Interpello 954-146/2001 - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. X S.p.A.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 23 del 28.01.2002
Con l'istanza di interpello di cui in oggetto concernente l'esatta applicazione dell'art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente
Quesito
La Società ha chiesto di conoscere se alle operazioni di cessione del riso soffiato e il riso soffiato arricchito con vitamina, entrambi per uso zootecnico, e non destinati specificamente all'alimentazioni di cani e gatti, sia applicabile l'aliquota IVA ridotta al 4 per cento.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.
La Società ritiene corretto applicare l'aliquota IVA nella misura del 4 per cento sulle fatture di vendita di entrambi i mangimi, ritenendo che tali prodotti siano riconducibili ai mangimi semplici di cui al n. 20 della Tabella A - Parte II - allegata al DPR n. 633/72, costituendo il riso soffiato una materia prima per mangimi.
Parere dell'Agenzia delle Entrate.
La scrivente non concorda con la soluzione prospettata dal contribuente.
I prodotti in questione, riso soffiato e riso soffiato arricchito con vitamina E, devono essere classificati come prodotti a base di cereali compresi nel numero 67 della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/72, la cui cessione è soggetta all'aliquota IVA del 10 per cento.
Nella fase istruttoria dell'istanza di interpello, la Direzione Regionale della ......, con nota prot. 79536 del 16 agosto 2001, ha richiesto il parere della Circoscrizione Doganale di ...... in merito all'esatta classificazione dei prodotti sulla base della Tariffa Doganale d'Uso Integrata.
Con nota prot. 57661 del 3 settembre 2001, la Circoscrizione Doganale ha comunicato che i prodotti in questione, mancando di specifici requisiti non possono essere considerati mangimi per l'alimentazione degli animali.
In particolare, la Circoscrizione Doganale, ha affermato che tali prodotti non costituiscono mangimi, cioè non sono formati da un "miscuglio di più elementi nutritivi destinati a fornire all'animale una alimentazione giornaliera razionale ed equilibrata (alimenti completi) o a completare gli alimenti prodotti in fattoria con alcune sostanze organiche ed inorganiche (alimenti complementari)."
Pur riservandosi di fornire un parere definitivo sulla base dell'esatta composizione e di un esame visivo dei prodotti, la Circoscrizione Doganale conclude che tali prodotti devono essere classificati nella tariffa doganale al codice di Nomenclatura Combinata 1904, relativa a "Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura", sottovoci 1030 "Prodotti a base di riso" e 1090 "Altri". Tali voci della tariffa sono riconducibili ai prodotti indicati al numero 67 della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/72, la cui cessione è soggetta all'aliquota IVA del 10 per cento.
Successivamente, la Direzione Regionale della ...... ha richiesto al contribuente di fornire alcuni campioni dei prodotti e copia delle etichette recanti le indicazioni sulla loro composizione, trasmettendoli poi alla Circoscrizione Doganale.
Nella nota prot. 68050 del 9 ottobre 2001, la Circoscrizione Doganale, anche dopo l'esame degli ulteriori elementi istruttori trasmessi, ha ritenuto di dover confermare le indicazioni in precedenza fornite.
Infine si fa presente che, nella risoluzione n. 45/E del 26 maggio 1998, il Ministero delle Finanze aveva già affermato l'applicabilità dell'aliquota IVA al 10 per cento in relazione a prodotti, simili a quelli in esame, costituiti da "mais, mais degerminato, frumento, avena, orzo e coppertone-riso" trattati con un particolare processo di lavorazione consistente in un aumento di volume controllato in modo tale da renderli adatti all'alimentazione animale.
In quello specifico caso, il Dipartimento delle Dogane, anche allora investito della questione, aveva ritenuto che quei particolari prodotti, a motivo del loro contenuto di amido rilevato in sede di analisi chimica, fossero classificabili nella voce della tariffa doganale allora in vigore NC 2309.9050. Di conseguenza nella citata risoluzione tali prodotti erano stati classificati nel n. 91, della Tabella A, parte III, la cui cessione è anch'essa soggetta all'aliquota del 10 per cento.
La risposta alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della ......, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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