Istanza di interpello - sanzioni in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato
Risoluzione Agenzia Entrate n. 224 del 10.08.2007
Con istanza di interpello n. ...., presentata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato è stato esposto il seguente
QUESITO
L'ufficio del Giudice di Pace di .... chiede di conoscere quale procedura dovranno seguire gli uffici delle cancellerie giudiziarie per il recupero coattivo dell'importo di contributo unificato non versato, atteso che l'articolo 71 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito (T.U.R.) prevede l'applicazione di una specifica sanzione in caso di omesso o parziale pagamento dello stesso. Specifica in proposito che l'articolo 16 del Testo Unico in materia di spese di giustizia come integrato dall'articolo 21 del decreto legge 04.07.2006, n. 223 (convertito con modifiche nella legge 248 del 04.08.2006) stabilisce che "(...) In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista".
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante ritiene che "(...) dovrebbe essere l'Amministrazione Finanziaria, dietro segnalazione dell'ufficio giudiziario, a determinare e applicare la sanzione prevista dall'articolo 71 del T.U.R. (...)".
RISPOSTA DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE
Il quesito posto esula dalla competenza della scrivente e di conseguenza è inammissibile. Si precisa infatti che la corretta applicazione del contributo unificato non rientra tra le materie di competenza dell'Agenzia delle Entrate e, pertanto, non può essere oggetto d'interpello ai sensi della legge n. 212 del 2000.
Come più volte precisato dalla scrivente (cfr. risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate del 04.10.2002, n. 319/E e del 07.04.2005, n. 43), il contributo unificato, disciplinato dal Testo Unico in materia di spese di giustizia, approvato con d.P.R. n. 115 del 2002, rientra nella competenza del Ministero della Giustizia. A tale riguardo, proprio tale Ministero, nelle circolari del Dipartimento per gli affari di giustizia numeri 1, 2, 3, 4 e 5 del 2002 ha stabilito che l'Ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione del contributo unificato o, comunque, inerenti alla sua applicazione, è quello presso il Magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo stesso.
In materia di sanzioni per omesso o parziale pagamento del contributo unificato, l'articolo 21 del decreto legge 04.07.2006, n. 223 (convertito con modifiche nella legge 248 del 04.08.2006) ha introdotto il comma 1-bis all'articolo 16 del Testo Unico delle spese di giustizia n. 115/2002 che stabilisce testualmente "In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131 esclusa la detrazione ivi prevista". Tale norma precisa la misura della sanzione da applicare "in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato", operando un rinvio espresso all'articolo 71 del T.U.R.. L'ufficio preposto all'irrogazione della sanzione amministrativa, per il disposto dell'articolo 15 del Testo Unico delle spese di giustizia, è "quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato", vale a dire, lo stesso ufficio incaricato della riscossione del contributo stesso in caso di omesso o insufficiente pagamento.
A conferma di tale tesi interpretativa, volta ad escludere la competenza dell'Agenzia delle Entrate in materia di sanzioni per omesso o parziale versamento del contributo unificato, si richiama il d.Lgs del 18.12.1997 n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) che all'articolo 16, comma 1, stabilisce testualmente "La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono".
Dall'esame dell'articolo 16 sopra richiamato, si evince il principio generale in base al quale l'ufficio titolare della potestà di irrogazione delle sanzioni amministrative e di quelle accessorie è lo stesso ufficio competente all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono; pertanto, nel caso in commento "quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato" (articolo 15 del Testo Unico delle spese di giustizia).
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