Istanza di Interpello n. Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. KW S.p.a. - IVA. Art. 10 DPR n. 633 del 1972. Prestazioni accessorie a prestazioni finanziarie
Risoluzione Agenzia Entrate n. 230 del 15.07.2002
Con nota presentata in data 18 marzo 2002 alla scrivente Direzione Centrale codesta spettabile Società, con sede in ........., ha presentato un'istanza di interpello.
QUESITO
La società istante esercita attività di gestione su base individuale e collettiva di portafogli di investimenti per conto terzi. A tal fine la medesima società si serve di un proprio reparto interno di analisti per lo studio di strategie di investimento nei mercati azionari e obbligazionari in area Euro.
Al contrario, per quanto riguarda l'area non Euro la società istante ha ritenuto più conveniente rivolgersi ai servizi offerti dalla XY, residente negli ..........e priva di stabile organizzazione in Italia. La XY fornisce periodicamente l'elaborazione di un "portafoglio modello", cioè di un portafoglio di investimenti in titoli azionari e obbligazionari considerato ottimale: i relativi rapporti sono regolati da un apposito contratto.
SOLUZIONE PROPOSTA DAL CONTRIBUENTE
Il contribuente istante ritiene che la prestazione fornita dalla XY consista in una prestazione accessoria a quella principale svolta da sé medesimo e consistente nella compravendita di titoli. Infatti, in assenza dei servizi informativi forniti dalla società ..........il contribuente istante non sarebbe nelle condizioni di individuare le migliori opportunità di investimento la cui conoscenza deve considerarsi indispensabile.
In particolare, il contribuente sottolinea la circostanza che la stessa Amministrazione finanziaria ha riconosciuto il carattere di accessorietà qualora entrambe le prestazioni convergano verso il medesimo obiettivo (risoluzione 11/02/1998 n. 6).
Ricorda ancora il contribuente che il rapporto di accessorietà è stato riconosciuto a specifici servizi informatici relativi ad operazioni su titoli dalla risoluzione del 01/10/1998 n. 150 dell'ex-Dipartimento delle Entrate. Inoltre, in tema di accessorietà si è anche pronunciata la Corte di Giustizia delle Comunità europee con sentenza dell'11 gennaio 2001 in causa C/76/99.
Pertanto la suddetta prestazione accessoria, essendo resa da un soggetto non residente, dovrebbe essere autofatturata in regime di esenzione dalla società istante ai sensi dell'art. 10, n. 1 e n. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.
RISPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE
La tesi del contribuente non può essere accolta. Infatti, perché si delinei un rapporto di accessorietà tra due prestazioni non è sufficiente che la prima assicuri una generica utilità all'attività, considerata nel suo insieme, posta in essere dal prestatore che realizza a valle l'operazione (o le operazioni) principale/i. Occorre piuttosto che la prestazione accessoria formi un tutt'uno con l'operazione principale e non solo che questa sia resa possibile o più agevole in funzione dell'effettuazione della prestazione accessoria.
Quanto precede risulta chiaramente dalla lettura dell'art. 12, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 in cui il carattere di accessorietà viene riconosciuto ad alcune prestazioni quali trasporto, posa in opera, imballaggio, che a loro volta, presuppongono a valle un collegamento diretto con un'operazione di cessione di un bene ovvero una prestazione nell'ambito di un appalto e simili.
Il medesimo concetto è stato anche affermato con risoluzione dell'11 febbraio 1998 n. 6 dell'ex-Dipartimento delle Entrate, in cui l'Amministrazione ha precisato che "occorre in particolare che le prestazioni accessorie siano effettuate proprio per il fatto che esiste una prestazione principale, in combinazione con la quale possono portare ad un determinato risultato perseguito. Conclusivamente sono accessorie solo le operazioni poste in essere dal medesimo soggetto in necessaria connessione con l'operazione principale alla quale, quindi, accedono e che hanno, di norma, la funzione di integrare, completare o rendere possibile la detta prestazione o cessione principale".
Nel caso di specie, invece, la prestazione qualificata come accessoria viene resa da un soggetto terzo, con il quale i clienti finali del contribuente istante non hanno alcun rapporto, né la stessa prestazione appare destinata ad integrare o completare, nel senso sopra specificato, l'operazione resa al cliente finale.
