Trattamento fiscale delle operazioni di cartolarizzazione. Ritenute sugli interessi corrisposti su depositi e conti correnti bancari della SPV
Risoluzione Agenzia Entrate n. 222 del 05.12.2003
Con nota del 5 agosto 2003, l'ABI - Associazione Bancaria Italiana - ha posto all'attenzione della scrivente un quesito concernente le ritenute subite dalla società veicolo, Special purpose vehicle (SPV), sugli interessi corrisposti su depositi e conti correnti bancari sui quali confluiscono, temporaneamente, le disponibilità finanziarie detenute dal patrimonio separato ed in attesa di essere utilizzate nel quadro delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti.
Infatti, l'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, al comma 2, prevede l'applicazione, da parte delle banche, di una ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e depositi bancari.
In particolare, il comma 4 del citato articolo 26 stabilisce che le predette ritenute sono applicate, a titolo di acconto, nei confronti dei seguenti soggetti:
- imprenditori individuali, se i depositi e i conti correnti da cui gli interessi derivano sono relativi all'impresa, ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
- società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR;
- società ed enti commerciali di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 87 del TUIR;
- stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti non residenti.
Le stesse ritenute sono invece applicate, a titolo di imposta, nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso.
Per una corretta applicazione della predetta disciplina alla fattispecie in esame, occorre avere riguardo alle peculiarità delle operazioni di cartolarizzazione di crediti, già evidenziate dalla scrivente nella circolare n. 8/E del 6 febbraio 2003.
Nel modello accolto dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, la cartolarizzazione si realizza attraverso la cessione di crediti da parte del creditore cedente ad altro soggetto (società veicolo), appositamente costituito e avente per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti (cfr. art. 3, comma 1, della legge n. 130 del 1999). La società veicolo, a sua volta, provvede all'emissione dei titoli destinati alla circolazione per finanziare l'acquisto dei crediti dal cedente (c.d. originator) e, successivamente, al recupero dei crediti acquistati e al rimborso dei titoli emessi.
In particolare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 130 del 1999, i crediti che sono oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato ad ogni effetto, rispetto a quello della SPV e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione. Trattasi di un patrimonio a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione (cfr. art. 1, comma 1, lettera b, della legge n. 130 del 1999).
Il flusso di liquidità che l'incasso dei crediti è in grado di generare è dunque funzionale in via esclusiva - insieme alle garanzie collaterali che assistono l'operazione - al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti ed al pagamento dei costi dell'operazione.
In considerazione delle caratteristiche sovraesposte delle operazioni di cartolarizzazione, nella circolare n. 8/E del 2003 si è precisato come la società veicolo, permanendo il vincolo di destinazione del patrimonio separato, non risulti essere destinataria di alcun provento o interesse proprio che possa assumere rilevanza, dal punto di vista fiscale, nei singoli periodi di imposta nei quali si svolge ciascuna operazione.
Tra i flussi attivi del patrimonio separato sono certamente compresi i proventi derivanti dall'investimento temporaneo della liquidità, quindi anche gli interessi corrisposti su depositi e conti correnti bancari sui quali confluiscono, temporaneamente, le disponibilità finanziarie detenute dal patrimonio separato in attesa di essere utilizzate nel quadro delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti.
Ciononostante, non può escludersi l'applicazione delle ritenute alla fonte, di cui all'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973, su detti proventi, non essendo gli stessi compresi fra quelli non soggetti a ritenuta, espressamente contemplati dal comma 2 dello stesso articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973. D'altra parte, nell'ambito della disciplina delle operazioni di cartolarizzazione, non è prevista alcuna specifica norma di disapplicazione delle predette ritenute, in considerazione della specificità del patrimonio separato.
Per quanto riguarda le modalità di applicazione delle ritenute in parola al caso di specie, assume rilievo la circostanza per cui la società veicolo mantiene la qualifica di parte giuridicamente rilevante nel rapporto di deposito. Infatti, ai sensi del comma 4 dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973, come sopra precisato, la ritenuta alla fonte è a titolo d'acconto o a titolo d'imposta a seconda della natura del soggetto nei confronti del quale è applicata. Nella fattispecie in esame, destinataria delle ritenute rimane la società veicolo, in quanto la peculiare attività da quest'ultima svolta in via esclusiva - ovvero la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti - non esclude la configurabilità della stessa quale soggetto IRPEG, ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera a), del TUIR, richiamato dal comma 4 dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973. Pertanto le ritenute applicate nei confronti della società veicolo sono, a norma di legge, ritenute a titolo di acconto.
Conseguentemente occorre verificare la disciplina applicabile, in ordine allo scomputo delle ritenute. Al riguardo l'articolo 93 del TUIR dispone che "le ritenute di cui al primo e secondo comma dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 applicabili a titolo d'acconto, si scomputano nel periodo d'imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo ancorché non siano stati percepiti e assoggettati a ritenuta".
Come precisato nella citata circolare n. 8/E del 2003, gli interessi e gli altri proventi su conti correnti e depositi della SPV, benché maturati su conti e depositi formalmente intestati alla società veicolo, rientrano nel flusso di liquidità finalizzato in via esclusiva al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti ed al pagamento dei costi dell'operazione. Quindi, al pari degli altri risultati economici derivanti dalla gestione del patrimonio cartolarizzato, anche i proventi in parola, derivanti dall'investimento temporaneo della liquidità, non entrano nella disponibilità della società veicolo e non concorrono a formare il reddito di quest'ultima.
Pertanto, fintantoché permane il vincolo di destinazione del patrimonio separato non si verifica la condizione richiesta dal citato articolo 93 del TUIR per l'individuazione del periodo d'imposta nel quale poter effettuare lo scomputo delle ritenute. Soltanto al termine dell'operazione di cartolarizzazione, ovvero nel momento in cui viene meno il vincolo di destinazione sui patrimoni segregati, gli interessi e altri proventi corrisposti su depositi e conti correnti bancari su cui è stata applicata la ritenuta alla fonte a norma di legge, acquisiscono rilievo in capo alla società veicolo, al fine di consentire alla medesima lo scomputo delle ritenute dalla propria situazione tributaria.
Infatti, come chiarito nella citata circolare n. 8/E del 2003, soltanto a scadenza di ciascuna operazione di cartolarizzazione, soddisfatti tutti i creditori del patrimonio separato, maturano, nel caso di specie, le circostanze di certezza nell'an e di determinabilità del quantum prescritte dall'articolo 75 del TUIR, affinché un dato componente possa concorrere a formare il reddito imponibile.
In conclusione, le ritenute subite ai sensi del secondo comma dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 possono essere scomputate nel periodo d'imposta nel quale gli interessi derivanti da conti correnti bancari cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo della società veicolo.
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