Interpello n. 954/189/2002 - ART. 11, legge 27-7-2000, n. 212.- XY. Istanza pervenuta il 20 marzo 2002 - Disciplina applicabile al trasferimento di azienda per donazione. Articolo 54, comma 5, del Tuir
Risoluzione Agenzia Entrate n. 237 del 18.07.2002
Con l'istanza di interpello inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e indirizzata alla Direzione Regionale della ......., il Signor XY, titolare dell'impresa familiare avente ad oggetto il commercio all'ingrosso, al minuto e ambulante di abbigliamento in genere, ha chiesto la corretta applicazione dell'articolo 54, comma 5, del Tuir, in materia di plusvalenze patrimoniali in caso di trasferimento di azienda per donazione in favore di una società di capitali appositamente costituita dai figli.
Esposizione del quesito
L'istante è titolare dell'impresa familiare, unitamente ai tre figli, avente ad oggetto il commercio all'ingrosso e al dettaglio ambulante di abbigliamento in genere e intende trasferire mediante più atti di donazione, la propria azienda ai figli.
A tal fine, i figli costituiscono un'apposita società a responsabilità limitata, di cui possiedono le tutte le quote in parti uguali, alla quale, successivamente, sarà donato il ramo d'azienda relativo al commercio all'ingrosso di abbigliamento in genere.
Ciò premesso, l'istante chiede di conoscere se la donazione del ramo d'azienda, agli stessi valori contabili, alla società costituita dai figli con continuazione dell'attività d'impresa rientra nell'ambito di applicazione delle norme agevolative di cui all'articolo 54, comma 5, del Tuir e dell'articolo 16,comma 2, della legge n. 383 del 2001.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'interpellante prospetta ritiene che la donazione del ramo d'azienda può essere considerata come effettuata:
- a favore di familiari;
- a favore di soggetti non familiari, a condizione della prosecuzione dell'attività.
In entrambe le ipotesi, trovano applicazione le norme agevolative di cui all'articolo 54, comma 5, del Tuir e dell'articolo 16,comma 2, della legge n. 383 del 2001.
Ciò in quanto la circostanza che la donazione avvenga in favore di un soggetto diverso dai familiari (la società di capitali) non osta all'applicazione della disposizione agevolativa visto che, con la circolare n. 137/E del 1997, è stato affermato che l'azienda originariamente donata a familiari pro-indiviso che ha generato una società di fatto tra familiari stessi può, successivamente, essere trasformata in una forma societaria prevista dal codice civile.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'articolo 54 del Tuir, concernente le plusvalenze patrimoniali, al comma 5 stablisce che il trasferimento di aziende per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa se l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.
Peraltro, per effetto dell'articolo 81, comma 1, lettera h-bis), del Tuir, in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi del menzionato articolo 54, comma 5 del Tuir, è previsto che le plusvalenze realizzate costituiscono redditi diversi.
La circolare n. 137/E del 1997, con la quale sono state fornite numerose risposte a quesiti in materia di imposte sui redditi, I.V.A., imposta di registro, I.C.I., alla risposta n. 15.4, chiarisce che la norma agevolativa, per quanto riguarda i trasferimenti di azienda a familiari, si applica esclusivamente all'ipotesi di donazione e non di successione. In tale ultimo caso, la neutralità fiscale sussiste, infatti, anche qualora il trasferimento di azienda avvenga a favore di soggetti diversi dai familiari.
La norma agevolativa trova applicazione anche in caso di una pluralità di familiari visto che nel testo legislativo non è posta alcuna limitazione in riferimento al numero dei beneficiari che, nel proseguire l'attività del donante, danno vita, tra loro, ad una società di fatto.
Inoltre, con la stessa citata circolare, è stato precisato che qualora i donatari intendano regolarizzare la società di fatto tra essi costituitasi, avente per oggetto l'attività commerciale, in una delle società tipiche regolate dal codice civile, si rende applicabile la disposizione prevista dall'art. 122 del Tuir, concernente la trasformazione delle società.
Successivamente, l'articolo 16, comma 2, della legge n. 383 del 2001 ha stabilito che in caso di trasferimento a titolo di successione per causa di morte o di donazione dell'azienda o del ramo di azienda, con prosecuzione dell'attività d'impresa, i beni e le attività cedute sono assunti ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.
A tale riguardo, la circolare n. 91 del 2001, ha precisato che tale disposizione amplia la previsione normativa già contenuta nell'articolo 54, comma 5, del Tuir, al fine di stabilire il regime agevolativo delle plusvalenze patrimoniali in caso di trasferimento a titolo di successione per causa di morte o di donazione dell'azienda nell'ipotesi di prosecuzione dell'attività dell'impresa.
In tale evenienza, indipendentemente dal grado di parentela con il beneficiario, è stabilito che il trasferimento, ancorché riferibile ad un atto di liberalità, non ha effetti realizzativi ed i beni si trasferiscono al beneficiario che prosegue l'attività in regime di neutralità fiscale ai fini delle imposte sui redditi, senza, quindi, emersione di plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti.
Nel caso prospettato con l'interpello, la donazione viene effettuata nei riguardi di un soggetto diverso dai familiari e, pertanto, la disposizione agevolativa di cui all'articolo 54, comma 5, del Tuir, si applica per effetto dell'articolo 16 della legge n. 383 del 2001, a condizione che il donatario continui nell'esercizio dell'attività economica.
Per effetto dell'articolo 13 della legge n. 383 del 2001, il trasferimento è soggetto all'imposta di registro, sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera l'importo di euro 180.759,92 (pari a 350 milioni di lire).
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale della ...., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.
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