Risoluzione Agenzia Entrate n. 23 del 23.02.2005

Articolo 9, comma 17 della legge n. 289 del 2002
Risoluzione Agenzia Entrate n. 23 del 23.02.2005

Codesta associazione, con nota del ............ ha chiesto chiarimenti in merito all'ambito applicativo della definizione automatica prevista dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, riservata ai contribuenti delle Province di Catania, Ragusa e Siracusa, interessati dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990.
In particolare, ha chiesto di conoscere se, nell'ipotesi di regolarizzazione della posizione da parte del sostituto d'imposta ai sensi del citato articolo 9, comma 17 della legge n. 289 del 2002, mediante il versamento all'erario del 10 per cento di quanto dovuto, il lavoratore dipendente, che ha subito la ritenuta d'acconto IRPEF sulla propria retribuzione, abbia diritto o meno alla restituzione dell'imposta non versata dal sostituto d'imposta nei limiti del 90 per cento.
Preliminarmente, occorre evidenziare che la definizione disciplinata dall'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, è riservata esclusivamente ai soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990, nei confronti dei quali abbiano trovato applicazione i "provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute...".
L'ambito soggettivo della norma disciplinante la definizione in commento è delimitato, pertanto, dalle disposizioni agevolative recate dall'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale del 21 dicembre 1990, secondo cui "possono beneficiare delle sospensioni e delle agevolazioni...i soggetti residenti, da data anteriore al 13 dicembre 1990, nei comuni che saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri....Possono altresì beneficiare delle disposizioni previste dai precedenti articoli i soggetti che svolgono, nell'area dei comuni che saranno elencati nel decreto di cui al precedente comma, la loro attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola, ancorché residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse".
Per quanto riguarda, in particolare, le ritenute d'acconto operate sui redditi di lavoro dipendente, l'agevolazione era unicamente riferita al sostituto d'imposta, il quale, per effetto della citata ordinanza ministeriale del 21 dicembre 1990, poteva beneficiare della sospensione dell'obbligo di versamento all'erario delle ritenute operate. Le richiamate norme speciali non prevedevano, invece, agevolazioni a beneficio dei dipendenti, come può desumersi dall'articolo 1, ultimo comma della menzionata ordinanza ministeriale del 21 dicembre 1990, secondo cui "il sostituto d'imposta deve comunque operare le ritenute secondo le prescrizioni di legge".
In applicazione dell'articolo 9, comma 17 della legge n. 289 del 2002, è stato consentito, esclusivamente ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui alla citata ordinanza ministeriale del 21 dicembre 1990, di definire la propria posizione debitoria relativa agli anni individuati nella stessa norma, mediante il versamento dell'"intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento".
E' evidente come la legge n. 289 del 2002, ammettendo al condono esclusivamente i sostituti d'imposta, abbia inteso definire i rapporti tributari tra questi ultimi e l'erario, previo pagamento di un importo forfettario che tiene luogo del versamento delle ritenute oggetto del provvedimento di sospensione. Tale definizione, in altri termini, ha inciso esclusivamente sul rapporto tra l'erario e il sostituto d'imposta, non anche sulla posizione del sostituito, il quale ha assolto l'obbligazione tributaria all'atto della effettuazione della ritenuta da parte del datore di lavoro, in sede di corresponsione della retribuzione, senza potersi avvalere delle agevolazioni previste in occasione del sisma, né conseguentemente della definizione ai sensi dell'articolo 9, comma 17 della legge n. 289 del 2002.
Si è dell'avviso, infine, che la definizione di cui al menzionato articolo 9, comma 17 della legge n. 289 del 2002, di cui si sia avvalso il sostituto d'imposta, al fine di estinguere le pendenze tributarie connesse con la sospensione del versamento delle ritenute, disposta dall'ordinanza ministeriale del 21 dicembre 1990, non consenta al sostituito la ripetizione delle ritenute non versate.
Le conclusioni sopra esposte sono coerenti con l'ordine del giorno parlamentare n. 9/5310-bis-C-R/65 con il quale, nella seduta del 28 dicembre 2004 il Governo si è impegnato a precisare che, "con riferimento ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, di cui alla legge n. 289/2002, articolo 9, comma 17, con la finalità primaria di assicurare un sostegno economico alle imprese delle province di Catania, Ragusa e Siracusa, le stesse non sono tenute a corrispondere ai dipendenti la quota IRPEF del 90 per cento, non versata all'erario in qualità di sostituto d'imposta".

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