Interpello ai sensi dell'art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Applicazione dell'art. 8, L. 388/2000: determinazione delle quote di ammortamento da dedurre dal plafond degli investimenti nell'ipotesi di periodo d'imposta inferiore all'anno solare. Non cumulabilità dell'agevolazione con altre forme di aiuto
Risoluzione Agenzia Entrate n. 218 del 08.07.2002
Con l'istanza d'interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'articolo 8, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato esposto il seguente
Quesito
La società "W S.p.A." esercita tre attività, con distinte strutture produttive: a) esercizio cava; b) gestione stabilimento balneare; c) impresa portuale marittima.
Nel corso del 2001 la società ha deliberato la variazione del termine di chiusura degli esercizi sociali, spostandolo dal 30 giugno al 31 dicembre. Di conseguenza, ha redatto il bilancio dell'esercizio 1/7/2001-31/12/2001 calcolando quote di ammortamento in misura proporzionale alla minore durata del periodo d'imposta.
L'istante chiede se, nel determinare l'agevolazione di cui all'art. 8 per il periodo d'imposta di durata semestrale, sia corretto portare in diminuzione dal costo complessivo dei nuovi investimenti agevolabili quote di ammortamento rapportate alla minore durata dell'esercizio sociale.
Lo stesso, inoltre, chiede se possa fruire dell'agevolazione un bene, del valore di lire ...., acquistato nel 2001 in leasing in parte con finanziamenti erogati dalla XY per il tramite della concedente.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La "W S.p.A.", nel calcolo dell'agevolazione per il periodo d'imposta avente durata inferiore ai dodici mesi, intende portare in diminuzione dal plafond degli investimenti gli ammortamenti risultanti dal bilancio, riproporzionati alla durata dell'esercizio.
La stessa società, inoltre, si propone di considerare come investimento agevolabile il bene finanziato dalla XY, facendolo concorrere alla determinazione del credito d'imposta di cui all'art. 8 della l. 388/2000, atteso che l'importo finanziato non supera il cinquanta per cento del valore dell'investimento.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
In merito alla determinazione del credito d'imposta in argomento i criteri fissati dal comma 2 del citato art. 8 prevedono che l'agevolazione fiscale è calcolata sul "...costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonchè gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva."
In tema di determinazione di ammortamenti da decurtare dal costo complessivo dei nuovi investimenti la circolare n. 38/E del 9 maggio 2002 ha chiarito che "gli ammortamenti da prendere in considerazione per il calcolo dell'investimento netto agevolabile sono quelli che hanno concorso alla determinazione del reddito, siano essi ordinari, ridotti, anticipati o accelerati".
Inoltre, l'art. 90 del Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le quote di ammortamento, fissa il criterio del ragguaglio al periodo d'imposta, quando esso non ha durata di dodici mesi.
Pertanto, ai fini del calcolo dell'agevolazione di cui all'art. 8, rileveranno gli ammortamenti imputati al bilancio, nei limiti delle quote fiscalmente deducibili ai sensi degli artt. 67 e 90 del TUIR.
Nella fattispecie, è legittimo il comportamento del contribuente che nell'istanza prospetta di stanziare nel bilancio 1/7/2001-31/12/2001 ammortamenti pari ai 6/12 delle quote ordinarie consentite dal citato art. 67, decurtandole, poi, ai fini della determinazione del credito d'imposta in discorso, dal plafond degli investimenti.
A tale proposito la stessa circolare 38/E ha ribadito che è ininfluente la circostanza che le imprese abbiano o meno il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare; ciò che, invece, rileva ai fini del credito d'imposta è che l'investimento sia stato realizzato in data successiva al 13 marzo 2001, data di approvazione del regime di aiuti da parte della Commissione Europea.
Dall'istanza presentata si evince, tuttavia, che il contribuente svolge anche l'esercizio di un'impresa "portuale marittima".
Premesso che la società "W S.p.A." non precisa l'effettiva natura dell'attività svolta, né le caratteristiche né le dimensioni dell'impresa portuale esercitata, si fa presente che, qualora la stessa rientri nel "settore trasporti", l'agevolazione competerà solo per gli investimenti realizzati successivamente al 7 maggio 2002, data di approvazione del regime di aiuti n. 646/B/2000 da parte della Commissione Europea.
Per quanto riguarda l'ammissibilità all'agevolazione del bene acquistato tramite contratto di leasing, finanziato dalla XY per un importo non superiore al 50 per cento del suo valore, si richiama il comma 1, ultimo periodo, dell'art. 8, il quale esclude la cumulabilità dell'agevolazione in esame:
a) con altri aiuti di Stato a finalità regionale;
b) con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.
Con la circolare n. 41/E del 18 aprile 2001, al punto 4), l'Agenzia delle Entrate ha precisato che "il credito d'imposta in argomento non è cumulabile con altre forme di aiuti o altri regimi a finalità regionale o ad altra finalità, di origine locale, regionale, nazionale o comunitaria, relativi agli stessi costi ammissibili. Non è cumulabile con altri contributi a fondo perduto, in conto capitale o in conto interessi, eventualmente percepiti dall'impresa per l'acquisizione dello stesso bene".
La richiamata circolare n. 41 ha chiarito che gli unici aiuti compatibili con l'agevolazione in discorso sono quelli che soddisfano la regola c.d. de minimis, nonché quelli derivanti da misure fiscali di carattere generale, rivolte a tutta la platea delle imprese.
Nel caso di specie l'investimento è finanziato dalla XY che rappresenta un'istituzione finanziaria dell'Unione Europea, avente tra le proprie finalità anche quella di promuovere lo sviluppo economico delle regioni meno favorite attraverso finanziamenti.
La circolare n. 38/E ha, poi, chiarito che gli investimenti, che consentono di usufruire del credito d'imposta, possono realizzarsi ricorrendo integralmente all'indebitamento, purché ciò avvenga ai valori correnti di mercato e non usufruendo di crediti agevolati o altre forme di aiuto.
Di conseguenza, l'investimento in questione non può fruire dell'agevolazione qualora il finanziamento della XY possa configurarsi come "aiuto", poiché effettuato, ad esempio, a fondo perduto od ad un tasso agevolato rispetto a quello di mercato, a nulla rilevando che l'importo finanziato non è maggiore del 50 per cento del costo del bene.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ..., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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