Risoluzione Agenzia Entrate n. 228 del 11.07.2002

Istituzione dei codici tributo per la regolarizzazione dei versamenti tardivi dell'imposta unica sulle scommesse dovuta dai concessionari del servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive
Risoluzione Agenzia Entrate n. 228 del 11.07.2002

Con Decreto Ministeriale del 13 dicembre 2001 è stata disposta la ripresa della riscossione dell'imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, il cui pagamento è stato sospeso, per effetto del decreto del Ministro delle finanze 28 maggio 2001, nei confronti dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive.
In caso di mancata effettuazione dei versamenti è dovuta una sanzione pari al 30 per cento, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
Per il versamento delle citate somme, da effettuarsi, secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il modello F24, su espressa richiesta dell'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato, sono istituiti i seguenti codici tributo:
2328, denominato "Sanzione per tardivo versamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche ";
2329, denominato "Sanzione per tardivo versamento dell'imposta unica sulle scommesse sportive ";
2330, denominato "Sanzione per tardivo versamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche di competenza della Regione Sicilia ";
2331, denominato "Sanzione per tardivo versamento dell'imposta unica sulle scommesse sportive di competenza della Regione Sicilia "
Gli interessi dovuti per i pagamenti tardivi si versano cumulativamente all'imposta unica utilizzando il relativo codice tributo istituito con la risoluzione n. 179/E del 6 giugno 2002.
Per quanto riguarda la compilazione del modello F24 i codici-tributo:
- 2328, 2329, 2330 e 2331 devono essere esposti nella "Sezione Erario", con l'indicazione, quale periodo di riferimento, dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento.

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