Risoluzione Agenzia Entrate n. 220 del 30.05.2008

Istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - CAAF ALFA e BETA S.r.l. - Erogazioni liberali in favore dei comitati elettorali (art. 15, comma 1-bis) del DPR n. 917 del 1986)
Risoluzione Agenzia Entrate n. 220 del 30.05.2008

ESPOSIZIONE DEL QUESITO
Il CAAF istante, nell'ambito della propria attività di assistenza fiscale ai contribuenti, rappresenta che, in occasione delle elezioni politiche e amministrative, vengono normalmente costituiti, comitati elettorali, liste e mandatari.
L'interpellante chiede di conoscere se le erogazioni liberali effettuate nei confronti dei suddetti soggetti elettorali possano beneficiare della detrazione fiscale del 19 per cento.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il CAAF ritiene che le erogazioni liberali in parola possano fruire della detrazione prevista dall'art. 15, comma 1-bis), del DPR n. 917 del 1986, poiché trattasi di soggetti che perseguono finalità istituzionali di carattere politico, e, come tali, pienamente assimilabili a partiti e movimenti politici ai sensi dell'art. 49 della Costituzione e dell'art. 111 (rectius art. 148) del DPR n. 917 del 1986.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 15, comma 1-bis), del TUIR, riconosce ai contribuenti che intendono contribuire al finanziamento dei partiti e movimenti politici, una detrazione, ai fini IRPEF, per un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuate, mediante versamento bancario o postale, a favore di detti organismi politici, comprese tra un importo minimo di 51,65 euro e un importo massimo di 103.291,38 euro.
Questa Direzione Centrale, con la risoluzione n. 15/E del 15 febbraio 2005, ha chiarito che, per usufruire della detrazione dall'imposta lorda di una quota pari al 19 per cento delle erogazioni liberali in oggetto, è necessario che le stesse siano destinate a partiti e movimenti politici che abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica nel periodo d'imposta di riferimento.
Si rammenta che, in base all'art. 2 della legge del 2 gennaio 1997 n. 2, avevano diritto al riparto del fondo del 4 per mille i partiti ed i movimenti politici che al 31 ottobre di ciascun anno avevano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica.
Tenuto conto dell'abrogazione di quest'ultima disposizione, la scrivente, con la richiamata risoluzione n. 15/E, ha indicato come soggetti politici cui ricollegare la detrazione di cui all'art. 15, comma 1-bis) del Tuir, i partiti o movimenti politici che siano presenti, con almeno un parlamentare, presso la Camera dei Deputati o il Senato della Repubblica.
Tale criterio di individuazione, infatti, è apparso coerente con il contesto normativo di cui alla legge n. 2 del 1997 e con la finalità di favorire i partiti e movimenti politici rappresentativi a livello nazionale.
Per quanto riguarda la fattispecie rappresentata dal CAAF, si rileva che, in generale, i comitati elettorali, liste e mandatari, non sono in grado di esprimere una loro autonoma rappresentanza in Parlamento, tanto più quando si tratta di soggetti che vengono costituiti in vista delle sole elezioni amministrative.
Tali organismi, molto spesso di limitata durata temporale, costituiscono infatti lo strumento attraverso il quale si persegue lo scopo di promuovere l'elezione di candidati, espressi dai partiti o dalle liste civiche, nei confronti dei cittadini elettori.
In considerazione del fatto che gli organismi in esame non dispongono di rappresentanti in Parlamento, la scrivente, ritiene che, contrariamente a quanto opinato dal CAAF istante, la detrazione d'imposta, prevista dall'art. 15, comma 1-bis), del TUIR, non possa essere riconosciuta per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di Comitati Elettorali, Liste o Mandatari e, più in generale, dei soggetti non riconducibili ai partiti o ai movimenti politici, individuati secondo il criterio di cui alla richiamata risoluzione n. 15/E del 2005.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

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