Interpello n. 954-139/2001 - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.- Articolo 8 legge 23 dicembre 2000, n. 388 - XY S.R.L.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 24 del 28.01.2002
La Direzione Regionale della ....... ha trasmesso un'istanza di interpello ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, della "XY S.R.L. ", riguardante la possibilità di fruire del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'acquisto di automezzi destinati alla raccolta ed al trasporto di rifiuti urbani e per l'allestimento di un capannone da adibire ad officina meccanica per la riparazione degli automezzi stessi.
Fattispecie rappresentata
La società XY S.R.L. opera nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, svolgendo le seguenti attività:
- Raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani prodotti da terzi nell'ambito del territorio regionale;
- Raccolta di liquami provenienti da insediamenti civili non serviti da condotta fognaria;
- Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, rifiuti speciali assimilabili agli urbani, raccolta differenziata dei rifiuti;
- Raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi;
- Spazzamento sia manuale che meccanico di rifiuti solidi urbani, lavaggio strade, pulizia caditoie, lavaggio e disinfestazione dei cassonetti;
- Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi avviati al recupero in modo effettivo e oggettivo
- Servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, disinfezione e sanificazione.
Condizione necessaria per l'esercizio delle attività sopra elencate è l'iscrizione all'albo degli smaltitori, che presuppone a sua volta l'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori. La società inoltre precisa che, al di fuori di quanto esposto, non esercita alcun tipo di trasporto.
L'istante chiede se, per investimenti consistenti in automezzi a destinazione specifica e nell'allestimento di un capannone da adibire ad officina meccanica per la riparazione degli automezzi stessi, possa fruire dell'agevolazione prevista dall'articolo 8 della legge n. 388/2000, atteso che la stessa agevolazione non è momentaneamente applicabile alle imprese del settore dei trasporti.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società, valutando il fatto che gli automezzi a destinazione specifica utilizzati per l'attività non possono essere impiegati per altre tipologie di autotrasporto, ritiene di poter usufruire del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 388/00.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'attività svolta dalla società, così come descritta nell'istanza e valutata nel suo complesso, consiste nella prestazione di una serie di servizi di igiene ambientale, che non possono essere compresi nel settore dei trasporti, settore per il quale la Commissione Europea non ha ancora approvato il regime di aiuti previsto dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000.
Nell'ambito dei servizi di igiene ambientale, infatti, il trasporto dei rifiuti solidi e dei liquami dai luoghi di raccolta a quelli di stoccaggio e smaltimento non può essere considerato momento predominante e caratterizzante l'intera attività svolta dall'istante, ma costituisce una fase necessaria e funzionale del processo di smaltimento e recupero dei rifiuti.
L'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori è solo uno dei requisiti formali richiesti dalla disciplina vigente - D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e D.M. 28 aprile 1998, n. 406 - per l'iscrizione all'Albo dei Gestori Rifiuti.
La società, inoltre, risulta iscritta all'Anagrafe Tributaria con il codice attività 90.00.1 - Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, che rientra nel raggruppamento "Altri servizi pubblici, sociali e personali".
In conclusione si può ritenere che la specifica attività esercitata non rientra nel settore dei trasporti e che, pertanto, la società istante può fruire del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 per gli investimenti sopra menzionati.
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