Risoluzione Agenzia Entrate n. 218 del 05.12.2003

Istanza d'interpello - X S.p.A. Crediti d'imposta relativi agli incentivi per l'incremento dell'occupazione ex articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - applicazione del limite massimo di compensazione di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000
Risoluzione Agenzia Entrate n. 218 del 05.12.2003

Con istanza d'interpello, presentata in data 1 agosto 2003, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, X S.p.A. ha esposto il seguente quesito volto a conoscere l'esatta applicazione dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

QUESITO
X S.p.A. è un istituto di credito che esercita l'attività bancaria attraverso una serie di articolazioni di dipendenze, agenzie, filiali e succursali dislocate in diverse regioni italiane.
Negli anni in cui era applicabile l'incentivo del credito d'imposta per l'incremento della base occupazionale di cui all'articolo 7 della legge n. 388 del 2000, la società ha potenziato in misura significativa il numero dei lavoratori addetti, maturando un credito d'imposta di notevole entità.
Tanto premesso la società istante chiede di conoscere la corretta modalità di utilizzo in compensazione del credito in commento.
In particolare, la società chiede se il credito d'imposta sulle assunzioni sia soggetto ai limiti quantitativi di cui all'articolo 34 della legge 388 del 2000, fissati a 516.456,90 euro per ciascun anno solare.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante è del parere che in relazione al credito d'imposta sulle assunzioni non operino le limitazioni quantitative di utilizzo in compensazione di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000, atteso che il credito in questione non è altro che uno strumento semplificato di fruizione di agevolazioni.
Pertanto l'istante intende utilizzare in compensazione l'intero ammontare del credito sulle assunzioni maturato, senza aver riguardo al raggiungimento del limite quantitativo di 516.456,90 euro. Tra l'altro la società ritiene che il credito in argomento non debba concorrere alla determinazione dei crediti d'imposta rilevanti ai fini del raggiungimento del limite quantitativo relativo agli importi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 7 della legge finanziaria per il 2001, n. 388 del 2000, prevede il riconoscimento di un credito d'imposta ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale. L'ammontare del credito è pari a 413.17 euro (800.000 lire) per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, commisurato "...alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1 ottobre 1999 e il 30 settembre 2000" (cfr circolare 3 gennaio 2001, n. 1).
Per effetto delle novità introdotte con l'articolo 5 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178, la disciplina degli incentivi per l'incremento dell'occupazione ha subito alcune modifiche. In particolare, il menzionato articolo 5, nel confermare i crediti d'imposta previsti dalle disposizioni vigenti, ha stabilito che essi possono essere fruiti entro i limiti degli oneri finanziari previsti dalle stesse disposizioni di legge, ossia fino ad esaurimento delle relative risorse finanziarie.
Con successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1 agosto 2002, si è provveduto ad eliminare l'automaticità della concessione e della fruibilità del credito d'imposta di cui all'articolo 7, ed a dettare le nuove modalità per accedere al "bonus occupazione" e per effettuare il monitoraggio dello stesso. Infatti, a decorrere dall'8 luglio 2002, i soggetti che intendono usufruire dell'agevolazione devono preventivamente farne richiesta al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate mediante apposita istanza, e il diritto a beneficiare del credito sorge a condizione che vi sia disponibilità di risorse finanziarie (cfr circolare 2 settembre 2002, n. 73). Il medesimo decreto ha fissato, altresì, per l'anno 2002, in 652.138.210 euro il limite degli oneri finanziari previsti per l'applicazione del credito sulle assunzioni.
L'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, infine, ha prorogato fino al 31 dicembre 2006 la possibilità di usufruire dell'incentivo per l'incremento dell'occupazione, sotto forma di credito d'imposta, ed ha dettato, altresì, le modalità applicative per poterne beneficiare.
Il comma 5 dell'articolo 7 della legge n. 388 dispone che il credito d'imposta "...è utilizzabile, a decorrere dal 1 gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241", ossia in compensazione con gli importi a debito di qualsiasi sezione del modello F24.
Le disposizioni contenute nel menzionato articolo 17, prevedono che i contribuenti possono compensare i crediti di imposte e contributi con i relativi debiti, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo in cui si è formato il credito ed entro un determinato limite annuo. In particolare, per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (che ha modificato il limite previsto dall'articolo 25 del d.lgs. n. 241 del 1997), "a decorrere dal 1 gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo (516.456,90 euro) per ciascun anno solare".
Non concorrono alla determinazione di questo limite i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali, per i quali esiste una copertura di legge, i crediti trimestrali derivanti dalle liquidazioni periodiche IVA, i crediti compensati con debiti della stessa imposta (sebbene compensati nel modello F24).
Con riguardo ai crediti d'imposta derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali, infatti, la risoluzione ministeriale del 24 maggio 1999, n. 86, facendo riferimento agli incentivi per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 4 della legge 448 del 1998, ha evidenziato come il limite individuato dal legislatore non si applica a tutte quelle forme di agevolazioni o incentivi la cui incidenza sulla spesa pubblica è stata già predeterminata ed i cui importi sono stati già stanziati nei singoli capitoli di spesa delle amministrazioni competenti a riconoscere il beneficio. Analogo principio è rinvenibile nella circolare n. 41 del 18 aprile del 2001, nella parte in cui rileva che "atteso che gli effetti finanziari di tale agevolazione (credito d'imposta per investimenti in aree disagiate) hanno trovato copertura nella legge n. 388 del 2000, si conferma, analogamente a quanto espresso nella risoluzione ministeriale n. 86/E/99/98569 del 24 maggio 1999, che anche per il credito d'imposta previsto dall'art. 8 in esame non è operante - ai fini della compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - il limite annuo massimo che l'art. 34, comma 1, della citata legge n. 388 ha stabilito, a decorrere dal 1 gennaio 2001, in misura pari a un miliardo".
Tanto premesso, si ritiene che il credito d'imposta sulle assunzioni, previsto con legge finanziaria per l'anno 2001, sia stato oggetto di apposita copertura finanziaria che rende, quindi, inoperante la riconduzione di detti crediti nel limite annuale di 516.456,90 euro. Di conseguenza, tale credito non concorre con gli altri eventuali crediti all'ammontare del limite massimo compensabile nell'anno solare.
Si rammenta, però, che è necessario distinguere a seconda che il credito in parola sia maturato prima o dopo il 30 giugno 2002.
I soggetti che dispongono ancora del credito maturato tra il 1 gennaio 2001 ed il 30 giugno 2002 possono continuare ad avvalersene integralmente, portandolo in compensazione con i pagamenti da effettuare tramite il modello F24 (cfr risoluzione del 13 dicembre 2002, n. 385).
Per il credito maturato successivamente al 30 giugno 2002, invece, occorre rispettare il limite previsto dall'articolo 2 del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni nella legge 22 novembre 2002, n. 265.
Tale norma ha disposto che "i crediti d'imposta maturati tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2002...possono essere utilizzati (in compensazione) a decorrere dal 1 gennaio 2003 in quote non superiori a un terzo del totale".
Con circolare 13 febbraio 2003, n. 11, è stato chiarito che la misura di un terzo del totale cui commisurare la singola rata del credito utilizzabile rappresenta solo l'importo massimo compensabile in ciascun mese, per cui il beneficiario potrà optare per l'utilizzo di quote di importo inferiore.
Qualora, infine, l'importo della rata ecceda i versamenti da effettuare nel mese, l'eccedenza non compensata potrà essere utilizzata in compensazione con i versamenti da effettuare nei mesi successivi.

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