Istanza di interpello – Art. 132, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Consolidato mondiale – Comunicazione variazione dati. TUIR articolo 132, commi 3 e 4
Risoluzione Agenzia Entrate n. 229 del 06.06.2008
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’articolo 132 commi 3 e 4, del TUIR, è stato esposto il seguente
QUESITO
In data 23 gennaio 2008, l’istante ALFA SpA ha inviato, ai sensi dell’articolo 132, comma 5, del TUIR, comunicazione concernente la variazione dei dati relativi alla sussistenza dei requisiti per l’opzione per il consolidato mondiale, già esercitata per il periodo d’imposta 2004 in seguito al parere favorevole espresso il 25 ottobre 2005 dalla scrivente Direzione.
Nel corso del secondo semestre del 2007, l’istante ha acquisito il controllo di talune società fiscalmente residenti in Francia per il tramite di BETA S.p.A., nella quale la ALFA ha una partecipazione pari al 68,38 per cento. In particolare, la BETA ha costituito in Francia la società BetaFrance SAS, la quale ha, a sua volta, acquistato il 100 per cento del capitale di cinque Direzione Centrale Normativa e Contenzioso società residenti in Francia proprietarie di altrettanti parchi eolici: Parc Eolien A SAS, Parc Eolien B SAS, Parc Eolien C SAS, Parc Eolien D SAS e Parc Eolien E SAS.
La società BETA, pur avendone i requisiti, non ha aderito al consolidato nazionale facente capo alla società istante, per evitare l’interruzione del proprio consolidato nazionale. Pertanto, nel gruppo ALFA sono in vigore due distinti regimi di consolidato nazionale, aventi rispettivamente come consolidante ALFA e BETA.
La società istante, a seguito della variazione dei dati previsti dall’articolo 132, comma 3, del TUIR, chiede di verificare se sussiste l’obbligo di includere redditi e perdite delle predette società controllate residenti in Francia nell’imponibile del consolidato mondiale relativo al 2008, nonché di esercitare l’opzione per il regime del consolidato nazionale congiuntamente alla stessa BETA, con la conseguente interruzione del regime del consolidato nazionale da essa instaurato.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante ritiene che, ai sensi dell’articolo 131 del TUIR, avrebbe l’onere di includere nel perimetro del consolidamento mondiale solo le società controllate non residenti di cui già deteneva il controllo alla data di esercizio dell’opzione.
In particolare, l’insussistenza dell’onere di includere nell’imponibile del consolidato mondiale anche i redditi e le perdite delle società non residenti acquistate successivamente alla data di esercizio dell’opzione sarebbe indirettamente confermata dall’articolo 131, comma 2, del TUIR che non prevede alcun differimento del termine per l’esercizio dell’opzione del consolidato nazionale, nel caso in cui l’acquisto di una società non residente sia concluso nel corso del primo esercizio.
Di conseguenza, qualora la società consolidante acquisti il controllo di nuove società non residenti per il tramite di una società controllata residente non inclusa nel consolidato nazionale nel primo semestre dell’esercizio, ma successivamente alla data del 16 giugno, il consolidato mondiale già in corso sarebbe automaticamente interrotto per il mancato rispetto della condizione stabilita dal comma 2 dell’articolo 131 del TUIR.
In subordine, nel caso in cui sussistesse l’obbligo di includere nell’imponibile del consolidato mondiale anche i redditi e le perdite delle predette società non residenti, l’istante chiede, ai sensi dell’articolo 132, comma 4, del TUIR l’esclusione dal regime del consolidato mondiale delle società fiscalmente residenti in Francia controllate mediante BETA, in quanto di “dimensioni non rilevanti”.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Relativamente alla prima questione posta dalla società istante, se vi sia l’obbligo di includere nel perimetro del consolidato mondiale tutte le società fiscalmente non residenti acquisite successivamente alla data di esercizio dell’opzione, si evidenzia quanto segue.
La disciplina del consolidato mondiale, di cui agli articoli dal 130 al 142 del TUIR, va intesa nel senso che la consolidante deve necessariamente includere ogni nuova controllata non residente nel perimetro di consolidamento, qualora ne sussistano i requisiti per il relativo esercizio, in ossequio al principio “all in, all out”, che caratterizza l’istituto del consolidato mondiale.
Una soluzione diversa comporterebbe la violazione della suddetta condizione di onnicomprensività ovvero l’interruzione automatica del regime di tassazione tutte le volte in cui la consolidante acquisisca il controllo di altre società non residenti in periodi d’imposta successivi a quello in cui ha esercitato l’opzione.
Con riferimento, invece, alla richiesta della società istante volta ad ottenere, ai sensi dell’articolo 132, comma 4, del TUIR, “l’ulteriore semplificazione per la determinazione del reddito imponibile”, ossia l’esclusione dal consolidato mondiale delle società controllate fiscalmente residenti in Francia acquisite nel secondo semestre dell’esercizio 2007, si rileva quanto segue.
L’articolo 132, comma 4, TUIR prevede la possibilità di escludere dal consolidato mondiale le società controllate di dimensioni non rilevanti.
Nel caso in esame, così come rappresentato nell’istanza, le società controllate fiscalmente residenti in Francia possono essere considerate di dimensioni non rilevanti. Infatti, si rileva – quale elemento significativo - che il valore della produzione delle società fiscalmente residenti in Francia, quale risulta dagli ultimi bilanci approvati, è pari complessivamente a € 674.987,77, corrispondenti allo 0,009 per cento della somma del valore della produzione delle società partecipanti ai consolidati nazionale e mondiale della società istante.
L’esclusione di tali società è ammessa sulla base dei dati dichiarati nell’istanza ed è riferita unicamente al periodo di imposta 2008, quale ultimo esercizio di efficacia dell’opzione.
Tale esclusione realizza una effettiva semplificazione per la determinazione del reddito imponibile, consentendo di non includere nel consolidato mondiale le società residenti in Francia e nel consolidato nazionale la società residente BETA.
Tanto premesso, con l’esclusione per il solo esercizio 2008 delle controllate fiscalmente residenti in Francia BetaFrance SAS, Parc Eolien A SAS, Parc Eolien B SAS, Parc Eolien C SAS, Parc Eolien D SAS e Parc Eolien E SAS, la scrivente conferma il parere favorevole in precedenza espresso, ritenendo che continuino a sussistere, anche a seguito di tali modificazioni, le condizioni di efficacia dell’opzione già esercitata da codesta società per il consolidato mondiale.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale che - al riguardo - ha espresso parere conforme, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 132, commi 3 e 5 del TUIR.
L’efficacia delle presente risposta è subordinata alla circostanza che i fatti esposti e le dichiarazioni rese nell’istanza siano completi e veritieri e che i presupposti sui quali essa è fondata siano rispondenti alle previsioni dell’emanando decreto di attuazione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 142 del TUIR.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.
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