Risoluzione Agenzia Entrate n. 236 del 23.08.2007

Trattamento IVA delle somme percepite da un Comune per i matrimoni civili celebrati fuori dell'orario d'ufficio o in una sede comunale staccata dal municipio
Risoluzione Agenzia Entrate n. 236 del 23.08.2007

QUESITO
Il Comune di ..... riferisce di voler prevedere il pagamento di una somma di denaro a carico di coloro che intendono celebrare matrimoni civili al di fuori dell'orario d'ufficio ovvero presso altra sede comunale, staccata dal municipio.
Secondo quanto rappresentato dal Comune istante, gli importi da porre a carico dei nubendi saranno determinati forfetariamente sulla base dei maggiori costi (personale, pulizie, consumo energia) da esso sostenuti e saranno percepiti a titolo di rimborso spese.
L'interpellante fa presente che non verranno forniti servizi aggiuntivi, quali ad esempio, addobbo floreale, servizio fotografico, ecc.
Ciò posto, il Comune istante chiede di conoscere se le somme di cui trattasi debbano essere o meno assoggettate ad IVA e se, conseguentemente, le stesse debbano o meno essere certificate agli effetti tributari.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'INTERPELLANTE
L'ente interpellante è dell'avviso che gli importi ad esso corrisposti dai nubendi nelle ipotesi di celebrazione di matrimoni civili fuori dell'orario d'ufficio o presso altra sede comunale staccata dal municipio non rientrino nel campo di applicazione dell'IVA, in quanto trattasi di somme percepite nello svolgimento di attività istituzionali "oggettivamente non commerciali".
L'istante ritiene, conseguentemente, che in relazione alle predette somme non sussista alcun obbligo di certificazione ai fini fiscali.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 106 del codice civile dispone che "il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione".
Il successivo art. 107 del codice civile stabilisce, in particolare, in tema di celebrazione del matrimonio, che l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, dà lettura agli sposi degli articoli del codice civile relativi ai diritti e ai doveri dei coniugi (artt. 143, 144 e 147 c.c.) e provvede a ricevere le dichiarazioni di volontà delle parti, dichiarandole, successivamente, unite in matrimonio.
Lo stesso art. 107 prevede, inoltre, che, immediatamente dopo la celebrazione, l'ufficiale dello stato civile provveda alla compilazione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile.
Ciò posto, si fa presente che ai sensi dell'art. 14 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) la gestione del servizio di stato civile spetta al Comune e "le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo (...)".
In particolare, l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante il "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile (...)", dopo aver previsto, al comma 1, che "ogni comune ha un ufficio dello stato civile" dispone, al comma 2, che "il sindaco, quale ufficiale del Governo, o chi lo sostituisce a norma di legge, è ufficiale dello stato civile".
Dalla ricostruzione normativa sopra effettuata emerge che le funzioni relative alla celebrazione dei matrimoni civili sono ricomprese nel servizio di stato civile, demandato al sindaco, che agisce, nell'espletamento delle stesse, in veste di ufficiale del Governo.
Quanto sopra rappresentato, in relazione al caso di specie, si rileva che il Comune istante - nel permettere la celebrazione del matrimonio civile fuori dall'orario d'ufficio ovvero nel consentire l'utilizzo di immobili diversi da quelli ordinariamente adibiti all'esercizio dell'anzidetta funzione a fronte del pagamento di somme di denaro determinate sulla base dei maggiori costi - non necessariamente pone in essere prestazioni distinte ed ulteriori rispetto alle sopra descritte funzioni pubblicistiche relative alla celebrazione dei matrimoni civili, ricomprese nel servizio di stato civile.
Al riguardo, si ricorda che il presupposto soggettivo dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ricorre nei casi in cui l'attività sia svolta in forma d'impresa ovvero avvalendosi di specifica organizzazione.
Nel caso di specie le prestazioni rese in connessione con la funzione istituzionale, mediante utilizzo di immobili di pregio di proprietà del Comune e in orario diverso da quello d'ufficio, non sembrano assumere autonoma rilevanza rispetto alla prestazione principale così da realizzare i presupposti dell'assoggettamento al tributo.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS