Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Mancato rinnovo dell'opzione per il consolidato fiscale nazionale - Articolo 124, comma 1, del TUIR
Risoluzione Agenzia Entrate n. 236 del 25.08.2009
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 124, comma 1, del TUIR, è stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA S.r.l., nel periodo d'imposta 1 dicembre 2004 - 30 novembre 2005 (e precisamente in data ... dicembre 2004), ha conferito alla propria controllata italiana BETA S.r.l. - in vista di accordi commerciali con una società terza, poi non realizzati - le partecipazioni totalitarie detenute fin dall'esercizio 1999 nelle società:
- GAMMA (ora DELTA S.r.l.), società con sede in Italia;
- EPSILON LTD, società di diritto inglese, detentrice della totalità della società ZETA LTD, con sede in Hong Kong.
L'operazione è stata realizzata a valori di mercato sulla base di valutazioni effettuate con il potenziale partner commerciale.
Alla plusvalenza emersa dal conferimento della partecipazione nella DELTA S.R.L è stato applicato il regime di esenzione di cui all'articolo 87 del TUIR ("Participation exemption" o "Pex") mentre alla plusvalenza relativa al conferimento della partecipazione nella società di diritto inglese (EPSILON LTD) tale regime non è stato applicato in quanto la partecipazione era relativa "ad una società avente quale unico investimento il controllo di una società residente in Stato o territorio a fiscalità privilegiata (ZETA LTD) - rispetto cui non era stato presentato interpello disapplicativo della disciplina di imponibilità ai sensi dell'articolo 87, commi 1, lettera c), 2 e 5, in relazione con l'articolo 167, comma 5, lettera b), del TUIR".
In sede di conferimento, alla partecipazione nella EPSILON LTD - iscritta in bilancio fin dal 1999 tra le immobilizzazioni finanziarie ad un valore contabile di euro 3,00 - è stato assegnato un valore di euro 2.000.000,00. La società istante, in qualità di conferente, ha rilevato una plusvalenza da conferimento di euro 1.999.997,00.
Tale plusvalenza non è stata assoggettata ad imposizione in quanto:
- a seguito del fallimento dell'alleanza commerciale prospettata, la conferente e la conferitaria hanno optato per la tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR a partire dal periodo di imposta 1 dicembre 2004 - 30 novembre 2005 (triennio d'imposta 1 dicembre 2004 - 30 novembre 2007);
- ai sensi dell'articolo 123 del TUIR, le parti hanno optato per il trasferimento in neutralità fiscale e quindi in continuità di valori riconosciuti.
Al termine del triennio, le società non hanno rinnovato l'opzione per la tassazione di gruppo, che è terminata con il periodo di imposta chiuso al 30 novembre 2007. Pertanto, l'istante intende definire il trattamento fiscale della plusvalenza da conferimento che emerge, ai sensi dell'articolo 124, comma 1, lettera b), del TUIR, per effetto del mancato rinnovo dell'opzione prevista per il consolidato fiscale.
In particolare, la società istante chiede di sapere se alla differenza ripresa a tassazione ai sensi della predetta norma possa applicarsi la rateizzazione prevista dall'articolo 86, comma 4, del TUIR.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante ritiene di potere usufruire della possibilità di rateizzare ai sensi dell'articolo 86, comma 4, del TUIR, la plusvalenza che emerge a seguito del mancato rinnovo dell'opzione per il consolidato fiscale.
A parere dell'istante, la normativa sul regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo e sulla participation exemption prevederebbe una sostanziale continuità tra la posizione del cedente e quella del cessionario in neutralità. A tal proposito, il contribuente richiama le disposizioni dell'articolo 87 del TUIR e dell'articolo 10 del decreto ministeriale del 9 giugno 2004, laddove viene stabilito che le partecipazioni cedute in regime di neutralità mantengono per il cessionario la classificazione operata nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso del cedente. Inoltre, evidenzia che, per la verifica degli altri requisiti previsti dal citato articolo 87 (periodo di possesso delle partecipazioni e residenza fiscale della società partecipata) e di quelli relativi all'articolo 86, comma 4, del TUIR, il predetto articolo 10 prevede che si tenga conto "anche del periodo di possesso del cedente".
La circolare del 20 dicembre 2004, n. 53/E a commento segnala che, ad esempio, nel caso di successivo trasferimento di una partecipazione acquisita in regime di neutralità, il secondo cedente possa subentrare nel periodo di possesso del primo e quindi beneficiare del regime di participation exemption. Nelle ipotesi di ulteriori atti realizzativi da parte dell'acquirente in neutralità, le disposizioni richiamate tenderebbero a porre tale acquirente in condizioni di indifferenza e di continuità rispetto al cedente, permettendogli di sostituirsi nella posizione di quest'ultimo.
Tale impostazione, secondo l'interpellante, sarebbe manifestazione di un più ampio principio di neutralità applicabile anche alla disciplina del riallineamento dei valori in caso di cessazione della tassazione di gruppo.
In altri termini, come il cessionario di beni in neutralità ha accesso al regime di esenzione, o alla rateizzazione delle plusvalenze imponibili, subentrando nel possesso maturato presso il cedente, così il soggetto obbligato al riallineamento di valore dei beni ceduti in neutralità dovrebbe poter procedere a tale riallineamento secondo le stesse opportunità che sarebbero riconosciute in caso di realizzo non neutralizzato in assenza della tassazione consolidata.
