Articolo 21, legge 30 dicembre 1991, n. 413 - Interpello - Affitto di azienda in società cooperativa di nuova costituzione ed utilizzo dei benefici di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
 Risoluzione Agenzia Entrate n. 235 del 17.07.2002
 
      Con nota n. prot. 13046, pervenuta alla scrivente in data 25 marzo 2002, la Direzione Regionale ........ ha trasmesso la richiesta di parere inviata dal sig. XX, rappresentante legale della società YW snc.
 
 Fatto
      La società YW snc., di proprietà di tre soci ed iscritta nell'albo delle imprese artigiane, esercita l'attività di riparazione di autoveicoli dando occupazione a quattro dipendendi di cui uno riveste la qualifica di  impiegato.
      Per affrontare la crisi che ha colpito il settore dell'autoriparazione è necessario procedere a nuovi investimenti rinnovando  le attrezzature e gli impianti ormai obsoleti. Per fare ciò, in mancanza di  risorse societarie, i tre soci hanno ottenuto la disponibilità dei dipendenti a partecipare alla gestione dell'impresa ed a sostenere gli investimenti futuri.
      Ciò detto, si intende procedere alla costituzione di una società cooperativa cui parteciperebbero, in qualità di soci, i dipendenti ed i  soci della snc.
      La costituenda cooperativa cui verrebbe affittata l'azienda, assumerebbe ex novo sia i dipendenti, sia i tre soci.
      La stessa potrebbe, in tal modo, beneficiare delle agevolazioni  previste dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in relazione all'assunzione quali dipendenti dei tre soci della società YW snc.
      L'istante ritiene che gli atti che si intende porre in essere siano  caratterizzati da valide ragioni economiche e non siano diretti ad aggirare  obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario per ottenere  riduzioni di imposte o rimborsi altrimenti indebiti.
      Tuttavia poiché esistono obiettive condizioni di incertezza in  merito alla disciplina del caso esposto si chiede di conoscere il parere  della scrivente al fine di valutare se gli atti posti in essere siano  sorretti da valide ragioni economiche o siano attuati al solo fine di  aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario.
 
   Normativa di riferimento
      In base al disposto dell'articolo 37-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, alcuni atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, sono a certe  condizioni inopponibili all'amministrazione finanziaria, la quale ha il  potere di disconoscere i vantaggi che ne derivano.
      Affinché un'operazione possa configurarsi come elusiva occorre che si verifichino contemporaneamente le seguenti quattro condizioni:
        1) deve trattarsi di comportamenti (intesi come serie di atti, fatti e negozi posti in essere anche successivamente nel  tempo) che, nel loro ambito, comportano l'utilizzo di una o più delle operazioni indicate al terzo comma dello stesso art. 37-bis;
        2) deve trattarsi di comportamenti diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento;
        3) deve trattarsi di comportamenti tesi a perseguire un risparmio d'imposta disapprovato dal sistema;
        4) deve trattarsi di comportamenti privi di valide ragioni  economiche.
      In assenza di detti requisiti, l'operazione non può essere considerata elusiva.
 
      Per quanto riguarda l'agevolazione invocata, l'articolo 7 della legge  23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), prevede il riconoscimento di un credito d'imposta in favore dei datori di lavoro che  nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003 assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nuovi dipendenti,  incrementando il numero dei lavoratori dipendenti occupati.
 
