Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Applicazione in favore dei detenuti delle misure agevolative introdotte dall'art. 44 del d.l. n. 159 del 2007
Risoluzione Agenzia Entrate n. 224 del 05.06.2008
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 44 del d.l. n. 159 del 2007 è stato esposto il seguente
QUESITO
L'art. 44, comma 1, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, ha introdotto in favore dei "soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero"... "per l'anno 2007, una detrazione fiscale pari a euro 150 quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario".
Al riguardo, il Ministero istante chiede di sapere se, ai sensi del decreto 8 novembre 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che individua i soggetti beneficiari e le modalità di erogazione della "detrazione fiscale" di cui all'art. 44 del d.l. n. 159 del 2007, possano fruire dell'agevolazione in discorso anche i detenuti che lavorano alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il Ministero istante non prospetta alcuna soluzione.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La regolamentazione del lavoro penitenziario è recata dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, la quale prevede, all'art. 20, commi 1 e 5, che "negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale" e che "l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale".
Relativamente alle retribuzioni da corrispondere ai detenuti e agli internati, l'art. 22 della legge sopra citata prevede che le stesse "sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo di lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali".
In riferimento al corretto inquadramento fiscale delle retribuzioni sopra citate, l'Amministrazione Finanziaria è già intervenuta, con risoluzione 10 giugno 1976, n. 8/329, confermata dalla circolare 23 dicembre 1997, n. 326, chiarendo che, nonostante la peculiare disciplina del lavoro penitenziario ponga qualche problema circa la collocazione dell'attività svolta dai detenuti e dagli internati nello schema tipico dei comuni rapporti di lavoro dipendente, non vi è dubbio che la retribuzione da questi percepita presenti gli stessi caratteri del reddito di lavoro dipendente e che a tale qualificazione non è di ostacolo il principio di obbligatorietà del lavoro penitenziario previsto dall'art. 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Con la stessa risoluzione, la scrivente ha precisato, altresì, che la sostanziale identità tra il lavoro svolto in dipendenza di un comune rapporto di lavoro e quello penitenziario può trovare conferma nel fatto che la retribuzione prevista in favore dei detenuti è agganciata a quella prevista dai contratti collettivi nazionali, che ai detenuti e agli internati che lavorano è riconosciuta la stessa tutela assicurativa e previdenziale prevista dalla vigente normativa sul lavoro e che ai medesimi sono attribuiti gli assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge.
Chiarito quindi che il lavoro penitenziario deve ricondursi nella nozione di lavoro dipendente, la scrivente ritiene che anche i detenuti che prestano attività di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, fermo restando il soddisfacimento degli altri requisiti, possano essere ammessi a fruire del beneficio fiscale previsto dall'art. 44 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
La predetta norma riconosce, infatti, per l'anno 2007, un bonus pari a 150 euro, quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario, in favore dei soggetti passivi dell'Irpef residenti in Italia, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero.
Con decreto 8 novembre 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che individua i soggetti beneficiari e le modalità di erogazione delle somme di cui all'art. 44 del d.l. 1 ottobre 2007, n. 159, è stato previsto, altresì, all'art. 1, che la misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito in discorso si applica se i medesimi risultano titolari di determinate tipologie di reddito, tra cui quella di lavoro dipendente.
Lo stesso decreto prevede, all'art. 2, che ai soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati che nel mese di dicembre 2007 prestano attività lavorativa presso il sostituto d'imposta che ha rilasciato agli stessi la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD) relativa all'anno 2006, il beneficio di cui all'art. 44, comma 1, del d.l. n. 159 del 2007, è attribuito in via automatica dal medesimo sostituto nel mese di dicembre 2007 sulla base dei dati risultanti dalla predetta certificazione.
Al riguardo, la scrivente, con circolare 14 dicembre 2007, n. 68, ha chiarito che il beneficio fiscale in questione, ancorché definito come detrazione dall'art. 44 del d.l. n. 159 del 2007, non realizza un risparmio dell'imposta ma più propriamente concretizza una elargizione di somme che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, delle addizionali e dell'Irap.
In merito alle condizioni per la fruibilità del beneficio, la stessa circolare precisa che per aver diritto al bonus è necessaria l'esistenza di un reddito complessivo anche se, per effetto delle disposizioni concernenti il calcolo dell'imposta dovuta, l'imposta netta è pari a zero, e che il bonus compete anche ai soggetti che nel 2006 hanno percepito un reddito inferiore alla deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione (no-tax area).
Il beneficio spetta, altresì, nell'ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, qualora l'imposta che risulta applicabile al reddito complessivo, ridotto della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione e delle deduzioni per oneri di famiglia, sia pari a zero.
Premesso quanto sopra, la scrivente ritiene che, nel caso in esame, ove sussistano i requisiti richiesti dalla norma agevolativa in discorso, ai detenuti che che hanno prestato attività di lavoro dipendente nel 2006 competa il beneficio del bonus fiscale.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.
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