Art. 73 D.P.R. 26/10/1972 n. 633. Liquidazione IVA di gruppo
Risoluzione Agenzia Entrate n. 22 del 21.02.2005
In merito alla risoluzione n. 347 del 6 novembre 2002, in cui si è affermato che le società residenti all'estero non possono accedere alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo prevista dall'art. 73 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, si ritiene opportuno formulare le seguenti considerazioni.
Osservato in via preliminare che il Trattato sull'Unione europea prevede il fondamentale principio di libera prestazione di servizi (art. 49), in base al quale è vietata ogni restrizione nei confronti di cittadini della Comunità non residenti nel Paese del destinatario della prestazione, occorre precisare che il D.M. 13 dicembre 1979, disciplinante il regime speciale dell'IVA di gruppo, all'art. 2 (rubricato "società controllate") contiene un elenco tassativo di tipi societari che possono accedere a tale regime, comprendente le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata.
Il regime dell'IVA di gruppo, quindi, è utilizzabile esclusivamente dalle società riconducibili a una delle tipologie di società di capitali previste dal diritto interno, alle quali deve appartenere anche la capogruppo; infatti, come precisato con la circolare del 28 febbraio 1986 n. 16, l'art. 2, secondo comma, del D.M. 13 dicembre 1979 prevede che le società controllate (società di capitali) possono assumere la veste di società controllanti di altre società, lasciando chiaramente intendere che entrambe debbono assumere la veste di società di capitali.
L'art. 2 del citato Decreto Ministeriale aggiunge inoltre che le azioni o quote delle società controllate aventi diritto di voto devono essere possedute dalla società controllante o da altra società da quest'ultima controllata per una quota superiore al 50% del loro capitale fino dall'inizio dell'anno solare precedente.
Tanto premesso, è necessario rilevare che in ambito comunitario è da tempo in atto un processo di armonizzazione del diritto societario, non esclusivamente circoscritto al settore tributario.
In via esemplificativa, basti citare il Regolamento del 8 ottobre 2001 n. 2157, relativo allo Statuto della Società europea, il quale prevede che le società per azioni e le società a responsabilità limitata, soggette alla legge di Stati membri diversi, possono costituire una Società europea o una Società europea holding (art. 2, par. 1 e 2 del regolamento).
Alla luce di quanto precede, è quindi opportuno addivenire ad una interpretazione evolutiva delle norme disciplinanti l'istituto dell'IVA di gruppo, al fine di estenderne l'applicazione alle società residenti in altri Stati comunitari.
Considerata peraltro la ratio dell'art. 2 del D.M. del 13 dicembre 1979, volta a limitare il beneficio alle sole società di capitali, l'applicazione del regime relativo all'IVA di gruppo deve potersi estendere a tutte la società di capitali, ivi comprese quelle residenti in Paesi comunitari che, alla stregua delle statuizioni vigenti nello Stato di residenza, assumono forme giuridiche equipollenti alle società di capitali di diritto italiano.
Tale valutazione di equipollenza o pari rilevanza giuridica dovrà essere effettuata caso per caso, alla luce di un esame comparativo della normativa vigente nello Stato di residenza della singola società comunitaria con quella delle società di capitali richiamate nel citato D.M. 13 dicembre 1979.
Resta inteso che, per potere utilizzare la procedura relativa all'IVA di gruppo, la società non residente dovrà far valere non soltanto la predetta equipollenza giuridica, ma anche la ricorrenza degli altri presupposti richiesti dalla norma, compreso il requisito temporale e quello relativo al possesso delle azioni o quote.
Ai fini della partecipazione alla procedura dell'IVA di gruppo e, quindi, del concreto esercizio dei diritti previsti dal D.M. del 13 dicembre 1979, si richiede altresì che i soggetti societari non residenti si siano identificati ai fini IVA in Italia. Tale condizione può essere soddisfatta tramite l'esistenza di una stabile organizzazione ovvero con la nomina di un rappresentante fiscale o mediante l'identificazione diretta ai sensi dell'art. 35 ter del D.P.R. 1972 n. 633.
In conclusione, al fine di evitare ogni profilo di incompatibilità della disciplina dell'IVA di gruppo con il diritto comunitario, si ritiene che le considerazioni svolte nella risoluzione n. 347 del 6 novembre 2002 debbano essere rettificate nei termini come sopra specificati.
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