Esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA periodica per le Università statali
Risoluzione Agenzia Entrate n. 220 del 28.12.2001
Con nota prot. n. 2001/44640 del 24 maggio 2001 la Direzione Regionale della ..... ha chiesto di conoscere se anche le Università pubbliche siano esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica IVA, previsto dall'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.
Il quesito riguarda, in particolare, l'ipotesi in cui un'Università pubblica compia operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che, pur essendo compatibili con l'attività istituzionale, siano tuttavia basate su autonomi accordi di diritto privato, quali, ad esempio, le attività di ricerca e consulenza a favore di terzi.
Al riguardo si osserva che l'articolo 1, comma 2 del citato D.P.R. n. 100 del 1998, nel prevedere l'esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA periodica non fa alcun riferimento all'attività esercitata, ma individua solo i destinatari.
La richiamata disposizione normativa privilegia, quindi, un criterio formale e soggettivo di individuazione dei contribuenti esonerati, senza attribuire rilevanza alla natura ed al contenuto delle attività esercitate.
Dell'esonero in commento godono, tra gli altri, "i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ".
Con la circolare n. 37/E del 2 maggio 1994 è stato chiarito che le Università statali, in quanto enti pubblici autonomi che esercitano in proprio funzioni dello Stato, sono destinatarie della disposizione recata dal comma 2, lett. a) dell'articolo 88 richiamato, limitatamente alle funzioni statali esercitate.
Inoltre, la circolare n. 92/E del 26 aprile 1999, punto 2.12 e le istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA periodica, punto 2, approvate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 150262 del 31 gennaio 2001, ribadiscono che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA periodica i soggetti indicati nell'articolo 88 del D.P.R. n. 917 del 1986.
Per quanto sopra considerato si conferma che le Università statali non sono tenute a presentare la dichiarazione IVA periodica, fermi restando gli ulteriori obblighi di liquidazione e di versamento, previsti dall'articolo 1 del D.P.R. n. 100 del 1998.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi