Istanza di interpello - art. 11, legge 27/07/2000, n. 212 - ALFA S.P.A. Legge 27 dicembre 2006 n. 296 articolo 1 commi da 242 a 249 Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale
Risoluzione Agenzia Entrate n. 233 del 22.08.2007
Con istanza presentata alla Direzione Regionale, in data ..... 2007, la società in oggetto indicata ha chiesto, ai sensi dell'articolo 1, comma 246, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 242 a 245 della medesima legge.
Quesito
La società BETA S.r.l. con sede in ....., è in procinto di deliberare il conferimento della propria azienda di commercio all'ingrosso di rottami, cascami e materiali di recupero metallici, nella società istante ALFA S.p.a. con socio unico con la quale ha raggiunto un accordo economico di aggregazione, anche in considerazione dei benefici fiscali concessi dalla L. 296/2006.
Più in particolare, l'operazione di conferimento del ramo aziendale si sostanzierebbe nei seguenti passaggi:
1) redazione di un apposita perizia di stima, per la valutazione dell'azienda della società conferente, al fine di attestare il valore economico della stessa, sulla base del valore attuale corrente (di mercato) dei beni materiali e immateriali, presumibilmente prossimo ad euro 5.000.000,00;
2) conferimento effettuato ai sensi dell'art. 176 del Tuir, quindi in "doppia sospensione" d'imposta;
3) accesso ai benefici di cui all'art. 1, commi 242 e seguenti, della L. 296 del 2006, con pieno riconoscimento fiscale, in capo alla società istante conferitaria, di valori relativi ai beni ceduti.
Detto conferimento avverrà sulla base della seguente situazione economico contabile (dati riferiti al 31/12/2005, ultimo bilancio approvato):
BETA S.r.l. (società conferente)
- Attività conferite (da stima) euro 5.000.000 circa
- Passività conferite (da stima) euro 2.000.000,00 circa
- Valore netto euro 3.000.000,00 circa
- Cap. soc. euro 100.000,00
- Valore netto fiscale euro 1.278.412,00
ALFA S.p.a. (società conferitaria)
- Valore netto (da stima) euro 7.500.000,00
- Cap. soc. euro 520.000,00
- Valore netto fiscale euro 692.726,00
Da tale conferimento, che avrà presumibilmente un valore complessivo pari ad euro 3.000.000,00, deriverà un aumento di capitale sociale della conferitaria pari ad euro 208.000,00 con il conseguente aumento del valore azionario di euro 13,43.
La situazione della ALFA S.p.a. dopo l'operazione sarà la seguente:
- Cap. soc. euro 728.000,00
- di cui euro 208.000 di BETA S.r.l.
- di cui euro 520.000 di ALFA Holding S.p.a.
- Sovraprezzo euro 2.792.000,00;
- Plusvalore derivante da azienda ex BETA. euro 3.721.588;
- V.N. Fiscale azienda ex BETA euro 1.278.412;
- oltre ad ulteriori attività e passività.
Sulla base dei valori contabili, l'importo del predetto plusvalore pari ad euro 3.721.588,00 - come determinabile in modo definitivo solo all'atto del conferimento - sarà approssimativamente allocato sui beni conferiti, che dovranno essere oggetto di verifica peritale secondo gli accordi tra le due società:
- euro 450.000 circa alla voce "macchinari";
- euro 2.200.000 circa alla voce "terreni e fabbricati";
- la differenza di euro 1.071.588,00 ad "avviamento".
A seguito dell'operazione descritta la ALFA S.p.a. risulterà partecipata:
- al 71,5% da ALFA Holding S.p.a.;
- al 28,5% da BETA S.r.l.
L'obiettivo primario dell'operazione è quello di creare una realtà industriale forte e maggiormente radicata sul territorio di riferimento, in grado di competere con le realtà esistenti in un settore sempre più aggressivo, sfruttando appieno tutte le sinergie che deriveranno dalla concentrazione.
L'aggregazione consentirà, inoltre, di effettuare tutti gli investimenti necessari allo sviluppo dell'azienda conferitaria, dato il maggior peso nei rapporti con il sistema bancario, e di poter fare affidamento su una più estesa rete organizzativa, sia industriale che commerciale, in quanto la ALFA S.p.a. fa parte di un gruppo in forte crescita e con solide basi economico/finanziarie.
Ciò premesso, la società istante chiede - ai sensi del comma 246 dell'art. 1 della L. 296 del 2006 - se nel suo caso concreto e personale, cosi come descritto nella presente istanza di interpello, possano applicarsi le disposizioni di cui ai commi da 242 a 245 dell'art. 1 della medesima legge.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'interpellante ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel senso di applicare le disposizioni di cui ai commi da 242 a 245 della L. 296 del 2006 a favore della società istante ALFA S.p.a. avendo la stessa adeguatamente dimostrato, in capo ai soggetti coinvolti nella descritta operazione di conferimento di azienda, la sussistenza dei requisiti - previsti dai commi da 242 a 249 della medesima legge - e di seguito elencati:
1) operatività da almeno due anni (comma 244): la conferitaria è operativa dal 21/09/1990, la conferente dal 22/01/1970;
2) indipendenza: le società interessate dall'operazione non sono legate da alcun rapporto di partecipazione, non fanno parte dello stesso gruppo societario, né sono legati da vincoli di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
3) sussistenza dei requisiti nel biennio precedente (comma 245): entrambe le società si sono trovate, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2).
Tutto ciò premesso, la società istante ritiene che debbano essere riconosciuti ai fini fiscali, nei limiti di legge, i maggiori valori iscritti dalla conferitaria ALFA S.p.a. a titolo di beni strumentali materiali e di avviamento, usufruendo delle agevolazioni di cui all'art. 1, commi 242 a 249, della L. 296 del 2006.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'art. 1, commi da 242 a 249, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha introdotto un'agevolazione fiscale consistente nel riconoscimento fiscale gratuito - per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro - del disavanzo da concambio che emerge da operazioni di fusione e di scissione, nonché del maggior valore iscritto dalla società conferitaria nell'ipotesi di conferimento di azienda effettuato ai sensi dell'art. 176 del Tuir.
Tale agevolazione, in effetti, deroga al principio di neutralità previsto dagli articoli 172, 173 e 176, del D.P.R. n. 917 del 1986, che disciplinano rispettivamente le operazioni di fusione, di scissione e di conferimento di azienda, al fine di favorire i processi di aggregazione aziendale e di incentivare la crescita dimensionale delle imprese italiane mediante le predette operazioni.
Per usufruire del descritto regime agevolativo, le società partecipanti all'operazione di aggregazione devono, tra l'altro, presentare alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate una preventiva istanza di interpello ai sensi dell'art. 11 della legge 27 agosto 2000 n. 212 al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dai commi da 242 a 249 della L. 296 del 2006.
Più in particolare, occorre dimostrare la sussistenza dei seguenti requisiti:
1) requisito soggettivo: il soggetto risultante dall'operazione straordinaria deve assumere la forma giuridica di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
2) requisito oggettivo: il processo di aggregazione aziendale deve necessariamente realizzarsi mediante le operazioni straordinarie di fusione, di scissione e di conferimento di azienda effettuato ai sensi dell'art. 176 del Tuir;
3) requisito temporale: le descritte operazioni straordinarie devono essere effettuate nel corso degli anni 2007 e 2008;
4) requisito dell'operatività: le imprese che partecipano all'operazione straordinaria devono essere operative da almeno due anni, nel senso che devono aver esercitato un'effettiva attività commerciale nel biennio antecedente quello di efficacia giuridica dell'operazione straordinaria di aggregazione aziendale. Al riguardo, come chiarito dalla Circolare n. 16 del 21 marzo 2007, si rileva che "l'Agenzia delle entrate, in sede di risposta all'interpello presentato dal contribuente ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio n. 212 possa prendere a riferimento il concetto di operatività della normativa sulle cd. "società di comodo" di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, escludendo dall'agevolazione, in quanto non operative, società che al di là dell'oggetto sociale dichiarato, siano costituite per gestire il proprio patrimonio nell'interesse dei soci anziché per esercitare un'effettiva attività commerciale";
5) requisito dell'indipendenza: le società partecipanti all'operazione straordinaria devono essere tra loro "indipendenti" nel senso che non devono appartenere al medesimo gruppo societario né essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione né controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
6) requisito "dell'anzianità delle condizioni": l'agevolazione fiscale in esame può trovare applicazione a condizione che le imprese che partecipano all'operazione di aggregazione aziendale "si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 242 a 243".
Nel caso descritto nell'istanza di interpello in esame la società conferitaria ALFA S.p.a. rispetta il requisito soggettivo previsto dalla norma dal momento che presenta la forma giuridica di società per azioni - rientrante tra quelli previsti dall'art. 73, comma 1, lettera a), del Tuir.
La circostanza, inoltre, che il descritto processo di aggregazione aziendale si realizzi mediante un'operazione di conferimento di azienda ai sensi dell'art. 176 del TUIR, da effettuarsi nel corso dell'anno 2007, ovvero 2008, comporta, altresì, il rispetto sia del requisito oggettivo che del requisito temporale.
Relativamente al requisito dell'operatività, si osserva che dall'esame dei bilanci e delle dichiarazioni dei redditi relativi agli anni di imposta 2004 e 2005, le società istanti risultano operative, anche agli effetti dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994. A condizione che anche per l'anno di imposta 2006 - il cui bilancio non ancora approvato al momento della proposizione della presente istanza non è stato allegato - le società interessate dall'operazione risultino operative, il requisito in esame può considerarsi soddisfatto.
La società istante, al riguardo, ha fatto presente che entrambe le società partecipanti all'operazione di conferimento di azienda ex art 176 del TUIR si sono trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione di conferimento stesso, nelle condizioni di operatività ed indipendenza che consentono il riconoscimento dell'agevolazione in esame. Con riferimento al requisito dell'indipendenza, le società hanno dichiarato di:
- non essere legate da alcun vincolo di partecipazione;
- non appartenere al medesimo gruppo societario ex art. 2359 del c.c..
In particolare, la conferitaria risulta controllata dalla soc. ALFA Holding S.p.a., a sua volta partecipata attraverso interposizione fiduciaria dai seguenti soggetti: A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S.
Diversamente, la società conferente BETA S.r.l. fa capo a tre soci persone fisiche: T, U, V.
Occorre rilevare, infine, che l'operazione che le parti intendono porre in essere è stata compiutamente descritta nell'istanza, nella quale si evidenzia, altresì, la struttura patrimoniale post conferimento della società risultante dall'operazione. Al riguardo, infatti, è stato indicato un dettaglio relativo alla imputazione contabile (sebbene approssimativa) del plusvalore, pari a euro 3.721.588,00, che rappresenterebbe, in sostanza, l'importo del beneficio fiscale oggetto della richiesta de qua.
Pertanto la scrivente, sulla base dei fatti ed atti esposti nell'istanza, assunti acriticamente nel presupposto della loro completezza, veridicità e concreta realizzazione, ricorrendo nella fattispecie la sussistenza di tutti i requisiti previsti dai commi da 242 a 245 dell'art. 1 della L. 296 del 2006, ritiene che la presente istanza di interpello possa essere accolta.
La società conferitaria ALFA S.p.a. potrà applicare la disposizione di cui al comma 243 dell'art 1 della L. 296 del 2006 e fruire, quindi, del beneficio fiscale cd. "bonus aggregazioni".
Per completezza espositiva, si rammenta che ai sensi del comma 248 della citata legge "La società risultante dall'aggregazione che nei primi quattro periodi di imposta dall'effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie di cui al titolo III, capi III e IV, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 242 a 249, decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600."
Si fa presente, infine, che resta impregiudicato, ai sensi dell'articolo 37-bis comma 2, del DPR n. 600 del 1973, ogni ulteriore potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se eventuali altri atti, fatti o negozi, non rappresentati dall'istante, si inseriscono in un più ampio disegno elusivo, pertanto censurabile.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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