Individuazione dell'aliquota applicabile al prodotto denominato ''cagliata''
Risoluzione Agenzia Entrate n. 221 del 05.12.2003
Si fa riferimento alla nota sopra citata con la quale codesta Direzione Regionale ha richiesto il parere della scrivente riguardo l'aliquota Iva applicabile sulle cessioni di prodotto denominato "cagliata".
In particolare, è stato chiesto se la "cagliata" possa essere considerata "formaggio", rientrante nella previsione di cui alla Tabella A, parte II, n. 4, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetto ad aliquota del 4 per cento ovvero "latte cagliato", rientrante, invece, nella voce di cui alla Tabella A, parte III, n. 11, allegata allo stesso decreto, e, come tale, assoggettato all'aliquota del 10 per cento.
Sulla problematica in questione si è ritenuto di richiedere il parere dell'Agenzia delle Dogane, la quale con la nota n. 4333 del 24 maggio 2002 ha precisato che, per la sua composizione, le caratteristiche organolettiche, l'aspetto e la consistenza, "tale prodotto è assimilabile ad un formaggio fresco che può essere consumato direttamente oppure sottoposto ad una successiva lavorazione per ottenere formaggi freschi a pasta filata o formaggi stagionati".
Nella stessa nota l'Agenzia delle Dogane stabilisce che la "cagliata" è da classificare tra i "formaggi freschi" della sottovoce doganale 0406.10.
Pertanto, sulla base di tale qualificazione merceologica effettuata dall'Agenzia delle Dogane, la scrivente ritiene che il prodotto denominato "cagliata" sia da inquadrarsi tra i "formaggi" di cui al n. 4) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e che sulle relative cessioni, conseguentemente, si applichi l'aliquota Iva ridotta del 4 per cento.
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