Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a seguito di scioglimento ovvero trasformazione in società semplice delle società non operative, ai sensi dell'articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Risoluzione Agenzia Entrate n. 23 del 07.022007
La legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, commi da 109 a 118, ha modificato la disciplina fiscale delle società non operative contenuta nell'articolo 30 della legge del 23 dicembre 1994, n. 724, in seguito modificata dalla legge del 23 dicembre 1996, n. 662.
L'articolo 1, comma 111, ha previsto che le società considerate non operative nel periodo d'imposta in corso alla data del 4 luglio 2006, nonché quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo d'imposta e che, entro il 31 maggio 2007, deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e richiedono la cancellazione dal Registro delle Imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del Codice Civile entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione, sono assoggettate alla disciplina prevista dai commi da 112 a 118 a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 novembre 2006.
In particolare, il citato comma 112 stabilisce che sul reddito d'impresa compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 182 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 o, nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 25 per cento.
Per consentire ai soggetti in parola il versamento di tale imposta sostitutiva, secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- "1666" denominato "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta sulle attività produttive, società non operative poste in liquidazione - articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
- "1667" denominato "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta sulle attività produttive, società non operative trasformate in società semplici - articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."
In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo andranno indicati nella sezione "Erario", con indicazione quale "Anno di riferimento" dell'anno d'imposta, espresso nella forma "AAAA".
Si precisa che tali codici tributo saranno operativamente efficaci a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.
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