Risoluzione Agenzia Entrate n. 226 del 18.12.2003

Istanza di interpello - articolo 10, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 - legittimazione processuale del Centro operativo di Pescara - Sig. XY
Risoluzione Agenzia Entrate n. 226 del 18.12.2003

Con istanza di interpello presentata il 1 luglio scorso ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il sig. XY ha sottoposto a questa Direzione centrale un quesito attinente alla legittimazione processuale del Centro operativo di Pescara. Più precisamente chiede che venga chiarito quale sia l'organo dell'Amministrazione finanziaria cui spetta il ruolo di parte in sede contenziosa in caso di ricorso avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza presentata da soggetto non residente per ottenere il rimborso delle ritenute IRPEF sulla pensione corrisposta da istituto previdenziale italiano.

Esposizione del quesito
Il sig. XY, residente in Brasile ed iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), percepisce redditi di pensione erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.). Su tali redditi è operata dall'istituto previdenziale italiano una ritenuta alla fonte a decorrere dal 1 gennaio 2002.
Il contribuente ha presentato istanza di rimborso al Centro operativo di Pescara, ritenendo che, alla luce della convenzione Italia Brasile contro le doppie imposizioni, tali ritenute siano state erroneamente operate. E' sua intenzione proporre ricorso avverso l'eventuale rifiuto, tacito o espresso opposto dal Centro operativo.
Pone, pertanto, il problema della legittimazione processuale passiva del Centro operativo, vale a dire dell'individuazione dell'ufficio dell'Amministrazione finanziaria cui spetta il ruolo di controparte in sede contenziosa.

Soluzione interpretativa prospettata
Il contribuente ritiene, in caso di eventuale rifiuto espresso o tacito sull'istanza di rimborso delle ritenute IRPEF, che il relativo contenzioso vada instaurato presso la Commissione tributaria provinciale di Pescara, individuando quale controparte processuale il Centro operativo di Pescara.

Risposta della Direzione
Questa Direzione centrale, con riguardo alla fattispecie prospettata, ritiene che l'istanza di interpello presentata sia inammissibile.
L'interpello di cui al citato articolo 11 della legge n. 212 del 2000 concerne "l'applicazione delle disposizioni tributarie ..., qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse". La risposta fornita è vincolante per l'Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che "qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta ... è nullo".
Da ciò deriva che l'interpello deve riguardare sostanzialmente aspetti relativi al rapporto tributario, sul quale l'Amministrazione finanziaria può esercitare i poteri di accertamento previsti dalla legge
Infatti, solo in questo caso ha senso considerare la posizione assunta in sede di risposta al quesito avanzato dal contribuente vincolante per l'Amministrazione finanziaria.
Al riguardo la circolare n. 50/E del 31 maggio 2001 ha chiarito, in premessa, che l'interpello del contribuente ha lo "scopo di conoscere preventivamente quale sia la portata delle disposizioni tributarie e, di riflesso, quale sarà il comportamento dell'Amministrazione in sede di controllo". Inoltre, al successivo punto 2, si precisa che "la richiesta di parere deve riguardare l'interpretazione di qualsiasi norma tributaria, che abbia ad oggetto la disciplina degli aspetti sostanziali, procedurali o formali del rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente".
Nel caso di specie l'interpellante sostanzialmente chiede di conoscere quale sia la Commissione tributaria provinciale territorialmente competente in relazione al ricorso che intende proporre. In proposito va rilevato:
- che, in base all'art. 5 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, "la competenza delle commissioni tributarie è inderogabile";
- che la decisione sulla stessa spetti esclusivamente al giudice adito, che deve sempre verificare d'ufficio la sussistenza della sua competenza territoriale.
Conseguentemente, essendo attribuiti all'Autorità giudiziaria e non a quella amministrativa i poteri di controllo sulla correttezza dell'azione processuale esperita dal contribuente contro l'Amministrazione finanziaria, non vi è concreta possibilità di attribuire carattere vincolante all'avviso espresso da quest'ultima in materia processuale.
Tuttavia, la mancanza dei presupposti necessari circa la corretta presentazione dell'istanza di interpello non preclude la possibilità di acquisire il parere dell'Agenzia, ma impedisce che la richiesta presentata possa essere trattata come interpello del contribuente sul piano degli effetti (cfr. circolare n. 50/E del 2001).
Il chiarimento richiesto dal contribuente viene fornito anche in considerazione del fatto che l'art. 19, comma 2, del DLGS n. 546 del 1992 e l'art. 7, comma 2, lettera c), della L n. 212 del 2000 prevedono, tra l'altro, che gli atti impugnabili dell'Amministrazione finanziaria rechino l'indicazione dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
In merito alla legittimazione processuale passiva del Centro operativo, la scrivente, nel caso in esame, condivide la soluzione interpretativa prospettata.
Ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, parte nel giudizio dinanzi alle commissioni tributarie è l'ufficio del Ministero delle finanze che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto.
La competenza per territorio è fissata inderogabilmente dal precedente art. 4, che attribuisce alle commissioni tributarie provinciali le controversie proposte nei confronti degli uffici che hanno sede nella loro circoscrizione.
Dopo la riforma del Ministero delle finanze e dell'Amministrazione fiscale, disposta con decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, artt. 56 e seguenti, e la conseguente attivazione dell'Agenzia delle entrate, gli uffici parte in giudizio sono divenuti quelli della stessa Agenzia delle entrate per quanto riguarda i rapporti tributari di sua competenza. Tale successione ha, infatti, determinato un immediato adattamento delle norme della procedura del contenzioso tributario all'intervenuto mutamento soggettivo.
Tutto ciò premesso, si ritiene che nell'eventuale giudizio - conseguente al silenzio-rifiuto o al diniego del rimborso richiesto - che intende instaurare l'interpellante, il Centro operativo è l'ufficio controparte a cui notificare l'eventuale ricorso; conseguentemente, la Commissione tributaria provinciale territorialmente competente è quella di Pescara. Ciò in quanto il predetto Centro è l'ufficio operativo dell'Agenzia delle entrate competente a ricevere ed a provvedere sull'istanza di rimborso presentata dal contribuente. Infatti, la gestione delle istanze per il rimborso di ritenute IRPEF operate a soggetti non residenti sulle pensioni corrisposte da istituti italiani, presentate dal 1 gennaio 2002, è stata attribuita al predetto Centro operativo con provvedimento del Direttore dell'Agenzia.

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