Disciplina applicabile alle indennità di fine mandato per la cessazione di rapporti di agenzia DPR n. 597/1986, articoli 16, comma 1, lett. d) e art. 58 - Interpello n. 954-153/2002 - ART. 11, legge 27-7-2000, n. 212
Risoluzione Agenzia Entrate n. 217 del 05.07.2002
La società XJ S.a.s., in data..., ha presentato istanza di interpello alla Direzione Regionale ....., in materia di trattamento fiscale applicabile alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle società di persone. Considerata la rilevanza del quesito la Direzione Regionale ha trasmesso l'istanza a questa Direzione Centrale ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 209/2001
Quesito
La società XJ Sas", già "XW Sas", esercente l'attività di agenzia di assicurazioni, ha percepito in data 2002 dalla KK Spa un acconto pari al 70% delle indennità di fine mandato per il cessato incarico di Agente Generale in ..., avvenuto nel 2001 in seguito al recesso di due soci, e chiede chiarimenti in merito alle modalità di tassazione delle suddette indennità.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società istante, richiamando la circolare n. 57 del 2001 (punto 8.2), intende dichiarare l'indennità tra i componenti positivi del reddito d'impresa dell'esercizio 2002 e rilevare nel quadro RF del mod. Unico, tra le variazioni in diminuzione, le somme liquidate ai due soci receduti nell'anno 2001. Questi ultimi, a parere dell'istante, dovranno dichiarare gli importi loro attribuiti come redditi di lavoro autonomo ex art. 49, comma 2, lett. e), del Tuir ed a tassazione separata (oppure ordinaria) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. d), del Tuir. L'istante ritiene tuttavia corretto assoggettare ad IRAP la somma percepita indipendentemente dalla variazione in diminuzione apportata nel quadro RF.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
La corresponsione all'agente di una indennità all'atto della cessazione del rapporto di agenzia trae la propria disciplina civilistica dall'art. 1751 del codice civile, e, se più favorevole, dalla contrattazione collettiva. Tale indennità, la cui ratio deve essere ravvisata nella necessità di compensare l'agente per il beneficio che il preponente consegue in virtù della sua opera di promozione, è dovuta anche qualora il recesso sia esercitato dall'agente per motivi che gli impediscono di proseguire l'attività, come nel caso del raggiungimento del limite di età.
Nel caso in cui l'attività di agenzia sia svolta in forma societaria tale indennità deve essere liquidata alla società e non ai singoli soci, in quanto il mandato conferito alla società costituisce un rapporto di agenzia autonomo nell'ambito del quale il singolo socio non assume rilevanza.
Le questioni poste dall'interpello in esame scaturiscono dal mancato coordinamento legislativo tra l'attuale formulazione dell'art. 16, comma 1, lettera d), del Tuir, come modificato dall'art. 6, comma 1, della legge finanziaria per il 2001, (legge n. 388 del 23 dicembre 2000), e l'articolo 58 del medesimo Testo unico.
Mentre, infatti, ai sensi del novellato art. 16, lett. d), a partire dal periodo d'imposta 2001, le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia corrisposte alle società di persone possono essere assoggettate a tassazione separata, al pari di quelle corrisposte alle persone fisiche, l'art. 58 continua a prevedere in modo espresso l'esclusione dal reddito d'impresa delle sole indennità di cessazione dei rapporti di agenzia spettanti alle persone fisiche.
Chiarimenti sui dubbi interpretativi sorti al riguardo sono già stati forniti in diverse occasioni. Con circolare n. 57 del 18 giugno 2001, paragrafo 8.2, questa Agenzia ha precisato che le società di persone continueranno a far concorrere tali compensi al reddito d'impresa, secondo il criterio di competenza, in considerazione del mancato riferimento alle medesime società nell'art. 58. Ha ulteriormente precisato che, al fine di tener conto della modifica normativa apportata all'art.16, comma 1, lettera d), le società di agenti possono decidere di rinviare a tassazione separata le quote di indennità maturate in capo ai soci, i quali potranno assoggettarle a tassazione separata ovvero farle concorrere al reddito complessivo. Ne consegue che la tassazione separata, introdotta dalla legge finanziaria per il 2001, troverà applicazione solo per quelle indennità o per quella parte di esse che la società non abbia imputato al reddito in esercizi precedenti e per le quali abbia optato per la tassazione in capo al socio. La scelta si evince dalla circostanza che la società abbia inserito o meno nell'imponibile dell'esercizio di competenza la quota di trattamento di fine mandato maturata.
In riferimento alle modalità di compilazione del modello di dichiarazione, con la circolare n. 48 del 2002, paragrafo 2.4, viene chiarito che le indennità in questione "...se percepite da una società di persone, dovranno essere comprese tra gli utili da indicare nel quadro RF "Reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria" oppure nei componenti positivi da indicare nel quadro RG "Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata", del modello Unico 2002-SP, riservato alle società di persone ed equiparate.
Nell'ipotesi di scelta per la tassazione separata, l'importo dell'indennità per cessazione dei rapporti di agenzia da imputare ai singoli soci dovrà essere espressamente indicato nell'apposito prospetto da rilasciare ai soci, come descritto nel modello Unico 2002-SP (par. 23.4 delle istruzioni per la compilazione, pag. 75). Ciascun socio dichiarerà, poi, la parte di propria spettanza nel quadro RM del modello Unico 2002-PF".
In tal caso appare, pertanto, corretto apportare le variazioni in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui tali proventi sono stati contabilizzati.
Si ritiene opportuno precisare che la disposizione di cui alla lettera d) dell'art. 16 trova applicazione anche nei confronti dei soci receduti poiché le quote di indennità di fine mandato ad essi attribuite sono connesse alla svolgimento dell'attività di agenzia alla quale essi hanno partecipato.
Secondo quanto chiarito con la risoluzione n. 132/E del 2001, non si rende, comunque, applicabile alle indennità di risoluzione dovute alle società di persone per lo scioglimento del rapporto di agenzia la ritenuta a titolo d'acconto del 20 per cento prevista dall'art. 25, comma 1, del DPR n. 600 del 1973, la quale, in conformità all'ultimo periodo dello stesso comma, "...non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese".
Per quanto concerne l'assoggettamento delle indennità in esame all'IRAP, con la circolare n. 50/E del 2002, paragrafo 8.1, è stato già chiarito che la circostanza che le indennità per la cessazione del rapporto di agenzia possano essere assoggettate a tassazione separata quando sono percepite da società di persone, non muta la loro natura di componente positivo rilevante ai fini della determinazione del valore della produzione.
In tale ipotesi, pertanto, dette indennità concorrono, ai fini dell'Irap, alla formazione della base imponibile da assoggettare a tassazione.
La risposta, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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