Inoltre, sia la sentenza della Corte di Giustizia, sia la risoluzione citate dal contribuente non sono conferenti rispetto alla soluzione proposta. Infatti, la decisione della Corte in causa C/76/99 afferma semplicemente che una prestazione deve essere considerata accessoria ad una principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale (punto 27 della sentenza citata).
Il caso esaminato dalla Corte in causa C/76/99 riguarda infatti i rapporti tra due laboratori di analisi cliniche; il paziente che deve sottoporsi a delle analisi si rivolge ad un primo laboratorio che effettua esclusivamente il prelievo. Tale prelievo viene quindi trasmesso ad un secondo laboratorio il quale effettua le analisi ed emette fattura al paziente in regime di esenzione da IVA, in quanto trattasi di prestazione medica.
Anche la trasmissione del prelievo dal primo al secondo laboratorio avviene dietro pagamento di un corrispettivo e a quest'ultimo la Corte ha riconosciuto il carattere di accessorietà in quanto rispondente all'esigenza di offrire al paziente la maggiore affidabilità possibile delle analisi cliniche.
Tuttavia, va sottolineato che, nel caso oggetto del presente interpello, benché la prestazione di consulenza effettuata dalla XY a favore del contribuente istante risponda all'analoga esigenza di fornire un servizio affidabile al cliente finale, quest'ultima non appare destinata ad "integrare, completare o rendere possibile" una specifica prestazione effettuata a favore di un particolare cliente della KW, ma assume dei contorni piuttosto generici in relazione all'insieme della attività, globalmente considerata, della medesima società.
Maggiormente conferente rispetto al presente interpello è invece la pronuncia della Corte di Giustizia in causa C-2/95 riguardante i servizi resi da un centro di informatica alle banche e ai loro clienti. Tuttavia, tale sentenza afferma al punto n. 75 che prestazioni di consulenza, consistenti nel fornire informazioni finanziarie, non rientrano nel regime di esenzione previsto dall'art. 13.B.d, punti 3 e 5 della VI Direttiva.
Piuttosto, sostiene la Corte (punto 66 della sentenza) che, per essere qualificate come operazioni esenti ai sensi dell'art. 13.B.d, punti 3 e 5, le prestazioni fornite da un centro di informatica devono formare un insieme distinto, visto nella sua globalità, che sia idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali dello stesso servizio contemplato dalla norma di esenzione.
In particolare, aggiunge la Corte, occorre verificare il grado di responsabilità del Centro di informatica e segnatamente se questa responsabilità sia limitata agli aspetti tecnici o si estenda anche agli aspetti specifici ed essenziali delle operazioni.
Tali condizioni non ricorrono nel caso prospettato, in cui, come riconosciuto dal contribuente istante, la XY, con sede........, effettua una prestazione concernente l'individuazione periodica di un portafogli ideale di investimento e consistente quindi in un servizio di informazioni che, come ricordato in precedenza, non rientra nel concetto di operazioni finanziarie ai sensi della VI Direttiva.
Peraltro, il caso prospettato dal contribuente non presenta neanche le medesime caratteristiche della fattispecie considerata dalla risoluzione n. 150 del 1999 che ha riconosciuto l'applicabilità dell'esenzione da IVA, prevista dall'art. 10, primo comma, n. 4, del D.P.R. n. 633 del 1972 alle prestazioni fornite da una società informatica all'ente gestore della borsa.
Nel caso contemplato dalla risoluzione n. 150 del 1999, pur se le prestazioni accessorie sono rese da un soggetto terzo, tuttavia viene specificato in premessa che trattasi di un rapporto trilaterale, in cui l'ente gestore della borsa rifattura agli utenti finali i servizi resi della società informatica ovvero che tali servizi vengono fatturati direttamente da tale società agli utenti in questione.
Al contrario, la prestazione resa dalla XY alla società istante realizza piuttosto i caratteri propri di una consulenza generica pertanto, l'autofatturazione effettuata da quest'ultima società non può avvenire in regime di esenzione.
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