Risoluzione Agenzia Entrate n. 219 del 08.07.2002

Applicabilità alle aliquote IRPEF previste per il 2001 dall'art. 2, comma 1, lett. c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), della riduzione dello 0,4% già disposta dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56
Risoluzione Agenzia Entrate n. 219 del 08.07.2002

L'articolo 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, dispone che "A decorrere dall'anno 2000, le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF dello 0,5 per cento e dell'1 per cento previste dall'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono elevate, rispettivamente, allo 0,9 per cento e all'1,4 per cento. A decorrere dal 2001 le aliquote dell'IRPEF previste dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono ridotte di 0,4 punti percentuali. L'acconto dell'IRPEF è ridotto, relativamente al periodo d'imposta 2001, dal 98 per cento al 95 per cento".
Sulla base di tale disposizione sono stati posti diversi quesiti tesi a conoscere se la riduzione dello 0,4 per cento delle aliquote IRPEF debba ritenersi assorbita dalla successiva riduzione di aliquote disposta dalla legge finanziaria 2001 o se, al contrario, attesa la specifica finalità della norma recata dal citato decreto legislativo n. 56 del 2000, tesa riequilibrare il prelievo nel quadro delle disposizioni sul federalismo fiscale, tale riduzione debba ritenersi comunque operante.
Il problema della applicabilità della ulteriore riduzione dello 0,4% delle aliquote IRPEF previste per il 2001 è stato generato, tra l'altro, dalla previsione recata dall'articolo 2, comma 9, della finanziaria 2001, il quale dispone che "le modifiche apportate... in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche (concernenti anche aliquote e scaglioni di cui all'articolo 11, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR-) valgono ai fini della restituzione del drenaggio fiscale".
L'esplicito riferimento al drenaggio fiscale, secondo alcuni contribuenti, potrebbe far ritenere che la riduzione delle aliquote disposta dalla legge finanziaria per il 2001 persegua una finalità sua propria e non possa assorbire la riduzione di aliquota disposta dal d.lgs. 56 del 2000 al diverso fine di compensare l'aumento delle aliquote di compartecipazione regionale all'IRPEF.
In merito alla problematica in esame si formulano le seguenti osservazioni.
La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2001)", come evidenziato nella relazione illustrativa del provvedimento ha perseguito, tra l'altro, l'obiettivo di attenuare il carico fiscale aumentando il reddito disponibile per le famiglie.
Nell'ambito di tale obiettivo programmatico ha previsto l'aggiornamento in aumento delle previsioni di entrata per gli anni 2001/2003 e la conseguente riduzione del prelievo fiscale su famiglie e imprese, al fine di ridurre la pressione fiscale nei limiti indicato dal DPEF.
La manovra è stata predisposta in attuazione del federalismo amministrativo che, in base alla legge n. 59 del 1997, ha ridisegnato la distribuzione delle competenze tra Stato ed enti locali. Ed infatti, nella relazione al disegno di legge concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003 è stata evidenziata una riduzione degli stanziamenti relativi alle funzioni residuate alla competenza statale con contestuale passaggio delle risorse finanziarie ai fondi delle regioni e delle autonomie locali.
Anche la manovra correttiva di bilancio attuata con la legge finanziaria 2001 non prescinde dal contesto istituzionale del federalismo fiscale. Negli atti preparatori della legge finanziaria è riconosciuto, infatti, esplicitamente, che le regioni e gli enti locali sono coinvolti nel perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati per il triennio 2001 e 2003, confermando la stretta connessione tra i valori dei saldi della finanza decentrata e gli impegni derivanti dall'adesione dell'Italia al patto di stabilità e crescita stabilito in sede in comunitaria.
