Risoluzione Agenzia Entrate n. 232 del 20.08.2009

Istanza di interpello - Cessazione dell'attività professionale obblighi ai fini IVA - Art. 35, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 232 del 20.08.2009

ESPOSIZIONE DEL QUESITO
L'istante (ragioniere commercialista), rappresenta che, nel corso dell'anno 2005, ha emesso nei confronti di un'Azienda sanitaria locale una fattura con IVA ad esigibilità differita, la quale, contestata dal soggetto destinatario della stessa, è attualmente oggetto di un procedimento giudiziario il cui esito non è prevedibile in tempi brevi.
Data l'età anagrafica, il lungo periodo d'iscrizione all'Albo dei Ragionieri (circa 40 anni) e la circostanza che la propria attività è divenuta, oramai, del tutto marginale e limitata a qualche sporadica prestazione, è sua intenzione cancellarsi dal predetto Albo, previa chiusura della partita IVA.
Tanto premesso, considerato che la controversia in atto potrebbe durare diversi anni, con la conseguenza che sarebbe costretto a mantenere una posizione fiscale relativa ad un'attività praticamente inesistente, chiede quale sia il comportamento fiscale da adottare nel caso specifico.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene di poter emettere una nota di credito limitatamente all'IVA e chiudere la partita IVA.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Nella normalità dei casi, l'attività di un professionista cessa quando lo stesso, astenendosi dal porre in essere ulteriori prestazioni, provveda ad un complesso di operazioni tese alla definizione di tutti i rapporti giuridici pendenti, compreso l'incasso dei crediti maturati e rimasti insoluti.
Con la circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007 - n. 7.1, in relazione alla rilevanza fiscale (IVA e IRPEF) della cessione del pacchetto clienti in cui il pagamento avveniva in forma rateale - è stato precisato che l'attività del professionista non si può considerare cessata fino all'esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all'interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, ed, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell'attività professionale.
La cessazione dell'attività per il professionista non coincide, pertanto, con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali.
Fino al momento in cui il professionista, che non intenda anticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del corrispettivo, non realizza la riscossione dei crediti, la cui esazione sia ritenuta ragionevolmente possibile (perché, ad esempio, non è decorso il termine di prescrizione di cui all'art. 2956, comma 1, n. 2 del codice civile) l'attività professionale non può ritenersi cessata.
Nella fattispecie prospettata, la scrivente ritiene che l'istante - il quale ha emesso fattura ad esigibilità differita - non possa, in linea generale, procedere alla chiusura della partita IVA, fintanto che non avviene la riscossione del credito, atteso che, per i rapporti creditori pendenti, oggetto di un procedimento giudiziario in corso, la riscossione risulta ragionevolmente possibile.
Tali crediti dovranno essere regolarmente assoggettati ad IVA, atteso che al momento della loro riscossione risulteranno essere soddisfatti i requisiti richiesti ai fini dell'imponibilità, di cui all'art. 1 del DPR n. 633 del 1972.
Tuttavia, qualora l'istante volesse comunque chiudere la propria partita IVA, senza attendere l'esito del procedimento pendente, dovrà procedere al previo versamento dell'imposta indicata in fattura.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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