Risoluzione Agenzia Entrate n. 227 del 11.07.2002

Interpello - articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 Istanza prot. del Comune .............. Utilizzo del credito d'imposta da parte dei Comuni ai sensi dell'articolo 14, comma 1 bis del T.U.I.R., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni
Risoluzione Agenzia Entrate n. 227 del 11.07.2002

Con istanza d'interpello, presentata ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Comune.......ha esposto il seguente quesito, volto a conoscere l'esatta applicazione dell'art. 14, comma 1 bis del T.U.I.R., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

QUESITO
Il Comune.........., ha chiesto di conoscere le modalità ed i limiti di utilizzo dei crediti d'imposta attribuiti, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 bis del TUIR, in sede di distribuzione di dividendi da parte WW SPA, ex azienda municipalizzata che gestisce servizi pubblici locali, considerato che tali crediti hanno, normalmente, un valore superiore al limite massimo compensabile di 516.456,90 euro previsto dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
In particolare, l'istante fa presente che per l'esercizio 2000 è stato distribuito, con accredito nel maggio 2001, un dividendo per il quale spetta un credito di imposta pari ad euro 4.672.573,73 e che si prevede di maturare, anche per gli anni futuri, crediti d'imposta superiori al limite sopraccitato.
Tanto premesso il Comune chiede di conoscere come possa recuperare la parte di credito di imposta eccedente il limite previsto.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il Comune......., ritiene di non poter chiedere a rimborso nei modi ordinari la parte di credito d'imposta eccedente il limite di 516.456,90 euro, non essendo obbligato, quale ente locale, a presentare la dichiarazione ai fini dell'IRPEG e, quindi, intende utilizzare tale eccedenza in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Ciò anche per superare l'effetto destabilizzante generato dalla presenza in bilancio di una posta attiva "non riscossa", ossia del credito d'imposta, che andrebbe ad incrementarsi anno dopo anno.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 29 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ha aggiunto all'articolo 14 del T.U.I.R., approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, recante il credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, dopo il comma 1, il seguente comma 1-bis. "Il credito di imposta di cui al comma 1, relativo ai dividendi percepiti dai comuni distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, può essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.".
Successivamente l'articolo 27, comma 18, della legge 23 dicembre 2001, n. 448, nel riformulare il citato comma 1-bis dell'articolo 14 del T.U.I.R., ha previsto, a decorrere dal 1Ş gennaio 2002, che "Il credito d'imposta di cui al comma 1 attribuito ai comuni in relazione ai dividendi distribuiti dalle società, comunque costituite, che gestiscono i servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, può essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.".
Premesso che la scrivente ha avuto modo di chiarire la portata delle menzionate disposizioni con le risoluzioni n. 159/E del 17 ottobre 2001, n. 45/E del 18 febbraio 2002 e n. 96/E del 26 marzo 2002, si ritiene che, qualora l'azienda distributrice dei dividendi sia una società per azioni derivante dalla trasformazione di un'azienda speciale preesistente, l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta deve avvenire nel rispetto del limite di 516.456,90 euro fissato dall'art. 34 della legge n. 388 del 2000, che ha modificato il limite previsto dall'art. 25 del d.lgs. n. 241 del 1997.
Si conferma, quindi, l'orientamento espresso con la risoluzione n. 86/E del 24 maggio 1999. In quella sede, in considerazione che tale limite è fissato dalla legge per garantire, sostanzialmente, il rispetto dei vincoli posti dal bilancio dello Stato, si è ritenuto che esso non operi in relazione alla compensazione di crediti d'imposta derivanti da agevolazioni e incentivi fiscali, per i quali l'importo complessivamente utilizzabile è predeterminato e già stanziato sui singoli capitoli di spesa delle amministrazioni competenti a riconoscere il beneficio.
Nel caso in esame, invece, in cui la previsione normativa del credito d'imposta è destinata ad operare a regime, permane la necessità di garantire il rispetto dei vincoli posti dal bilancio dello Stato.
Torna utile precisare che i comuni, non essendo soggetti passivi dell'IRPEG, non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, per cui ad essi non si applica il disposto dell'articolo 14, comma 5, del TUIR, che subordina la detrazione del credito d'imposta alla sua indicazione in dichiarazione. I comuni, quindi, possono utilizzare il credito d'imposta a partire dal momento in cui percepiscono i dividendi distribuiti dalla società. L'eccedenza del credito non utilizzato in compensazione nel periodo d'imposta in cui i dividendi sono stati distribuiti, può essere utilizzato nei periodi successivi.
Il credito in esame, infine, può essere utilizzato solo "in compensazione dei debiti" ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997 e non può essere chiesto a rimborso.
La scelta del legislatore di consentire l'utilizzo del credito d'imposta in compensazione ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, sempre più frequente negli ultimi tempi, trova giustificazione nella necessità di snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa.
In conclusione, il comune istante, una volta percepito il dividendo, potrà utilizzare il credito d'imposta maturato solo in compensazione, nel rispetto del limite massimo di 515.456,90 euro per ciascun anno solare, potendo, comunque, utilizzare le eventuali eccedenze nei periodi successivi.
Con riguardo ai dividendi distribuiti fino al 31 dicembre 2001, si precisa quanto già chiarito nella citata risoluzione n. 45/E del 2002, ossia che il Comune potrà fruire del credito d'imposta solo qualora WW s.p.a risulti dalla trasformazione di un'azienda speciale e non anche nel caso in cui risulti dal conferimento diretto di un'azienda municipalizzata.
In tale ultima circostanza, infatti, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 bis del TUIR, così come modificato dall'articolo 27, comma 18, della legge n. 448 del 2001, il credito d'imposta spetterà con riferimento ai dividendi distribuiti a decorrere dal 1Ş gennaio 2002.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione Regionale..........., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS