Interpello n. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. XX. Istanza prot. n del 18/03/2002
Risoluzione Agenzia Entrate n. 231 del 15.07.2002
Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'art. 74, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente
Quesito
XX fa presente che le copie invendute dei propri prodotti editoriali (quali gazzette ufficiali, libri, riviste, modulistica, pubblicazioni varie), una volta sostituite da edizioni più recenti e, comunque, trascorso un certo periodo, perdono il loro valore intrinseco.
Per questo motivo lo stesso XX manifesta l'intenzione di cedere tali prodotti come carta da macero, dopo aver provveduto ad accantonare un limitato numero di copie per soddisfare eventuali richieste di arretrati.
L'istante chiede, quindi, di conoscere se per dette cessioni possa trovare applicazione la disciplina prevista, dall'art. 74, ottavo comma, del citato D.P.R. n. 633 del 1972, per le cessioni di rottami ferrosi e non ferrosi e degli altri materiali di recupero, tra cui la carta da macero.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.
L'istante ritiene che i prodotti rimasti invenduti, non avendo più alcun valore come prodotto editoriale, assumono rilevanza come carta da macero, per cui per le relative cessioni trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 74, ottavo comma, sopra citato.
Parere dell'Agenzia delle Entrate.
Nello specifico settore economico dell'editoria è consuetudine che le copie invendute siano destinate al macero.
Infatti, il fenomeno dell'obsolescenza assume nel campo editoriale un particolare rilievo e si verifica in tempi più brevi rispetto alla norma; ciò avviene per le peculiari caratteristiche del mercato editoriale, fra le quali, ad esempio, la perdita di interesse fra il pubblico per i beni già prodotti conseguente alla nuova produzione culturale, ovvero la necessità di procedere ad un continuo aggiornamento dei prodotti editoriali a seguito dei mutamenti scientifici, tecnologici e conoscitivi.
In tale contesto, la scelta editoriale di destinare al macero le copie invendute, deriva, appunto, dal fatto che i prodotti editoriali rimasti invenduti possiedono un bassissimo valore intrinseco.
Tali prodotti invenduti, laddove non s'intravedano possibilità di procedere a ricommercializzazioni con diversa veste editoriale, ovvero a cessioni sui mercati esteri, sono, quindi, normalmente ceduti come carta da macero.
Al riguardo, tali cessioni hanno una loro specifica disciplina nel regime speciale previsto dall'art. 74, commi ottavo, nono, decimo e undicesimo, del D.P.R. n. 633 del 1972.
L'ottavo comma stabilisce, al riguardo, che "le cessioni (...) di carta da macero (...) sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo secondo (...)".
Il successivo decimo comma prevede, inoltre, per le cessioni effettuate dai raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa, che le disposizioni dell'ottavo comma si applicano sotto la responsabilità del cedente e a condizione che nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni effettuate da tali soggetti non sia stato superiore a euro 1.032.913,80.
Per le imprese non operanti nel settore, invece, e cioè per le imprese diverse dai raccoglitori e rivenditori, le cessioni di carta da macero sono effettuate senza applicazione dell'imposta a prescindere dall'ammontare delle cessioni effettuate nell'anno precedente per tali operazioni, fermi restando il diritto alla detrazione e gli obblighi contabili di cui al titolo secondo del citato D.P.R. n. 633 del 1972.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che per le cessioni dei prodotti editoriali rimasti invenduti, privi di valore intrinseco, ed effettuate dall'XX in parola nei confronti di raccoglitori o rivenditori di carta da macero, al fine di una successiva trasformazione e riutilizzazione, trovi applicazione lo speciale regime IVA previsto dall'art. 74, ottavo comma e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972, per le cessioni di rottami ferrosi, non ferrosi e altri materiali di recupero, fra cui la carta da macero.
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