Risoluzione Agenzia Entrate n. 222 del 09.07.2002

Corrispettivi per il servizio di depurazione delle acque reflue incassati ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Trattamento fiscale
Risoluzione Agenzia Entrate n. 222 del 09.07.2002

Con la nota sopra indicata XX S.p.A. (di seguito "azienda") ci ha richiesto chiarimenti in merito al trattamento da riservare, ai fini dell'applicazione dell'Iva e delle imposte dirette, ai corrispettivi incassati, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per il servizio di fognatura e depurazione in situazioni locali di impianti di depurazione carenti ovvero inattivi.

Quesito
Si richiede, in particolare, di precisare se, nelle circostanze citate, in mancanza di una controprestazione a carico dell'azienda, tali corrispettivi siano da considerare fuori del campo di applicazione dell'Iva. Per quanto concerne l'imposizione diretta, la destinazione vincolata dei fondi incassati fa sorgere dubbi, in merito alla loro qualificazione contabile, all'azienda istante, la quale ipotizza la possibilità di assimilarli ai contributi in conto impianti.

Interpretazione
In via preliminare, si ritiene opportuno far riferimento alle istruzioni fornite con la circolare n. 177 del 5 ottobre 2000 in materia di canoni relativi alla raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque.
In tale documento di prassi si è precisato che, con decorrenza 1 gennaio 1999, con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 28, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la tariffa per i servizi di fognatura e depurazione non ha più natura tributaria, ma assume quella di corrispettivo.
Il comma 30 del citato articolo 31 della legge n. 448 del 1998 ha, inoltre, modificato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, includendo l'attività di erogazione di servizi di fognatura e depurazione fra le attività commerciali di cui all'articolo 4, quinto comma dello stesso decreto.
In tal modo, a partire dal 1 gennaio 1999, sussistendo sia il presupposto soggettivo sia quello oggettivo, i corrispettivi versati per i servizi di fognatura e di depurazione sono stati fatti rientrare nel campo di applicazione dell'Iva.
In tale contesto, l'azienda istante ha sollevato dubbi sull'ipotesi regolata dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 36 del 1994, il quale stabilisce che "la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi".
Nel prosieguo della norma è previsto, altresì, che "i relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione".
Al riguardo, l'azienda istante esprime l'opinione che, in tale ipotesi, in cui il servizio di depurazione non è effettuato, l'incasso della relativa quota di tariffa non è assoggettabile ad Iva per mancanza del presupposto oggettivo.
Altresì, ne deriverebbe, sempre secondo l'azienda istante, che la medesima non costituirebbe ricavo imponibile ai sensi dell'articolo 53 del Tuir, in quanto non sarebbero introiti correlati a costi d'esercizio bensì somme a destinazione vincolata assimilabili dal punto di vista reddituale ai contributi in conto impianti, di cui all'articolo 55, comma 3, lettera b) del Tuir.
Si ritiene che sulle questioni sollevate le posizioni espresse dall'azienda istante non siano condivisibili per le considerazioni qui di seguito illustrate.
Preliminarmente è da rilevare che la legge n. 36 del 1994 definisce i criteri per l'organizzazione delle strutture per la gestione delle acque, considerando in modo integrato l'intero ciclo dell'acqua, dall'approvvigionamento alla depurazione, e prevedendo, quindi, l'affidamento del servizio idrico integrato ad un unico gestore nel quadro di ogni ambito territoriale.
Nelle zone in cui gli enti locali non hanno provveduto, ai sensi degli articoli 8 e 9 della stessa legge n. 36 del 1994, alla riorganizzazione dei servizi in questione in ambiti territoriali ottimali, i medesimi possono continuare ad essere gestiti separatamente da soggetti diversi.
Si è, qui, in presenza di una disciplina transitoria, in attesa di una più compiuta attuazione degli ambiti territoriali, da realizzare anche con la concessione a terzi della gestione del servizio idrico integrato, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 36 del 1994, e del relativo decreto di attuazione del Ministro dell'Ambiente del 22 novembre 2001.
In questo contesto la tariffa del servizio idrico e la tariffa del servizio di fognatura e depurazione costituiscono le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità generali che ispirano la normativa del settore.
In particolare, la tariffa del servizio di fognatura e depurazione, come chiarito con la circolare n. 177 del 2000, è posta a carico dei soggetti che godono di un allaccio alla pubblica fognatura, allaccio "effettuato con un complesso di canalizzazioni finalizzate a raccogliere e ad allontanare dagli insediamenti civili e/o produttivi le acque superficiali e quelle reflue provenienti dalle attività umane".
Al riguardo, sono da considerare le peculiari caratteristiche dei servizi in commento da parte dell'ente erogatore; è da rilevare, infatti, che il servizio di fognatura è erogato direttamente all'utente, che ha un interesse diretto alla raccolta e all'allontanamento delle acque reflue prodotte.
Il servizio di depurazione delle stesse acque, invece, è un servizio reso alla collettività nel suo complesso e non al singolo utente, il quale non ha un interesse personale a che le acque reflue da lui prodotte siano sottoposte alla fase di depurazione, bensì, quale membro della collettività alla quale appartiene, compartecipa alla formazione dell'interesse generale per un ambiente preservato da ogni forma di inquinamento.
La normativa sopra citata stabilisce che gli oneri sostenuti per l'effettuazione della fase di depurazione sono posti a carico dei soggetti produttori delle acque reflue da depurare e portano alla determinazione di una quota di tariffa basata sulla quantità delle acque reflue scaricate e, per le utenze industriali, sulla qualità e la quantità delle medesime.
In tal modo inquadrata la questione, si ritiene che la quota di tariffa incassata per il servizio di depurazione, seppur determinata separatamente da quella relativa al servizio di fognatura, è da considerarsi parte integrante della "tariffa del servizio di fognatura e depurazione" di cui all'articolo 14 della legge n. 36 del 1994.
Inoltre, la stessa quota di tariffa costituisce un onere che la legge pone a carico dei soggetti produttori delle acque reflue al fine di mettere in condizione gli enti erogatori del servizio di provvedere al disinquinamento delle acque medesime, perseguendo in tal modo una finalità di carattere generale il cui costo è addebitato ai soggetti ritenuti responsabili dell'inquinamento stesso.
La quota di tariffa in questione, pertanto, partecipa alla formazione del corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione, non influendo, al riguardo, la circostanza che l'ente erogatore del servizio, sia nel caso che gestisca il servizio idrico integrato, sia che eserciti solo l'attività di depurazione, provveda o meno in concreto alla effettiva realizzazione della depurazione medesima.
Sulla base delle suesposte considerazioni, si può, quindi, affermare che, anche nell'ipotesi in questione, ai fini dell'imposizione Iva, la controprestazione a carico dell'ente erogante consiste nel servizio di fognatura (ovvero nella raccolta e allontanamento delle acque reflue) ed i corrispettivi incassati per la depurazione sono da assoggettare ad Iva ad aliquota ridotta del 10 per cento ai sensi del n. 127-sexiesdecies) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Infine, per quanto concerne l'imposizione diretta, le quote di tariffa per il servizio di depurazione, stante la loro natura di corrispettivi, costituiscono ricavi che concorrono, ex articolo 53 del Tuir, alla formazione del reddito d'impresa, non rilevando il vincolo di destinazione che l'articolo 14 della legge n. 36 del 1994 stabilisce per i proventi in questione.

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