Interpello- Hotel Alfa - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Deducibilità dal reddito d'impresa dei costi per efficienza energetica - articolo 1, comma 354, lettera a) della L 27 dicembre 2006, n. 2007
Risoluzione Agenzia Entrate n. 227 del 05.06.2008
QUESITO
L'interpellante è una società a responsabilità limitata che svolge attività alberghiera ed ha chiesto se può fruire della deduzione del trentasei per cento dal reddito d'impresa 2007, prevista dall'articolo 1, comma 354, lettera a, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) per "i soggetti titolari di reddito d'impresa nel settore commercio" che provvedano alla "sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60 per cento ".
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante ritiene, preliminarmente, che ai fini della deduzione in esame "i soggetti titolari di reddito d'impresa nel settore commercio" sono da identificarsi nei soggetti d'impresa che non svolgono un'attività industriale in senso stretto ma che "operano nel settore commerciale, includendo in esso il settore dei servizi commerciali".
Al riguardo ha affermato di svolgere attività alberghiera all'interno di un complesso immobiliare di proprietà ed evidenziato che l'oggetto societario comprende attività rilevanti nel senso suddetto ai fini della deduzione, poiché l'articolo 3.1 dello statuto sociale (allegato) prevede in particolare:
a) "la costruzione e la gestione in Italia e all'estero di complessi tecnicamente organizzati per l'esercizio dell'attività turistico-alberghiera;
b) l'esercizio, entro le strutture di cui al punto a), del commercio al dettaglio, nei settori merceologici alimentare e non alimentare, l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; l'esercizio, in via non professionale, dell'attività di cambiavalute per la clientela alberghiera e l'assunzione di incarichi di agenzia;
c) la prestazione di qualsiasi tipo di servizi ed attività, nessuna esclusa ed eccettuata, connessa, sia direttamente che indirettamente, con le attività suesposte".
L'interpellante ritiene quindi di rientrare tra i soggetti beneficiari della deduzione in argomento avendo effettuato investimenti relativi agli impianti di illuminazione destinati all'immobile all'interno del quale è svolta l'attività sociale, provvedendo alla "sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60 per cento", ai sensi dall'articolo 1, comma 354, lettera a, della legge n. 296 del 2006.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 1, comma 354, della legge n. 296 del 2006, recita: "Ai soggetti esercenti attività d'impresa rientrante nel settore del commercio che effettuano interventi di efficienza energetica per l'illuminazione nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, spetta una ulteriore deduzione dal reddito d'impresa pari al 36 per cento dei costi sostenuti nei seguenti casi:
a) sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminati con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60 per cento";
b) omissis;
c) omissis.
La norma introduce una deduzione ulteriore dal reddito d'impresa e quindi una deroga in melius al regime ordinario del TUIR in materia di determinazione della base imponibile. Essa ha pertanto natura agevolativa ed è oggetto di stretta interpretazione non potendo prestarsi, in via di principio, ad interpretazioni di tipo estensivo o analogico secondo l'indirizzo consolidato in materia in ambito amministrativo e giurisprudenziale (tra le tante, Cass. Civ.-sez. V- n. 6789 del 5.5.2003).
La sua applicazione non può dunque essere estesa al settore dei servizi ma deve essere limitata al "settore commercio", alimentare e non alimentare, espressamente contemplato.
Il "settore commercio" comprende ogni attività che abbia per oggetto una cessione di beni, di qualunque tipo, sotto forma di vendita all'ingrosso, al dettaglio o di somministrazione di alimenti e bevande, alla stregua delle corrispondenti definizioni rispettivamente date dal DLGS 31 marzo 1998, n. 114 e dalla legge 25 agosto 1991, n. 287.
Tra dette attività di commercio sono pertanto comprese anche quelle oggetto di disciplina speciale per determinati categorie di operatori economici, quali ad esempio, farmacisti, rivenditori di generi di monopolio su concessione amministrativa, ecc..
Per tale sua natura di norma di favore, la disposizione in esame (art. 1, comma 354, lettera a, L n. 296 del 2006) richiede inoltre, in via di principio, che l'attività agevolabile sia effettivamente svolta e non soltanto ipotetica o potenziale in capo al titolare del reddito d'impresa.
Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, si ritiene che l'interpellante non può avvalersi dell'ulteriore deduzione in esame poiché, come affermato nell'istanza, svolge un'attività non rientrante nel "settore commercio" bensì un'attività tipica di servizi, quale appunto quella alberghiera (codice ATECO 5510), non agevolabile.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.
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