In conclusione, poiché al momento del realizzo della plusvalenza da conferimento sussistevano i requisiti di accesso al regime di tassazione rateizzata, la medesima opportunità di tassazione dovrebbe potersi riconoscere quando si procede al riallineamento dei valori per mancato rinnovo dell'opzione per la tassazione consolidata.
Qualora non fosse possibile applicare la rateazione, osserva infine l'istante, verrebbe a crearsi una evidente disparità di trattamento rispetto al caso di uscita del bene durante il consolidato (in cui il nuovo cedente può accedere al regime di tassazione dilazionata).
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 86, comma 1, del TUIR, prevede che le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 85, concorrono a formare il reddito "se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso". Si ricorda che ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del TUIR, le "disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche (...) per i conferimenti in società".
Il comma 4 del citato articolo 86 prevede un regime di tassazione opzionale in base al quale "le plusvalenze realizzate (...) concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, (...) a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi (...). Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, le disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci".
In base all'articolo 123 del TUIR, in caso di esercizio dell'opzione per il consolidato nazionale, "le cessioni di beni diversi da quelli di cui agli articoli 85 e 87, possono avvenire in regime di continuità di valori fiscali riconosciuti su opzione congiunta della società cedente e cessionaria (...)" (cfr. circolare del 20 dicembre 2004, n. 53/E, paragrafo 6.2.2.).
Tale disposizione è stata abrogata dall'articolo 1, comma 33, lettera v), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con efficacia, ai sensi del successivo comma 34, per i trasferimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007.
Come precisato nella citata circolare del 20 dicembre 2004, n. 53/E, per effetto dell'opzione per la neutralità fiscale di cui all'articolo 123 del TUIR, i beni oggetto di cessione mantengono il valore fiscalmente riconosciuto in capo al cedente senza generare, pertanto, alcuna plusvalenza tassabile.
Nella ipotesi di interruzione del regime o di mancato rinnovo della opzione, l'articolo 124, comma 1, lettera b), del TUIR - richiamato dall'articolo 125 ai fini del mancato rinnovo - stabilisce che il reddito del soggetto controllante venga aumentato per un importo pari "alla residua differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto" dei beni trasferiti in regime di neutralità fiscale.
Con riferimento al caso di specie, si osserva che la società consolidante-conferente, al momento del conferimento, aveva la possibilità di usufruire di uno dei seguenti regimi di tassazione della plusvalenza:
1) regime ordinario (tassazione integrale nell'esercizio di realizzo ai sensi dell'articolo 86 del TUIR);
2) regime ordinario opzionale di rateizzazione ai sensi dell'articolo 86, comma 4, del TUIR (tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui è realizzata e nei successivi, ma non oltre il quarto);
3) regime speciale opzionale di neutralità ai sensi dell'articolo 123 del TUIR.
Poiché le società interessate all'operazione hanno optato per il regime di tassazione di cui al precedente punto 3), la plusvalenza - pari ad euro 1.999.997,00 - pur avendo concorso alla determinazione del reddito della conferente nel periodo d'imposta 1 dicembre 2004 - 30 novembre 2005, è stata neutralizzata attraverso una variazione in diminuzione di pari importo effettuata in sede di consolidamento ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera c), del TUIR vigente ratione temporis (l'articolo 122 è stato modificato dal già citato articolo 1, comma 33, della legge n. 244 del 2007).
I regimi di tassazione della plusvalenza sopra indicati debbono intendersi alternativi tra loro, nel senso che la scelta di uno di essi preclude la possibilità di adottare gli altri.
L'alternatività dei diversi regimi deve essere affermata anche nel caso rappresentato nell'istanza di interpello, ossia anche nell'ipotesi di mancato rinnovo dell'opzione per la tassazione di gruppo (che è cessata alla data del 30 novembre 2007).
Infatti, la ripresa a tassazione della residua differenza tra il valore di libro e quello fiscalmente riconosciuto dei beni acquisiti in neutralità attraverso la variazione in aumento da effettuare ai sensi del combinato disposto degli articoli 124, comma 1, lettera b), e 125, comma 1, del TUIR, non configura una ipotesi di realizzo della plusvalenza ai sensi dell'articolo 86 del TUIR e non consente di avvalersi del regime di rateizzazione previsto al comma 4 del medesimo articolo 86 del TUIR.
La cessazione del regime speciale del consolidato a causa del mancato rinnovo dell'opzione produce il riallineamento del valore fiscale a quello civilistico del bene ceduto (conferito) in neutralità con la conseguente tassazione specificamente prevista nel regime di tassazione di gruppo in capo alla società consolidante.
Diversa è l'ipotesi di interruzione del regime di neutralità a seguito di successiva cessione (o atto ad essa equiparato) del bene a soggetti non inclusi nel perimetro di consolidamento. In tal caso, infatti, è lo stesso cedente che ha acquisito il bene in continuità fiscale (i.e. l'ultimo cessionario nella fiscal unit) che dovrà determinare la plusvalenza nel periodo d'imposta in cui è avvenuta la successiva cessione tenendo conto anche del disallineamento ancora esistente tra il valore di libro e il valore fiscale del bene stesso. Tale plusvalenza può essere rateizzata ai sensi del comma 4 dell'articolo 86 del TUIR e, ai fini del requisito temporale del possesso - come espressamente stabilito dall'articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale del 9 giugno 2004 - si potrà tenere conto del periodo maturato in capo al primo cedente in neutralità.
Il presente parere è relativo all'interpretazione di una disposizione normativa tributaria e non attiene alla verifica dei fatti, i quali vengono assunti acriticamente così come rappresentati dalla società istante.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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