie per valutare gli affidamenti alle imprese.
In tale contesto si ritiene che manchino i presupposti giuridici per la qualificazione come "accessoria" dell'operazione in questione.
Le visure ipocatastali, diversamente da quanto richiesto dall'art. 12 citato, sono effettuate da un soggetto del tutto distinto dal prestatore dell'operazione principale e sono rese non al soggetto finanziato, bensì all'azienda erogatrice del prestito.
Infatti, le medesime visure fanno parte della complessa attività interna dell'azienda di credito, propedeutica all'erogazione del finanziamento e non formano oggetto del rapporto contrattuale tra banca e cliente.
In proposito, anche nella risoluzione ministeriale 8 marzo 1988, n. 550145, con riferimento al trasporto effettuato da un vettore per conto del cedente in un'operazione di cessione di beni, è stata evidenziata l'autonomia di tale prestazione rispetto alla cessione medesima, in quanto il vettore è soggetto "terzo" rispetto alle parti coinvolte nella cessione medesima.
Pertanto, nei rapporti tra vettore e cedente la prestazione di trasporto segue il proprio originario regime impositivo, mentre il successivo riaddebito delle spese, dal cedente al cessionario, segue il medesimo trattamento previsto per la cessione del bene, sia in ordine all'imponibilità o esenzione o esclusione, sia in ordine all'aliquota da applicare.
In conclusione, nella fattispecie prospettata non si ravvisa l'esistenza dei presupposti giuridici per poter considerare i servizi di esecuzione delle visure ipocatastali come prestazioni accessorie, ai sensi del citato art. 12, rispetto alle operazioni creditizie di cui all'art. 10, primo comma, n. 1.
Le prestazioni di servizi in esame, pertanto, sono soggette ad IVA con l'aliquota ordinaria.

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