Risoluzione Agenzia Entrate n. 238 del 11.06.2008

Modifica alla risoluzione n. 11, del 6 febbraio 2004, a seguito di quanto previsto dal novellato disposto dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322
Risoluzione Agenzia Entrate n. 238 del 11.06.2008

L'articolo 3, comma 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha introdotto modifiche all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 stabilendo che le sanzioni amministrative irrogate nei confronti dei soggetti indicati nella norma confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT.
Precedentemente all'innovazione introdotta, con risoluzione n. 11 del 6 febbraio 2004, era stato stabilito che per il versamento delle suddette sanzioni, tramite il modello F23, fosse utilizzato il codice tributo 741T, unitamente al codice ente "IST" ed alla causale "PA", e che le somme riscosse fossero riversate al capitolo 2301 del bilancio dello Stato.
In considerazione del novellato disposto del predetto articolo 7, comma 1, per consentire che le somme riscosse con le modalità sopra indicate siano imputate direttamente all'ISTAT, si comunica che i riversamenti devono essere eseguiti sulla contabilità speciale n. 130195, intestata a "Istituto Centrale di Statistica" intrattenuta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma (Sezione 348).

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