Risoluzione Agenzia Entrate n. 228 del 18.08.2009

Istanza di interpello - estromissione dei beni
Risoluzione Agenzia Entrate n. 228 del 18.08.2009

Quesito
L'istante, intendendo fruire della disciplina dell'estromissione agevolata degli immobili strumentali dal regime d'impresa, di cui all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha versato integralmente la corrispondente imposta sostitutiva. Per mera dimenticanza non ha provveduto alla compilazione del quadro RQ, righi 17-21 della Sez. IV, del modello Unico 2008 nei termini ordinari di presentazione (30 settembre 2008).
Il contribuente, avvedutosi della omissione, afferma di aver presentato in data 08 aprile 2009 una dichiarazione integrativa compilando il quadro RQ in precedenza omesso.
Sulla base delle indicazioni fornite con la circolare n. 39/E del 15 aprile 2008, appariva chiaro che l'opzione ai fini dell'estromissione dei beni immobili potesse ritenersi esercitata con il pagamento dell'imposta sostitutiva.
Nella medesima circolare, infatti, è stato precisato che l'estromissione deve intendersi perfezionata con il versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva, con la conseguenza che l'omesso o insufficiente versamento delle rate successive alla prima non ne determina l'inefficacia.
La risoluzione n. 82/E del 30 aprile 2009, modificando l'originario orientamento, ha dato rilievo ai fini dell'esercizio dell'opzione alla compilazione del quadro RQ del Modello Unico 2008, con possibilità di sanare l'eventuale omissione presentando una dichiarazione integrativa al più tardi entro i termini di cui all'articolo 2, comma 7, del D.P.R. del 22 luglio 1998, n. 322, in base alla quale "sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine".
Alla luce del nuovo orientamento, il contribuente chiede di sapere se possa considerare perfezionata l'estromissione in parola anche se non ha presentato la dichiarazione rettificativa nei termini indicati nella risoluzione n. 82/E del 2009.

Soluzione prospettata
Il contribuente ritiene di avere correttamente effettuato l'estromissione dei beni immobili strumentali da patrimonio dell'impresa avendo manifestato in modo inequivocabile la propria volontà di operare in tal senso, sia attraverso comportamenti concludenti, come indicato nella circolare n. 39/E del 2008, sia attraverso il tempestivo pagamento della intera imposta sostitutiva alle scadenze previste dalla norma di legge.

Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha previsto la possibilità di procedere all'esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa individuale mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP la cui base imponibile è data differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscale. La stessa disposizione ha previsto, inoltre, che il versamento dell'imposta sostitutiva debba essere effettuato in tre rate: la prima, nella misura del 40 per cento dell'imposta sostitutiva dovuta, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2007, la seconda e la terza, nella misura del 30 per cento (maggiorate degli interessi) rispettivamente entro il 16 dicembre 2008 ed il 16 marzo 2009.
Con la recente risoluzione n. 82/E del 30 marzo 2009, è stato chiarito che l'estromissione dei beni deve ritenersi perfezionata con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva. Pertanto, l'omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta non rileva ai fini del
perfezionamento dell'estromissione.
Inoltre, nello stesso documento di prassi, è stato chiarito che l'eventuale mancata compilazione del quadro RQ, sezione IV, del Modello Unico PF 2008 - relativa all'operazione di estromissione dei beni - può essere sanata al più tardi entro i termini di cui all'articolo 2, comma 7, del D.P.R. n. 322 del 1998, (i.e. entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi).
Con riguardo al caso di specie, il contribuente ha versato l'intera l'imposta sostitutiva nei termini previsti dall'articolo 1, comma 37, della legge 2007, n. 244, ma non ha compilato il quadro RQ, sezione IV, del Modello Unico PF 2008 relativo all'operazione di estromissione dei beni. Invero, a differenza delle ipotesi di omesso versamento, anche parziale, dell'imposta sostitutiva, in cui la volontà di avvalersi della disciplina in esame deve necessariamente manifestarsi in sede di dichiarazione ordinaria (vedi risoluzione n. 82/E del 30 marzo 2009), nel caso di specie la volontà di procedere all'estromissione risulta oggettivamente dalla congruità del versamento eseguito con riferimento alla estromissione di un cespite individuato in modo oggettivo attraverso la relativa tariffa d'estimo catastale cui è parametrata la base imponibile dell'imposta sostitutiva in esame.
La mancata compilazione del quadro RQ è riconducibile ad un ipotesi di errore od omissione sanabile mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa e non già ad una ipotesi di mero ripensamento sull'indicazione di precise scelte già operate dal contribuente.
Pertanto, trattandosi di una fattispecie di rettifica della dichiarazione a favore del contribuente, si ritiene corretta l'integrazione della dichiarazione effettuata ai sensi del comma 8-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nei termini e con le modalità indicate al paragrafo n. 3.2 della circolare n. 6 del 25 gennaio 2002.
Le Direzioni regionali e provinciali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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