Risoluzione Agenzia Entrate n. 226 del 11.07.2002

Interpello ai sensi dell'articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - WX S.r.l. Detassazione della quota di reddito destinata ad investimenti ambientali di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
Risoluzione Agenzia Entrate n. 226 del 11.07.2002

La Direzione Regionale ...........ha trasmesso un'istanza di interpello ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, presentata dalla società WX S.r.l., relativa alla detassazione della quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata alla realizzazione di investimenti ambientali, ai sensi dell'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Esposizione del quesito
La società istante, esercente attività di ossidazione e laccatura di alluminio, intende acquistare la piena proprietà di una nuova cabina di verniciatura automatica a polvere, in sostituzione di un'altra tutt'ora funzionante, allo scopo di ottenere un aumento di produttività e un minore impatto ambientale in termini di produzioni di polveri da vernici di scarto da smaltire, di minori emissioni atmosferiche, nonché di miglioramento dell'ambiente di lavoro per i prestatori d'opera.
La società, in relazione al nuovo investimento, intende fruire sia dei benefici di cui all'art. 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (c.d. legge Tremonti-bis) sia della detassazione del reddito di cui al citato art. 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388 del 2000.
Chiede inoltre di poter dedurre, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le quote di ammortamento del bene oggetto dell'investimento.

Soluzione interpretativa prospettata
La società, che dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 18 settembre 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la definizione di piccola e media impresa, ritiene:
- di poter applicare l'agevolazione relativa all'investimento ambientale "detassando il reddito d'impresa in misura pari alla differenza tra il costo di acquisto del macchinario oggetto dell'agevolazione e un importo dato dalla somma del costo di acquisto di un macchinario similare "non ambientale" e dei costi di produzione risparmiati per effetto della maggiore produttività conseguente a tale investimento";
- di poter fruire contemporaneamente dei benefici del citato art. 6 e di quelli dell'agevolazione Tremonti-bis, in quanto entrambe le disposizioni non prevedono il divieto di cumulabilità;
- di poter dedurre le quote di ammortamento relative al bene in questione, atteso che l'agevolazione di cui all'art. 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388 del 2000 non prevede l'irrilevanza dei predetti costi alla formazione del reddito d'impresa.

Parere dell'Agenzia
L'art. 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388 del 2000 prevede che, a decorrere dall'esercizio in corso al 1 gennaio 2001, la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi.
Per "investimenti ambientali", secondo quanto previsto dal comma 15 del citato articolo 6, si intende "il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all'art. 2424, primo comma, lett. B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni all'ambiente" derivanti dallo svolgimento dell'attività dell'impresa.
I soggetti beneficiari dell'agevolazione, come evidenziato nella circolare n. 1 del 3 gennaio 2001, sono le piccole e medie imprese - di cui al decreto 18 settembre 1997 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - che esercitano, in regime di contabilità ordinaria, le attività di cui all'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
La determinazione della quota di reddito agevolata è pari:
- per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001 e per il successivo, all'ammontare degli investimenti ambientali realizzati, calcolati secondo "l'approccio incrementale", ai sensi del comma 15, ultimo periodo dell'articolo 6;
- a partire dal terzo periodo d'imposta di applicazione del beneficio, all'eccedenza degli investimenti ambientali realizzati nel periodo d'imposta, determinati sempre secondo il suddetto approccio incrementale, rispetto alla media degli stessi investimenti dei due periodi d'imposta precedenti.
Al fine di chiarire la nozione di "approccio incrementale" soccorre il principio contenuto nella "Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente", pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C/37 del 3 febbraio 2001, paragrafo 37, secondo cui i benefici per gli investimenti ambientali sono "rigorosamente limitati ai costi d'investimento supplementari ("sovraccosti") necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale".
L'applicazione del suddetto criterio richiede, pertanto, la quantificazione dei costi d'investimento supplementari. Anche se questi non siano facilmente isolabili dal costo totale dell'investimento, il metodo di calcolo dell'investimento supplementare deve, comunque, ispirarsi a criteri oggettivi basati, per esempio, sul costo di un investimento analogo sotto il profilo tecnico ma che non consenta di raggiungere lo stesso grado di tutela ambientale, come peraltro sottolineato nella richiamata disciplina comunitaria.
Occorre inoltre rettificare il costo dell'investimento con riferimento ai vantaggi economici ottenuti in conseguenza dell'investimento ambientale realizzato, valutati in termini di aumento di capacità produttiva, di risparmi di spesa e di produzioni accessorie aggiuntive.
Solo qualora gli investimenti riguardino esclusivamente la tutela ambientale, senza dar luogo ad altri vantaggi economici, non si applicano riduzioni supplementari.
In sostanza, l'approccio incrementale di misurazione delle spese ambientali separa la quota parte dell'investimento realizzato al fine di ottenere migliorie ambientali dalla restante parte dell'investimento stesso; esso si contrappone all'approccio globale che invece considera ambientale, nella sua interezza, un investimento realizzato anche per altre finalità.
Si tiene a precisare che, secondo quanto previsto dal comma 15, secondo periodo, dell'articolo 6, "sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge".
Nel caso in esame, l'investimento ambientale deve calcolarsi come maggiore costo sostenuto dall'impresa per l'acquisto del bene con le caratteristiche di tutela ambientale rispetto al minor costo che l'impresa avrebbe sostenuto se, nell'acquisizione del bene stesso, non avesse valutato gli effetti sull'ambiente della propria attività, al netto dei benefici attesi in termini di maggiore produttività e minori costi futuri.
Pertanto, il metodo di determinazione del costo rilevante ai fini dell'agevolazione in questione prospettato dalla società istante deve, in via di principio, ritenersi corretto.
E' quanto mai opportuno, tuttavia, che le caratteristiche tecniche dei beni oggetto d'investimento, tanto con riferimento alla loro capacità di ridurre l'impatto ambientale quanto di generare futuri risparmi di spesa, siano certificate da soggetti preposti a tale scopo con la specifica menzione che gli stessi sono necessari per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente e che non trattasi di investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge.
Al riguardo, si segnala che l'articolo 22 del Collegato ambientale alla Finanziaria 2002, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dispone una ulteriore misura procedimentale relativa agli incentivi in argomento, in virtù della quale le imprese beneficiarie, entro un mese dall'approvazione del bilancio annuale, devono comunicare agli organismi competenti gli investimenti agevolati realizzati ai sensi del comma 13 dell'articolo 6.
In merito alla possibilità di cumulare la detassazione per investimenti ambientali di cui al citato articolo 6 con l'agevolazione contenuta nell'articolo 4 della legge n. 383 del 2001, deve riconoscersi che dal tenore letterale delle due norme agevolative non risultano elementi di incompatibilità.
Pertanto, in assenza di una specifica ed esplicita preclusione, si ritiene che l'istante può fruire contemporaneamente dei benefici di entrambe le richiamate norme agevolative.
Tuttavia, in conformità a quanto già evidenziato nella circolare n. 181/E del 27 ottobre1994, relativa all'agevolazione di cui al decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 (c.d. agevolazione Tremonti), l'ammontare cumulato dei benefici "non può essere superiore al costo dell'investimento agevolato".
Infine, in relazione alla rilevanza fiscale degli ammortamenti, sono deducibili dal reddito esclusivamente le quote relative ai beni oggetto degli investimenti ambientali che rientrano tra i beni ammortizzabili di cui all'articolo 67 del TUIR.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale............, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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