   Parere della scrivente
      Al di là delle questioni interpretative connesse con la sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 7, ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta per l'incremento della base occupazionale, la scrivente  ritiene che l'operazione testé descritta presenti chiari profili di elusività.
      Da essa, infatti, deriverebbe un illegittimo risparmio d'imposta in mancanza di valide ragioni economiche.
      Per quanto riguarda l'applicabilità della norma antielusiva all'operazione prospettata, va rilevato che l'art. 37-bis, comma 3,  stabilisce che il potere dell'amministrazione finanziaria di disconoscere  eventuali vantaggi tributari indebiti si estende a tutti quei comportamenti nel cui ambito siano utilizzate una o più di una serie di operazioni ivi  elencate. Tra queste vi rientrano anche le operazioni che includono negozi aventi ad oggetto il godimento di aziende.
      Ciò comporta che nel caso in esame la norma antielusiva sia applicabile all'intera operazione così come complessivamente architettata,  atteso che la stessa include nel suo ambito un affitto di azienda.
      La seconda delle condizioni richieste per l'applicazione della norma antielusiva in discorso è costituita dalla circostanza che atti, fatti e  negozi siano diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti  dall'ordinamento tributario e a ottenere riduzioni di imposte o rimborsi  altrimenti indebiti, nel senso di ottenere vantaggi fiscali che, pur  formalmente legittimi, ripugnano al sistema nel suo complesso.
      Va opportunamente osservato che l'espressione "obblighi e divieti"  deve essere intesa non come specifici obblighi e divieti contenuti in  disposizioni di legge, ma piuttosto come rispetto dei principi e dei  meccanismi fondamentali del sistema tributario positivo.
      Ciò detto, l'operazione descritta consiste nell'artificiosa  creazione di una nuova società, cooperativa, cui affidare la medesima attività e la medesima azienda svolta dalla società YW snc ed a cui  parteciperebbero, in qualità di soci, sia i tre soci della snc sia i  dipendenti della stessa.
      Tale operazione non produce in realtà alcuna modifica della forza lavoro in campo: i soci della snc, che restano gli effettivi ed unici  proprietari dell'azienda esercitata, continueranno, infatti, a prestare la  medesima attività lavorativa già prestata come artigiani nella snc.
      Ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge  quadro per l'artigianato), infatti, "è imprenditore artigiano colui che  esercita personalmente.........l'impresa artigiana.....svolgendo in misura  prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo".
      Pertanto, se l'intento perseguito dal legislatore dell'articolo 7  citato è quello di attribuire speciali incentivi di carattere economico  laddove esiste un effettivo incremento della base occupazionale, con  l'operazione in esame si verrebbe a creare un effetto che contrasta con i  principi e la ratio di detta norma.
      Appare chiaro, infatti, che nel caso di specie l'unico obiettivo perseguito è quello di poter usufruire della disciplina agevolativa di cui  all'art. 7 della legge 388 del 2000 pur in mancanza di un effettivo aumento  della forza lavoro.
      Il vantaggio tributario che ne deriva è chiaramente quantificabile nell'ammontare del credito d'imposta che spetterebbe alla società  cooperativa in relazione al lavoro svolto dai tre soci della società YW snc.
      Con riferimento alla sussistenza dell'ultima delle condizioni sopra  evidenziate, cioè la mancanza di "valide ragioni economiche", le stesse, ad  avviso della scrivente, non appaiono sussistere, atteso che l'operazione, così come prospettata, non sembra realmente indirizzata a modificare  l'assetto patrimoniale o reddituale del contribuente. La società  cooperativa appare svuotata di qualsiasi contenuto patrimoniale, costituendo una realtà aziendale priva di effettivo rischio d'impresa e soggetta al  controllo di fatto da parte della snc ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n.  3) del codice civile.
      In altri termini, nei fatti, l'operazione che si vuole porre in  essere non modifica la situazione antecedente ed inoltre il rischio  d'impresa grava sempre - in virtù del controllo di fatto suddetto - sulla società YW snc e, dunque, sui suoi tre soci che continuano ad essere i veri  "domini".
      Detta operazione, pertanto, è finalizzata unicamente ad ottenere un beneficio fiscale attraverso la trasformazione dell'attività, non  agevolabile, svolta dai tre soci come imprenditori artigiani nella snc in  una medesima attività assimilata a quella di lavoro dipendente (ai sensi  del comma 11 del citato articolo 7), esercitata nell'ambito della  cooperativa, agevolabile.
 
   Conclusioni
      Alla luce dei fatti rappresentati dalla società e sulla base delle considerazioni sin qui svolte, si ritiene che l'operazione, così come  descritta, sia elusiva, in quanto volta a beneficiare esclusivamente del  credito d'imposta di cui all'art 7 della legge 388 del 2000, attraverso il  compimento di una serie di atti posti in essere unicamente per aggirarne la  ratio ispiratrice ed in assoluta mancanza di valide ragioni economiche.