Istanza di interpello. Agevolazione di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388. Ambito di applicazione per il settore del commercio
Risoluzione Agenzia Entrate n. 217 del 05.12.2003
Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato esposto il seguente
Quesito
L'istante, che svolge un'attività di commercio al dettaglio di carni, ha chiesto chiarimenti in relazione all'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione di cui all'articolo 8 sopra citato e, in particolare, in merito al rinvio, operato dalla stessa norma al fine di individuare i settori beneficiari dell'agevolazione, alle disposizioni di attuazione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
Questa Agenzia, nella circolare n. 66/E del 6 agosto 2002, ha espresso l'opinione che occorra fare riferimento alla circolare del Ministero delle attività produttive n. 900047 del 25 gennaio 2001, la quale, al paragrafo 2.1 che concerne i soggetti operanti nei c.d. esercizi di vicinato, accorda il beneficio di cui alla legge n. 488 del 1992 solo agli esercizi inseriti in centri commerciali ovvero aderenti a forme associative di via o di strada, o aderenti a strutture dell'associazionismo operanti con propria insegna.
Il contribuente istante ha chiesto, quindi, di conoscere se può godere dell'agevolazione prevista dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, considerando che la sua attività è svolta in un esercizio di vicinato aderente soltanto a forme associative come la Confcommercio o la Cofidi.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante ritiene che l'elencazione dei soggetti beneficiari contenuta nella citata circolare n. 900047 non sia esaustiva ma solo esemplificativa e che, conseguentemente, rientri nell'ambito di applicazione dell'agevolazione.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'articolo 8, comma 1, della legge n. 388 del 2000 accorda un contributo sotto forma di credito d'imposta alle "imprese che operano nei settori delle attività estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, della pesca e dell'acqua coltura, della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la comunità europea (...)" per i nuovi investimenti da queste realizzati nelle aree svantaggiate ammesse alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del citato Trattato.
La stessa norma chiarisce che "(...) ai fini dell'individuazione dei predetti settori, salvo per il settore della pesca e dell'acquacoltura, si rinvia alla disciplina di attuazione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (...)".
Per quanto concerne la questione in esame della determinazione dell'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione la citata circolare n. 66/E del 2002, al paragrafo 4.1, ha precisato che occorre far riferimento agli atti normativi nonché alle circolari emanate del Ministero delle attività produttive; in particolare, per il settore del commercio, alla circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001.
E' da rilevare che detta circolare n. 900047 del 2001 del Ministero delle attività produttive, nel delimitare l'ambito di applicazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 488 del 1992, e riprendendo le prescrizioni normative del decreto del Ministro delle attività produttive 2 marzo 2000, indica gli esercizi di vicinato come potenziali beneficiari solo se inseriti in centri commerciali, ovvero aderenti a forme associative di via o di strada o a strutture operative dell'associazionismo economico operanti con propria insegna commerciale.
Al riguardo, si ritiene che il riferimento, contenuto nel citato articolo 8, alla disciplina di attuazione dell'agevolazione di cui alla legge n. 488 del 1992, deve essere inteso, conformemente a quanto affermato nella citata circolare n. 66/E del 2002, esclusivamente al fine di individuare i settori di attività per i quali opera il credito d'imposta.
Pertanto, al fine di determinare l'ammissibilità al credito d'imposta previsto dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, non occorre verificare se lo specifico programma di investimento che il soggetto intende realizzare sia ammissibile all'agevolazione di cui alla legge n. 488 del 1992, ma solo se il contribuente, per la sua attività, identificata per il tramite del codice ISTAT, opera in un settore destinatario dell'agevolazione prevista dalla legge n. 488 del 1992.
Da un esame complessivo della citata circolare n. 900047 si evince che i soggetti che, come il contribuente istante, operano nel settore del commercio al dettaglio di carni, rientrano senz'altro fra i potenziali beneficiari dell'agevolazione di cui alla legge n. 488 del 1992 e, conseguentemente, possono fruire del credito d'imposta previsto dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, a prescindere dalle modalità di realizzazione dello specifico programma di investimento, modalità che assumono rilevanza, invece, ai fini del beneficio di cui alla legge n. 488 del 1992.
Resta ovviamente fermo che il credito d'imposta potrà essere fruito se ricorrono anche tutte le altre condizioni previste dalla disciplina agevolativa.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale ......., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi