Procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo. Richiesta di compensazione. Interpello n.... 2002 - articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 - XY S.P.A. Istanza prot. n. 954-1244/2002 del 10 gennaio 2002; data di ricezione della documentazione aggiuntiva 11 marzo 2002
Risoluzione Agenzia Entrate n. 221 del 09.07.2002
Con istanza d'interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'articolo 73, comma 3, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società istante XY Spa, controllata dalla Y Spa, fa parte del gruppo YY, il quale a partire dal 1 gennaio 2002 intende adottare, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del DPR n. 633 del 1972, la procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo.
La società istante, con esercizio 2001 chiuso al 31 dicembre 2001 dal quale emergerebbe un credito IVA di circa due miliardi di lire, chiede di conoscere le modalità di gestione di tale credito nella fase di accesso alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene che il credito di due miliardi di lire possa essere gestito nella fase di costituzione dell'IVA di gruppo nel seguente modo:
- destinando un miliardo di lire "per compensare orizzontalmente imposte e contributi da pagare nel 2002 da parte della controllata";
- il restante credito (1 miliardo di lire) verrebbe trasferito alla capogruppo secondo le modalità previste dall'articolo 73, comma 3, del DPR n. 633 del 1972.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
A norma dell'articolo 73, ultimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e del D.M. 13 dicembre 1979, le dichiarazioni annuali delle società controllate possono essere presentate dalla controllante e i versamenti dell'IVA possono essere effettuati da quest'ultima per l'ammontare complessivamente dovuto dalla società controllante e dalle società controllate, al netto delle eccedenze detraibili.
A tal fine le società controllate, in luogo dei versamenti o del computo in detrazione dei crediti d'imposta, trasferiscono ogni mese o trimestre, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 13 dicembre 1979, le proprie risultanze periodiche alla società controllante entro il termine stabilito per la liquidazione dell'imposta; la società controllante, a sua volta, esegue la liquidazione periodica del gruppo compensando i debiti IVA di alcune società con i crediti IVA di altre società (risoluzione 6 febbraio 2001, n. 16).
Giova ricordare che la tempestiva presentazione del modello IVA 26, stabilita dall'articolo 3 del decreto ministeriale 13 dicembre 1979, da parte della società controllante, sottoscritta anche dai rappresentanti delle società controllate, costituisce una delle condizioni cui è subordinata la facoltà di avvalersi della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo e di compensare internamente al gruppo i debiti e i crediti IVA (risoluzione 21 aprile 1997, n. 69).
Per avvalersi della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, inoltre, la società controllante deve possedere le azioni o le quote della società controllata per oltre la metà fin dall'inizio dell'anno solare precedente.
Va precisato che ciascuna società del gruppo avendo la facoltà, e non l'obbligo, di partecipare alla procedura di cui al citato articolo 73, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, valuterà l'opportunità e la convenienza se esercitare la prescritta opzione prima di trasferire alla controllante i saldi risultanti dalle proprie liquidazioni periodiche ovvero se avvalersi di più proficue alternative.
La società istante intenderebbe compensare, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, una parte della propria IVA a credito con imposte e contributi dovuti nel 2002 dalla stessa società, mentre la restante parte trasferirla alla capogruppo ai fini della liquidazione dell'IVA di gruppo ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del DPR n. 633 del 1972.
Al riguardo, la scrivente ritiene che la soluzione prospettata dall'istante non sia ammissibile alla luce delle disposizioni normative richiamate.
In particolare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 13 dicembre 1979, a margine delle liquidazioni periodiche eseguite da ciascuna delle società controllate nell'apposita sezione del registro IVA tenuto ai sensi dell'articolo 23 o 24 del DPR n. 633 del 1972 deve essere apposta la seguente annotazione "il saldo è trasferito alla società controllante", la quale, entro il termine di liquidazione dell'imposta, deve riportare le risultanze delle liquidazioni periodiche (saldi attivi o passivi) di tutte le società partecipanti alla procedura dell'IVA di gruppo in un apposito registro riassuntivo tenuto a norma dell'articolo 39 del DPR n. 633 del 1972, calcolare l'eventuale imposta complessivamente dovuta ed eseguire il relativo versamento. "Se dal calcolo risulta una differenza a credito, il relativo importo è computato in detrazione nel mese o nel trimestre successivo a cura e sotto la responsabilità esclusiva della società controllante, salva l'applicabilità dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633". Inoltre, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale della società capogruppo può essere rimborsata o computata in detrazione nell'anno successivo solo da quest'ultima ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 13 dicembre 1979.
La società istante, dunque, dal momento in cui aderisce alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, perde totalmente la disponibilità del proprio saldo attivo dovendo trasferire l'intero credito IVA alla società controllante; ne consegue l'impossibilità per l'interpellante di compensare tale credito con gli altri tributi o contributi dalla stessa dovuti.
Giova, inoltre, ricordare che, a norma dell'articolo 6 del decreto ministeriale 13 dicembre 1979, l'eccedenza di credito risultante dalle dichiarazioni annuali IVA della società controllante o delle società controllate può essere compensata in tutto o in parte con le somme dovute a titolo di IVA dalle altre società partecipanti alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo prestando le garanzie di cui all'articolo 38-bis del DPR n. 633 del 1972. In tal modo si estinguono all'interno del gruppo le situazioni creditorie in capo ad alcune società con quelle debitorie in capo ad altre.
Peraltro, l'articolo 8 del DPR 14 ottobre 1999, n. 542, esclude la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei debiti e crediti emergenti dalla liquidazione delle singole società partecipanti alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo e trasferiti dalle medesime alla società controllante. Di converso, la stessa norma consente a quest'ultima di effettuare la compensazione tra i debiti e i crediti risultanti dal prospetto riepilogativo annuale della dichiarazione del gruppo presentata dalla medesima controllante.
La società capogruppo, infatti, rimane il solo soggetto legittimato ad effettuare la compensazione ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, dell'eccedenza di credito del gruppo; mentre, è da escludere, ai sensi della normativa richiamata, la richiesta compensazione orizzontale in capo all'istante società controllata.
Quest'ultima, dunque, qualora intenda optare per la procedura di cui all'articolo 73, ultimo comma, del DPR n. 633 del 1972 deve trasferire interamente il proprio credito IVA alla società capogruppo.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale .........., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.
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