Interpello 954-272/2002 - art. 11, legge 27/07/2000, n. 212. XY SPA - Istanza prot. n. 129311 del 28/06/2002
Risoluzione Agenzia Entrate n. 223 del 09.07.2002
Con istanza presentata alla competente Direzione Regionale delle Entrate in data 24/05/2002 e successivamente trasmessa alla scrivente, la società in oggetto indicata ha chiesto chiarimenti circa la corretta interpretazione delle norme di cui agli articoli 4 comma 1, e 3 comma 11 della legge n. 448/2001 (legge finanziaria per il 2002) in relazione ad una operazione di conferimento d'azienda intervenuta nel corso dell'anno 2001.
Descrizione della fattispecie
In data 1 Ottobre 2001, è stato stipulato un atto di conferimento d'azienda tra " ZH SpA (società controllante e soggetto conferente) e "XY SpA" (società controllata e soggetto conferitario).
In virtù di tale atto, detta ultima società ha deliberato un aumento di capitale sociale da lire 151.671.000.000 a lire 160.000.000.000 - mediante emissione di 8.329.000 azioni da L.1000 cadauna con sovrapprezzo complessivo di L. 1.028.278.386.197 - da collocarsi in contropartita al conferimento, effettuato dall'unico socio conferente (K SpA), del proprio ramo d'azienda avente per oggetto beni immobili non strumentali con i relativi contratti, il personale dipendente che cura la gestione del patrimonio immobiliare stesso, il personale addetto all'attività di portierato dei suddetti immobili con i relativi contratti di lavoro ed il corrispondente trattamento di fine rapporto, nonché i rapporti giuridici e le attività e passività connessi al ramo d'azienda stesso.
Il ramo d'azienda è stato conferito in regime di neutralità fiscale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 358/97. Detto ramo era caratterizzato dalla presenza di immobili dichiarati di importante interesse ai sensi della legge 20/06/1909 n. 364 e della legge 1/06/1939 n. 1089, conferiti a valore di mercato, e da altri immobili non strumentali, conferiti a valore di libro.
Inoltre, il parco immobiliare trasferito era già stato oggetto, in capo alla conferente, di rivalutazione in sospensione d'imposta ai sensi dell'articolo 83 della legge 295/78 e la relativa riserva è stata conferita unitamente agli immobili cui era riferita.
Soluzione interpretativa prospettata
A parere della società istante, la riserva in sospensione d'imposta di cui all'articolo 83 della legge n. 295/1978, pervenuta per effetto del conferimento del ramo d'azienda comprendente gli immobili in relazione ai quali la società conferente aveva iscritto la riserva medesima, può essere affrancata a norma dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 448/2001 mediante versamento dell'imposta sostitutiva del 19%. Per effetto dell'affrancamento e del versamento, le rivalutazioni degli immobili effettuate ai sensi della legge n. 295/78 si potranno considerate acquisite ai fini fiscali.
In relazione ai plusvalori da conferimento, pari alla differenza tra il valore di mercato degli immobili ed il rispettivo valore di libro, determinato considerando affrancata la riserva ex legge 295/78, la società istante ritiene che gli stessi possono essere affrancati a norma dell'articolo 3, comma 11, della legge n. 448/2001, con effetti anche per la società conferente in relazione alle partecipazioni acquisite.
Tali maggiori valori potranno essere considerati fiscalmente rilevanti a decorrere dall'esercizio 2002.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
La Legge Finanziaria 2002 ha introdotto nuovi strumenti per colmare il divario accumulato nel corso del tempo tra costo storico dei beni e valore effettivo di mercato.
In particolare sono stati fissati ulteriori termini per l'effettuazione della rivalutazione dei beni d'impresa di cui alla legge 342/2000 e sono stati individuate nuove modalità per riallineare i predetti valori anche al di fuori dell'attività d'impresa.
Nello specifico, in relazione alle riserve ed ai fondi in sospensione d'imposta, l'articolo 4, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 dispone che: "Le riserve e gli altri fondi in sospensione d'imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001, possono essere soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento".
La riserva in sospensione d'imposta ex lege n. 295/78 che la società istante intende affrancare è stata iscritta tra le voci del patrimonio netto della medesima società a seguito del conferimento del ramo d'azienda effettuato dalla controllante, tenuto conto della stretta correlazione con i beni da cui ha tratto origine.
La circostanza che la suddetta operazione sia stata posta in essere in data 1 ottobre 2001, induce a ritenere che nella fattispecie de qua risulti rispettata la condizione temporale di cui al comma 1 del predetto articolo, per poter affrancare la predetta riserva mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva.
In relazione alla possibilità di affrancare i maggiori valori iscritti in occasione del conferimento del ramo d'azienda effettuato ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 358/97, si osserva quanto segue.
L'articolo 3 della legge n. 448 del 28/12/2001 reca una serie di disposizioni relative al trattamento fiscale dei beni d'impresa; in particolare viene prorogata la disciplina relativa alla rivalutazione dei beni di cui alla legge n. 342/2000.
In particolare, nel caso di cui è questione assume rilevanza la norma di cui al comma 11 del medesimo articolo che dispone: "le disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342, comprese quelle dell'articolo 18 nei confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001".
Con riferimento a tale proroga occorre, quindi, stabilire se la stessa possa valere ai fini dell'affrancamento dei maggiori valori risultanti dai conferimenti posti in essere nel corso dell'esercizio 2001, dal momento che le norme originarie contenute nella legge n. 342/2000 nonché quelle del relativo decreto di attuazione prevedevano che l'affrancamento stesso poteva essere effettuato in relazione ai beni o alle azioni risultanti in bilancio alla data del 10 dicembre 2000 (data di entrata in vigore della legge).
Premesso che la disciplina prevista dalla Finanziaria 2002 presenta aspetti peculiari che la distinguono dall'analogo provvedimento di cui alla legge n. 342/2000 e che la ratio del provvedimento stesso è comunque quella di estendere ulteriormente la possibilità di avvalersi dell'istituto - senza peraltro penalizzare determinate categorie di beni quali ad esempio quelli ricevuti a seguito di conferimenti - la scrivente ritiene legittimo che la rivalutazione di cui è questione possa avere ad oggetto beni risultanti dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2001, così come dispone l'articolo 3, comma 11, della legge 448/2001, ancorché l'operazione di conferimento sia avvenuta nel corso dell'esercizio 2001.
In relazione agli effetti fiscali scaturenti dalla suddetta rivalutazione la scrivente ritiene infine che, atteso il rinvio fatto dalla norma ultima citata alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 342 del 21 /11/2000, la differenza - tra valore dei beni ricevuti e costo fiscalmente riconosciuto - assoggettata ad imposta sostitutiva, potrà avere rilevanza fiscale a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2001.
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