Nella manovra di alleggerimento della pressione fiscale gravante sulle famiglie, attuata con la legge finanziaria 2001 nell'ambito dei richiamati obiettivi finanziari indicati nel documento di programmazione economica, ha trovato attuazione anche il principio dettato dall'articolo 10 della legge n. 133 del 1999, (legge delega all'emanazione del citato decreto legislativo n. 56 del 2000) di non aumentare il gettito complessivo dell'IRPEF, compensando l'aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale all'IRPEF con una riduzione delle aliquote erariali.
Dal quadro sinottico delle aliquote IRPEF vigenti e di quelle proposte, presente nella relazione tecnica alla legge finanziaria per il 2001, risulta, peraltro, evidente che le aliquote vigenti sono indicate al netto della decurtazione dello 0,4%, disposta dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000.
La legge finanziaria 2001, completata dalle disposizioni del Decreto - legge 30 settembre 2000, n. 268 (convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2000, n. 354), in definitiva, è andata oltre l'obiettivo di compensare l'innalzamento delle addizionali regionali con una riduzione delle aliquote erariali in quanto ha introdotto misure fiscali volte ad aumentare il reddito disponibile delle persone fisiche. E' stata, infatti ampliata la fascia di reddito compresa nel primo scaglione (elevato da 15 a 20 milioni), sono state incrementate le detrazioni previste per i redditi di lavoro dipendente, per i figli ed i familiari a carico, è stata prevista la deduzione dell'intero valore catastale della casa di abitazione, è stato attenuato l'impatto degli oneri relativi ai canoni di locazione per le famiglie che non possiedano una abitazione di proprietà, è stata prevista la proroga delle misure agevolative per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui, allo stesso tempo, si è ampliato l'ambito di applicazione inserendovi nuove tipologie di interventi, ed, infine, sono state ridotte le aliquote d'imposta relative ai vari scaglioni di reddito di una percentuale superiore allo 0,4% indicato dal decreto legislativo n. 56 del 2000 fino a lire 20.000.000 18% (in precedenza 18,5% fino a 15 milioni e 25,5% da 15 a 20 milioni); oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 24% (in precedenza 25,5%); oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000 32% (in precedenza 33,5); oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000 39% (in precedenza 39,5%); oltre lire 135.000.000 45%. (in precedenza 45,5%)).
Le misure introdotte in materia di IRPEF, considerate nel loro complesso, hanno ampiamente attuato la compensazione del maggior onere fiscale imposto a livello regionale consentendo nel contempo, come indicato nella legge finanziaria, anche di attuare la restituzione del drenaggio fiscale.
La esplicita indicazione che le modifiche apportate in materia di IRPEF valessero ai fini della restituzione del drenaggio fiscale si è resa necessaria non per delimitare in modo esclusivo le finalità del provvedimento ma per evitare che si attivasse il meccanismo previsto dall'articolo 2, comma 3 del decreto legge n. 69 del 1989 (convertito dalla legge n. 154 del 1989) per far recuperare ai contribuenti il maggior prelievo fiscale subito per effetto dell'inflazione (emanazione del DPCM).
Sulla base delle considerazioni esposte si deve ritenere che la norma recata della finanziaria, successiva rispetto alla previsione del decreto legislativo n. 56, avendo attuato una riduzione della pressione fiscale di misura più ampia rispetto a quella prevista a fini perequativi dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 56, abbia implicitamente abrogato quest'ultima disposizione.
Peraltro la rilevanza assorbente delle disposizioni recate dalla legge finanziaria 2001 trova conferma nel disposto dell'articolo 18, comma 5, della legge n. 825 del 1971 concernente disposizioni per la riforma tributaria, il quale dispone che a partire dal quinto anno di attuazione dei tributi istituiti con la medesima legge, le variazioni delle aliquote, delle quote esenti e delle altre detrazioni fisse debbono essere stabilite con legge ordinaria da approvarsi contestualmente alla legge di bilancio.
Ciò in quanto la determinazione delle aliquote di imposta implica valutazioni di natura macroeconomica che devono essere effettuate nell'ambito della programmazione economica e finanziaria coerente con le previsioni di bilancio.

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